DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 luglio 1977, n. 721 - Regolamento per la elezione dei rappresentanti del personale in seno ai consigli di amministrazione e organi similari, ai sensi dell'art. 7 della legge 28 ottobre 1970, n. 775

Coming into Force23 Ottobre 1977
Published date08 Ottobre 1977
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1977/10/08/077U0721/CONSOLIDATED/19790216
Enactment Date22 Luglio 1977
Official Gazette PublicationGU n.275 del 08-10-1977 - Suppl. Ordinario
Articoli
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Visto l'art. 7 della legge 28 ottobre 1970, n. 775;

Sentite le organizzazioni sindacali;

Udito il parere del Consiglio superiore della pubblica amministrazione;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per il tesoro; Decreta:

E' approvato il regolamento annesso al presente decreto per la elezione dei rappresentanti del personale nei consigli di amministrazione e organi similari ai sensi dell'art. 7 della legge 28 ottobre 1970, n. 775.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 22 luglio 1977 LEONE ANDREOTTI - STAMMATI Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO Registrato alla Corte dei conti, addi' 30 settembre 1977 Atti di Governo, registro n. 14, foglio n. 40

Regolamento elezione dei rappresentanti del personale nei CDA e organi similari

REGOLAMENTO PER LA ELEZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEL PERSONALE NEI CONSIGLI DI AMMINISTRAZIONE E ORGANI SIMILARI AI SENSI DELL'ART. 7 DELLA LEGGE 28 OTTOBRE 1970, N. 775.

Art 1. - Elezione dei rappresentanti del personale

Le elezioni dei rappresentanti del personale nei consigli di amministrazione, o in organi collegiali comunque denominati che esercitano in tutto o in parte le attribuzioni del consiglio di amministrazione, previste dall'art. 7 della legge 28 ottobre 1970, n.

775, si svolgono con le modalita' di cui ai successivi articoli.

Il voto e' personale ed uguale, libero e segreto.

Art 2. - Categorie degli elettori e degli eleggibili

Sono elettori ed eleggibili, nell'ambito di ciascuna amministrazione, tutti i dipendenti civili di ruolo, in servizio alla data delle elezioni, anche se in posizione di fuori ruolo, comandati o comunque in servizio presso amministrazioni diverse da quelle di appartenenza.

Sono esclusi dall'elettorato attivo e passivo i dipendenti che alla data delle elezioni siano sospesi dal servizio, anche cautelarmente, o che si trovino in aspettativa per motivi di famiglia.

E' altresi' escluso dall'elettorato attivo e passivo il personale straordinario assunto temporaneamente ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 276, nonche' quello di cui alla tabella I, annessa al regio decreto 4 febbraio 1937, n. 100.

Art 2. - Categorie degli elettori e degli eleggibili

Sono elettori ed eleggibili, nell'ambito di ciascuna amministrazione, tutti i dipendenti civili di ruolo e non di ruolo con rapporto di impiego a tempo indeterminato, in servizio alla data delle elezioni, anche se in posizione di fuori ruolo, comandati o comunque in servizio presso amministrazioni diverse da quelle di appartenenza.

Per le elezioni dei rappresentanti del personale in seno al consiglio di amministrazione del Ministero degli affari esteri, l'elettorato attivo e passivo e' attribuito ai dipendenti civili appartenenti alle carriere ed ai ruoli e qualifiche speciali di cui all'art. 93 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, nonche' agli impiegati appartenenti al ruolo speciale transitorio ad esaurimento di cui alla legge 30 giugno 1956, n. 775, e successive modificazioni. Sono esclusi dall'elettorato attivo e passivo gli impiegati a contratto assunti dagli uffici all'estero nonche' gli impiegati locali di cui al regio decreto 18 gennaio 1943, n. 23.

Sono esclusi dall'elettorato attivo e passivo i dipendenti che alla data delle elezioni siano sospesi dal servizio, anche cautelarmente, o che si trovino in aspettativa per motivi di famiglia.

E' altresi' escluso dall'elettorato attivo e passivo il personale straordinario assunto temporaneamente ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 276, nonche' quello di cui alla tabella I, annessa al regio decreto 4 febbraio 1937, n. 100.

Art 3. - Data delle elezioni

Le elezioni sono indette per le singole amministrazioni con decreto ministeriale da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e nel Bollettino ufficiale del Ministero almeno cinque mesi prima della scadenza del mandato dei rappresentanti in carica.

Nel decreto di indizione delle elezioni ciascun Ministro, sentito il consiglio di amministrazione, e comunque trascorsi 15 giorni dalla data di convocazione senza che il consiglio stesso si sia pronunciato, determina le circoscrizioni elettorali, costituite in base a raggruppamenti di uffici anche a carattere provinciale e regionale; nomina la commissione elettorale centrale e le commissioni elettorali circoscrizionali, stabilendone le sedi.

Art 3. - Data delle elezioni

Le elezioni sono indette per le singole amministrazioni con decreto ministeriale da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e nel Bollettino ufficiale del Ministero almeno cinque mesi prima della scadenza del mandato dei rappresentanti in carica.

Esse hanno luogo in una giornata festiva e proseguono, ove ritenuto necessario, fino alle ore 14 del giorno successivo. La data e' stabilita di intesa con la Presidenza del Consiglio dei Ministri e le votazioni possono effettuarsi presso i seggi elettorali o per corrispondenza.

Nel decreto di indizione delle elezioni ciascun Ministro, sentito il consiglio di amministrazione, e comunque trascorsi 15 giorni dalla data di convocazione senza che il consiglio stesso si sia pronunciato, determina le circoscrizioni elettorali, costituite in base a raggruppamenti di uffici anche a carattere provinciale e regionale; nomina la commissione elettorale centrale e le commissioni elettorali circoscrizionali, stabilendone le sedi.

Art 4. - Commissione elettorale centrale

La commissione elettorale centrale e' presieduta da un magistrato, con qualifica non inferiore a consigliere del Consiglio di Stato o della Corte dei conti, o, in mancanza, da un dirigente generale ed e' composta da sei dipendenti della amministrazione, scelti dal Ministro, su terne proposte dal consiglio di amministrazione, sempre che il consiglio stesso proponga tali terne entro 15 giorni dalla data di convocazione, di cui uno e' designato dal presidente ad esercitare le funzioni di segretario.

La designazione del magistrato destinato a presiedere la commissione viene effettuata, su richiesta del Ministro, dal presidente dell'istituto di appartenenza. - Trascorsi venti giorni dalla data di tale richiesta senza che sia avvenuta la designazione, il Ministro designa un dirigente generale.

La commissione elettorale centrale del Ministero di grazia e giustizia e' presieduta da un magistrato con funzioni di direttore generale presso lo stesso Ministero.

La commissione elettorale centrale e' nominata con decreto del Ministro competente, il quale, contestualmente, provvede alla prima sua convocazione.

Tutti i provvedimenti della commissione sono definitivi.

Per ciascuna seduta della commissione, il segretario redige il processo verbale che deve essere sottoscritto da tutti i componenti e dai rappresentanti di lista presenti se gia'...

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