DECRETO LEGISLATIVO 17 agosto 1999, n. 368 - Attuazione della direttiva 93/16/CEE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli

Coming into Force07 Novembre 1999
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1999/10/23/099G0441/CONSOLIDATED/20200226
Published date23 Ottobre 1999
Enactment Date17 Agosto 1999
Official Gazette PublicationGU n.250 del 23-10-1999 - Suppl. Ordinario n. 187
Titolo I CAMPO DI APPLICAZIONE
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la direttiva 93/16/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, intesa ad agevolare la libera circolazione dei medici che incorpora anche la direttiva 86/457/CEE del Consiglio, del 15 settembre 1986, relativa alla formazione specifica in medicina in generale;

Vista la legge 24 aprile 1998, n. 128, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee;

Visto che l'entrata in vigore al 1 gennaio 1994 dell'Accordo sullo spazio economico europeo, e l'adesione all'Unione europea di tre nuovi stati, la Repubblica di Finlandia, la Repubblica di Austria ed il Regno di Svezia, hanno reso necessario ampliare l'ambito di applicazione della direttiva 93/16/CEE;

Vista la comunicazione della commissione 96/C393/04 pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunita' europee del 31 dicembre 1996, recante l'elenco delle denominazioni dei diplomi, certificati ed altri titoli di formazione e dei titoli professionali di medico generico conformemente all'articolo 41 della direttiva 93/16/CEE;

Viste le direttive 97/50/CE del Parlamento europeo e del Cosiglio del 6 ottobre 1997, la direttiva 98/21/CE della commissione dell'8 aprile 1998 e la direttiva 98/63/CE della commissione del 3 settembre 1998, che modificano la direttiva 93/16/CEE;

Vista la legge 22 maggio 1978, n. 217, e successive integrazioni e modificazioni, con la quale sono state recepite nell'ordinamento nazionale italiano le direttive 75/362/CEE, 75/363/CEE, 82/76/CEE e 90/658/CEE;

Vista la deliberazione preliminare del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 maggio 1999;

Acquisito il parere delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 4 agosto 1999;

Sulla proposta dei Ministri per le politiche comunitarie, della sanita' e dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con i Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e per gli affari regionali; E m a n a il seguente decreto legislativo: Art. 1

  1. Il presente decreto si applica alle attivita' di medico chirurgo esercitate in qualita' di dipendente o libero-professionista.

Titolo II RECIPROCO RICONOSCIMENTO DEI TITOLI
Capo I Diplomi, certificati ed altri titoli di medico chirurgo
Art 2.
  1. I diplomi, certificati e altri titoli di medico chirurgo, rilasciati ai cittadini degli Stati membri da altri Stati membri conformemente all'articolo 18 ed elencati nell'allegato A, sono riconosciuti in Italia con gli stessi effetti dei diplomi rilasciati in Italia per l'accesso all'attivita' di medico chirurgo, dipendente o libero- professionfsta.

  2. L'elenco di cui all'allegato A, e' aggiornato e modificato con decreto del Ministro della sanita' di concerto con il Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, in conformita' alle modifiche definite in sede comunitaria.

Titolo II RECIPROCO RICONOSCIMENTO DEI TITOLI
Capo II Diplomi, certificati ed altri titoli di medico chirurgo specialista comuni a tutti gli Stati membri e propri di due o piu' Stati membri.
Art 3.
  1. I diplomi, certificati e altri titoli di medico chirurgo specialista, comuni a tutti gli Stati membri, rilasciati ai cittadini degli Stati membri da altri Stati membri conformemente all'articolo 20 ed elencati nell'allegato B, sono riconosciuti in Italia con gli stessi effetti dei diplomi, certificati ed altri titoli di specializzazione rilasciati in Italia per l'accesso all'attivita' di medico chirurgo specialista, dipendente o libero-professionista.

  2. I titoli di cui al comma l e le denominazioni corrispondenti sono indicate nell'allegato B.

  3. L'elenco di cui all'allegato B e' modificato con decreto del Ministro della sanita' di concerto con il Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica in conformita' alle modifiche definite in sede comunitaria.

Art 4.
  1. I diplomi, certificati e altri titoli di medico chirurgo specialista, comuni a due o piu' Stati membri e rilasciati ai cittadini degli Stati membri da altri Stati membri conformemente all'articolo 20 ed elencati nell'allegato C, sono riconosciuti con gli stessi effetti dei diplomi di specializzazione rilasciati in Italia per l'accesso all'attivita' di medico chirurgo specialista, dipendente o libero professionista.

  2. I titoli di cui al comma l e le denominazioni corrispondenti sono indicati nell'allegato C.

  3. L'elenco di cui all'allegato C e' modificato con decreto del Ministro della sanita' di concerto con il Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, in conformita' alle modifiche definite in sede comunitaria.

Art 5.
  1. I cittadini degli Stati membri in possesso del riconoscimento di cui all'articolo 2, che intendono conseguire uno dei diplomi di specializzazione, che non figurano negli allegati B e C o che, pur menzionati nell'allegato C, non sono rilasciati nello Stato membro di origine o di provenienza, possono concorrere all'ammissione alle scuole di specializzazione italiane, alle stesse condizioni e limiti previsti dalla normativa vigente, previa verifica dei requisiti.

  2. I cittadini degli Stati membri, che intendono ottenere uno dei diplomi di specializzazione di cui al comma l e che sono in possesso di un diploma, certificato e altro titolo di formazione di medico specialista conseguito nello Stato membro di origine o di provenienza e riconducibile alla specializzazione per la quale intendono concorrere, possono ottenere il riconoscimento, in tutto o in parte, dei periodi di formazione compiuti e sanzionati da un diploma, certificato o altro titolo di studio rilasciato dall'Autorita' competente dello Stato membro di origine o di provenienza. I titoli sono valutati anche in funzione del carattere ufficiale che rivestono nel Paese di origine o di provenienza.

  3. La valutazione dei periodi di formazione e' effettuata, su proposta del Ministero della sanita' e del Ministero dell'universita', della ricerca scientifica e tecnologica, dai competenti organi accademici che determinano la durata e i contenuti del periodo di formazione complementare.

  4. L'ammissione di cui ai commi precedenti e' concessa, previo superamento delle prove selettive, anche in deroga ai limiti dei posti previsti per il corso di specializzazione richiesto.

  5. Le Universita' comunicano annualmente al Ministero della sanita' il numero dei cittadini ammessi ai benefici di cui al presente articolo con l'indicazione dello Stato membro di origine o di provenienza e del corso di specializzazione cui sono stati ammessi, nonche' l'elenco dei cittadini che ancorche' ammessi ai sensi del comma 2, hanno conseguito il titolo di medico chirurgo specialista.

Art 5.
  1. I cittadini degli Stati membri in possesso del riconoscimento di cui all'articolo 2, che intendono conseguire uno dei diplomi di specializzazione, che non figurano negli allegati B e C o che, pur menzionati nell'allegato C, non sono rilasciati nello Stato membro di origine o di provenienza, possono concorrere all'ammissione alle scuole di specializzazione italiane, alle stesse condizioni e limiti previsti dalla normativa vigente, previa verifica dei requisiti.

  2. I cittadini degli Stati membri, che intendono ottenere uno dei diplomi di specializzazione di cui al comma l e che sono in possesso di un diploma, certificato e altro titolo di formazione di medico specialista conseguito nello Stato membro di origine o di provenienza e riconducibile alla specializzazione per la quale intendono concorrere, possono ottenere il riconoscimento, in tutto o in parte...

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