DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 aprile 1982, n. 340 - Ordinamento del personale e organizzazione degli uffici dell'Amministrazione civile del Ministero dell'interno

Coming into Force25 Giugno 1982
End of Effective Date20 Novembre 2001
Published date10 Giugno 1982
Enactment Date24 Aprile 1982
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1982/06/10/082U0340/CONSOLIDATED/20011106
Official Gazette PublicationGU n.158 del 10-06-1982 - Suppl. Ordinario
TITOLO I ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI DELLA AMMINISTRAZIONE CIVILE DELL'INTERNO
Capo I ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI CENTRALI
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Visto l'art. 40 della legge 1 aprile 1981, n. 121, concernente il nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, con il quale viene conferita delega al Governo per provvedere alla determinazione dell'ordinamento del personale e all'organizzazione degli uffici dell'Amministrazione civile dell'interno;

Visti i pareri espressi, ai sensi del citato art. 40, dalle organizzazioni sindacali piu' rappresentative sul piano nazionale nelle riunioni tenutesi presso il Ministero dell'interno il 4 e il 10 marzo 1982;

Sentiti i pareri delle commissioni parlamentari di cui all'art. 109 della stessa legge;

Viste le deliberazioni del Consiglio dei Ministri, adottate nelle riunioni del 5 e del 23 aprile 1982;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri dell'interno e del tesoro; EMANA il seguente decreto: Art. 1. Ordinamento

L'organizzazione degli uffici dell'Amministrazione civile dell'interno e' modificata secondo quanto previsto dagli articoli seguenti.

Art 1.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 7 SETTEMBRE 2001, N.398

Art 2.

Organizzazione degli uffici centrali dell'Amministrazione civile dell'interno

La Direzione generale degli affari generali e del personale assume la denominazione di Direzione generale per l'amministrazione generale e per gli affari del personale.

Nell'ambito di essa e' istituita la direzione centrale per la documentazione con il compito di promuovere, raccogliere ed elaborare le informazioni per la sistematica ed aggiornata rappresentazione della realta' civile e socioeconomica del Paese.

Il servizio elettorale della Direzione generale dell'amministrazione civile assume la denominazione di Direzione centrale per i servizi elettorali.

In relazione alle esigenze funzionali connesse all'attivita' di supporto dell'Autorita' nazionale di pubblica sicurezza, il Ministro dell'interno provvede, con proprio decreto, alla determinazione numerica del personale addetto al gabinetto, nel cui ambito vengono svolti i servizi di segreteria speciale di sicurezza e di cifra.

I funzionari preposti alle direzioni centrali operano alle dirette dipendenze dei rispettivi direttori generali.

Art 2.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 7 SETTEMBRE 2001, N.398

Art 3.

Organizzazione interna degli uffici centrali

Ferme restando le dotazioni organiche previste dal presente decreto, all'organizzazione interna degli uffici centrali, con riferimento all'articolazione delle minori ripartizioni di livello dirigenziale in uffici, servizi e divisioni, si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'interno, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri.

L'organizzazione sara' determinata tenendo conto della esigenza di realizzare nei confronti dei titolari di funzioni di pari livello una sostanziale parita' qualitativa di attribuzione di compiti e di responsabilita', nonche' dell'esigenza di accorpare le competenze concernenti materie e compiti omogenei.

Con l'osservanza dei criteri di massima di cui al comma precedente, i direttori generali e i direttori degli uffici centrali stabiliscono l'organizzazione delle ripartizioni di livello non dirigenziale.

Art 3.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 7 SETTEMBRE 2001, N.398

Art 4.

Scuola superiore dell'Amministrazione dell'interno

La Scuola superiore dell'Amministrazione dell'interno, istituita con decreto interministeriale 10 settembre 1980, provvede, sotto la sovrintendenza della Scuola superiore della pubblica amministrazione, alla formazione e all'aggiornamento professionale permanente del personale dell'Amministrazione civile, nonche' del personale appartenente ad altri ruoli del Ministero.

Al funzionamento della Scuola provvede la Direzione generale per l'amministrazione generale e per gli affari del personale.

Art 4.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 7 SETTEMBRE 2001, N.398

Art 5.

Composizione del consiglio di amministrazione del Ministero dell'interno per gli affari concernenti il personale dell'Amministrazione civile

Ai fini della composizione del consiglio di amministrazione del Ministero dell'interno, per la trattazione degli affari concernenti il personale dell'Amministrazione civile, i rappresentanti del personale di cui alla lettera d) del primo comma dell'art. 146 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni, sono eletti dal personale dell'Amministrazione civile fra gli appartenenti alla stessa Amministrazione.

Si applicano le disposizioni di cui alla legge 28 ottobre 1970, n. 775 e al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1977, n. 721, e successive modificazioni.

Art 5.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 7 SETTEMBRE 2001, N.398

Art 6.

Strutture e mezzi per il funzionamento degli uffici

Fino all'emanazione delle norme di amministrazione e di contabilita' di cui all'art. 100 della legge 1° aprile 1981, n. 121, si applicano agli uffici centrali e periferici dell'Amministrazione civile dell'interno le norme di contabilita' previste per il Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, nonche' quelle sulla contabilita' generale dello Stato, ed ogni altra norma di contabilita' applicabile nei confronti del Corpo stesso.

Art 6.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 7 SETTEMBRE 2001, N.398

Capo II ORGANIZZAZIONE PERIFERICA
Art 7.

Prefetture

Le prefetture sono organizzate, in linea di massima, in tre settori di livello dirigenziale ed in un ufficio di gabinetto del prefetto.

Al primo settore competono gli affari relativi a: enti locali; segretari comunali; servizio elettorale; documentazione generale; quelle altre attivita' necessarie per consentire al prefetto di curare, nell'esercizio della sua funzione generale di rappresentante del Governo, la piu' efficace intesa tra gli uffici statali della provincia e tra questi e gli enti locali, anche in funzione dei programmi di sviluppo socio-economico nell'ambito provinciale.

Il secondo settore tratta gli affari relativi a: protezione civile; culti; polizia amministrativa; depenalizzazione; patenti; ogni altra competenza, attribuita al prefetto dalle disposizioni in vigore, non compresa tra quelle indicate al comma precedente.

Nell'ambito del terzo settore sono trattati gli affari concernenti la finanza comunale e provinciale e quelli relativi alle gestioni finanziarie, contabili e patrimoniali riguardanti gli uffici periferici del Ministero dell'interno aventi sede nella provincia.

Il Ministro e' autorizzato a provvedere con proprio decreto, sentito il consiglio di amministrazione, all'unificazione di piu' settori in relazione alle esigenze funzionali di singole prefetture.

Un vice prefetto con funzioni vicarie coadiuva il prefetto nel coordinamento dei settori della prefettura e lo sostituisce in caso di assenza, impedimento o temporanea vacanza del posto.

All'ufficio di gabinetto competono: gli affari relativi all'esercizio delle funzioni di amministrazione generale spettanti al prefetto quale rappresentante del Governo nella provincia e quelli inerenti alle funzioni di autorita' provinciale di pubblica sicurezza e le altre attribuzioni gia' ad esso spettanti, non assegnate ai settori previsti dai commi precedenti.

Con l'osservanza dei criteri di massima di cui al secondo comma dell'art. 3 il prefetto stabilisce l'organizzazione interna di ciascun settore e dell'ufficio di gabinetto. --------------- Nota redazionale

Il testo del presente articolo e' gia' integrato con le correzioni apportate dall'avviso di rettifica pubblicato in G.U. 25/06/1982, n. 173 durante il periodo di "vacatio legis".

E' possibile visualizzare il testo originario accedendo alla versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione.

Art 7.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 7 SETTEMBRE 2001, N. 398

Art 8.

Riscontro amministrativo

Alle prefetture nelle sedi dei capoluoghi di regione e' assegnato un dirigente superiore di ragioneria con l'incarico di provvedere, alle dirette dipendenze del Ministero dell'interno, al riscontro amministrativo previsto dalle vigenti disposizioni sulle spese effettuate dagli uffici periferici del Ministero aventi sede...

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