LEGGE 30 giugno 1956, n. 775 - Istituzione di un "Ruolo speciale transitorio ad esaurimento" presso il Ministero degli affari esteri

Coming into Force02 Agosto 1956
Enactment Date30 Giugno 1956
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1956/08/01/056U0775/CONSOLIDATED/20091214
Published date01 Agosto 1956
Official Gazette PublicationGU n.191 del 01-08-1956
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art 1.

Presso il Ministero degli affari esteri e' istituito un ruolo speciale transitorio ad esaurimento.

Nel predetto ruolo puo' essere collocato il personale di cittadinanza italiana di cui al regio decreto 18 gennaio 1943, n. 23, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge che abbia compiuto o compia un periodo di servizio ininterrotto di anni sei e che alla data dell'inquadramento non abbia superato il 45° anno di eta'. Possono peraltro essere collocati nei ruolo stesso anche coloro che alla data dell'inquadramento abbiano superato il 45° ma non ancora compiuto il 65° anno di eta', sempre che alla data in cui verrebbero a compiere l'eta' di 65 anni si trovino ad avere un'anzianita' di servizio utile ai fini della pensione di almeno anni venti compreso il servizio non di ruolo da riscattare ai sensi del successivo art. 13. E' ammesso altresi' l'inquadramento degli impiegati di eta' superiore ai 65 anni sempre che alla data dell'inquadramento stesso abbiano un'anzianita' di servizio utile ai fini della pensione di anni venti compreso il servizio non di ruolo da riscattare ai sensi del citato art. 13.

Il periodo di servizio di sei anni indicato nel precedente comma per il collocamento nel ruolo speciale transitorio ad esaurimento e' ridotto a due anni per gli ex combattenti, per le vedove e gli orfani di guerra e le categorie equiparate e per coloro che comunque appartengano a categorie a cui sono stati estesi i benefici spettanti agli ex combattenti per la assunzione nei pubblici impieghi.

Il collocamento nel ruolo speciale transitorio ad esaurimento ha effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge per coloro che a tale data abbiano compiuto il periodo di servizio prescritto, e dalla data nella quale si compie tale periodo di servizio negli altri casi.

Art 2.

Il personale del ruolo speciale transitorio esaurimento e' classificato nei seguenti gruppi:

1) assistenti;

2) coadiutori;

3) aggiunti di cancelleria;

4) subalterni.

Nei gruppi degli assistenti, coadiutori, aggiunti di cancelleria e subalterni sara' inquadrato il personale appartenente rispettivamente alla 1ª, 2ª, 3ª e 4ª categoria di cui al regio decreto 18 gennaio 1943, n. 23, che oltre a soddisfare alle condizioni di cui al precedente articolo, conosca almeno una lingua d'uso nel Paese in cui presta servizio, che svolga le mansioni del gruppo di inquadramento e che sia riconosciuto idoneo alle mansioni stesse, a giudizio del Consiglio di amministrazione del Ministero degli affari esteri, in base alla valutazione complessiva del servizio prestato. Nel caso in cui il Consiglio di amministrazione rifiuti l'inquadramento nel ruolo speciale transitorio ad esaurimento, ne da' comunicazione scritta all'interessato indicandone i motivi. L'impiegato che non sia riconosciuto idoneo per l'inquadramento nel gruppo corrispondente alla categoria di appartenenza, potra' chiedere l'inquadramento in un gruppo inferiore.

La domanda per ottenere il collocamento nel ruolo speciale transitorio ad esaurimento, corredata dei necessari documenti, deve essere presentata entro tre mesi dal compimento dell'anzianita' di servizio stabilita dall'art. 1, o qualora, l'anzianita' stessa sia gia' compiuta alla data di entrata in vigore della presente legge, entro tre mesi da tale data.

Agli assistenti seno attribuite mansioni di concetto ed eventualmente amministrative, ai coadiutori mansioni contabili ed amministrative, agli aggiunti di cancelleria mansioni esecutive; ai subalterni sono attribuiti compiti di custodia e di fatica propri del personale ausiliario.

Ove le esigenze del servizio lo richiedano, gli assistenti e i coadiutori possono essere distaccati, dalle Rappresentanze diplomatiche e dagli Uffici consolari dove prestano servizio, previa autorizzazione del Ministero ai Consolati e Vice consolati di 2ª categoria nonche' alle dipendenti Agenzie consolari, ed incaricati rispettivamente della direzione o della reggenza degli Uffici stessi. In tali casi le tasse riscosse in base alle tariffe consolari sono devolute interamente all'Erario e le spese che l'ordinamento consolare pone a carico del titolare o del reggente dell'ufficio sono sopportate dallo Stato.

Art 2.

((Il personale del ruolo speciale transitorio ad esaurimento e' classificato nei seguenti gruppi:

1) assistenti;

2) aggiunti di cancelleria;

3) subalterni)).

((Agli assistenti sono attribuite le mansioni della carriera del personale di cancelleria dei ruoli organici del Ministero degli affari esteri, di cui all'articolo 118 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18.

Agli aggiunti di cancelleria sono attribuite le mansioni della carriera esecutiva del personale dei ruoli organici del Ministero degli affari esteri, di cui all'articolo 124 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18.

Ai subalterni sono attribuite le mansioni del personale della carriera ausiliaria del Ministero degli affari esteri, di cui all'articolo 129 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18)).

La domanda per ottenere il collocamento nel ruolo speciale transitorio ad esaurimento, corredata dei necessari documenti, deve essere presentata entro tre mesi dal compimento dell'anzianita' di servizio stabilita dall'art. 1, o qualora, l'anzianita' stessa sia gia' compiuta alla data di entrata in vigore della presente legge, entro tre mesi da tale data.

Agli assistenti seno attribuite mansioni di concetto ed eventualmente amministrative, ai coadiutori mansioni contabili ed amministrative, agli aggiunti di cancelleria mansioni esecutive; ai...

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