Art
7.
Prefetture
Le prefetture sono organizzate, in linea di massima, in tre settori di livello dirigenziale ed in un ufficio di gabinetto del prefetto.
Al primo settore competono gli affari relativi a: enti locali; segretari comunali; servizio elettorale; documentazione generale; quelle altre attivita' necessarie per consentire al prefetto di curare, nell'esercizio della sua funzione generale di rappresentante del Governo, la piu' efficace intesa tra gli uffici statali della provincia e tra questi e gli enti locali, anche in funzione dei programmi di sviluppo socio-economico nell'ambito provinciale.
Il secondo settore tratta gli affari relativi a: protezione civile; culti; polizia amministrativa; depenalizzazione; patenti; ogni altra competenza, attribuita al prefetto dalle disposizioni in vigore, non compresa tra quelle indicate al comma precedente.
Nell'ambito del terzo settore sono trattati gli affari concernenti la finanza comunale e provinciale e quelli relativi alle gestioni finanziarie, contabili e patrimoniali riguardanti gli uffici periferici del Ministero dell'interno aventi sede nella provincia.
Il Ministro e' autorizzato a provvedere con proprio decreto, sentito il consiglio di amministrazione, all'unificazione di piu' settori in relazione alle esigenze funzionali di singole prefetture.
Un vice prefetto con funzioni vicarie coadiuva il prefetto nel coordinamento dei settori della prefettura e lo sostituisce in caso di assenza, impedimento o temporanea vacanza del posto.
All'ufficio di gabinetto competono: gli affari relativi all'esercizio delle funzioni di amministrazione generale spettanti al prefetto quale rappresentante del Governo nella provincia e quelli inerenti alle funzioni di autorita' provinciale di pubblica sicurezza e le altre attribuzioni gia' ad esso spettanti, non assegnate ai settori previsti dai commi precedenti.
Con l'osservanza dei criteri di massima di cui al secondo comma dell'art. 3 il prefetto stabilisce l'organizzazione interna di ciascun settore e dell'ufficio di gabinetto. --------------- Nota redazionale
Il testo del presente articolo e' gia' integrato con le correzioni apportate dall'avviso di rettifica pubblicato in G.U. 25/06/1982, n. 173 durante il periodo di "vacatio legis".
E' possibile visualizzare il testo originario accedendo alla versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione.
Art
8.
Riscontro amministrativo
Alle prefetture nelle sedi dei capoluoghi di regione e' assegnato un dirigente superiore di ragioneria con l'incarico di provvedere, alle dirette dipendenze del Ministero dell'interno, al riscontro amministrativo previsto dalle vigenti disposizioni sulle spese effettuate dagli uffici periferici del Ministero aventi sede...