LEGGE 22 maggio 1978, n. 217 - Diritto di stabilimento e libera prestazione dei servizi da parte dei medici cittadini di Stati membri delle Comunita' europee

Coming into Force29 Maggio 1978
End of Effective Date21 Dicembre 2008
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1978/05/29/078U0217/CONSOLIDATED/20080625
Published date29 Maggio 1978
Enactment Date22 Maggio 1978
Official Gazette PublicationGU n.146 del 29-05-1978
Titolo I DISPOSIZIONI RELATIVE AL DIRITTO DI STABILIMENTO

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art 1.

Ai cittadini degli Stati membri delle Comunita' europee, in possesso dei diplomi, certificati ed altri titoli di cui agli allegati A, B e C alla presente legge, e' riconosciuto il titolo di medico e di medico specialista ed e' consentito l'esercizio dell'attivita' professionale di medico.

L'uso di tali titoli, e delle relative abbreviazioni e' consentito sia nella lingua dello Stato di origine o di provenienza, sia nella lingua italiana, in conformita' alle corrispondenze dei titoli stessi enunciate negli allegati A, B e C.

Gli elenchi di cui agli allegati alla presente legge saranno modificati con decreto del Ministro della sanita' di concerto con il Ministro della pubblica istruzione, in conformita' alle direttive comunitarie.

Art 2.

Ai fini dell'esercizio dell'attivita' di medico, l'interessato deve presentare al Ministero della sanita' istanza in lingua italiana in carta da bollo corredata dai seguenti documenti:

  1. uno dei titoli previsti dall'allegato A in originale o in copia autentica, per l'attivita' di medico;

  2. certificato di buona condotta, ovvero certificato di moralita' e di onorabilita', o equipollente, rilasciato dalla competente autorita' dello Stato di origine o di provenienza e, qualora detto Stato ai fini dell'esercizio della libera professione non richieda tale certificato, un estratto del casellario giudiziario ovvero, in mancanza, un documento equipollente rilasciato dalla competente autorita' dello Stato stesso.

Qualora l'interessato chieda anche il riconoscimento del titolo di medico specialista, oltre ai documenti di cui al comma precedente, deve presentare uno dei titoli previsti dagli allegati B e C in originale o in copia autentica.

La documentazione di cui alla predetta lettera b) deve essere di data non anteriore a tre mesi dalla presentazione della domanda.

Art 3.

Il Ministero della sanita', d'intesa con il Ministero della pubblica istruzione, entro due mesi accerta la regolarita' della domanda e della relativa documentazione e provvede alla sua trasmissione all'ordine dei medici della provincia nel cui albo l'interessato intende chiedere l'iscrizione, dandone comunicazione allo stesso.

Il Ministero della sanita', nel caso di fondato dubbio circa l'autenticita' dei diplomi, dei certificati e degli altri titoli, chiede conferma della autenticita' degli stessi alla competente autorita' dello Stato membro, tramite il Ministero degli affari esteri, nonche' conferma dell'osservanza, da parte del beneficiario, di tutti i requisiti di formazione previsti dalle direttive CEE.

Qualora il Ministero della sanita' venga a conoscenza di fatti gravi e specifici verificatisi fuori del territorio nazionale, che possano influire sull'ammissione del richiedente all'esercizio della professione, domanda al riguardo informazioni, per il tramite del Ministero degli affari esteri, alla competente autorita' dello Stato di origine o di provenienza.

Le informazioni sono coperte dal segreto.

Per il periodo di tempo necessario a ricevere le informazioni il termine di cui al primo comma e' sospeso. Tale sospensione non puo' eccedere i tre mesi. La procedura di ammissione riprende alla scadenza dei tre mesi anche se lo Stato consultato non ha fatto pervenire la risposta.

Il rigetto dell'istanza da parte del Ministero della sanita' deve essere motivato.

L'ordine dei medici, nel termine di un mese dalla data di ricezione della domanda, corredata della documentazione inviata dal Ministero, adempie alla procedura per l'iscrizione stabilita dalle vigenti leggi.

Il cittadino di altri Stati membri delle Comunita' che abbia ottenuto l'iscrizione all'albo professionale ha gli stessi diritti ed e' soggetto agli stessi obblighi e sanzioni disciplinari stabiliti per i medici cittadini italiani.

Art 3.

Il Ministero della sanita', d'intesa con il Ministero della pubblica istruzione, entro due mesi accerta la regolarita' della domanda e della relativa documentazione e provvede alla sua trasmissione all'ordine dei medici della provincia nel cui albo l'interessato intende chiedere l'iscrizione, dandone comunicazione allo stesso.

Il Ministero della sanita', nel caso di fondato dubbio circa l'autenticita' dei diplomi, dei certificati e degli altri titoli, chiede conferma dell'autenticita' degli stessi alla competente autorita' dello Stato membro nonche' conferma dell'osservanza, da parte del beneficiario, di tutti i requisiti di formazione previsti dalle direttive CEE.

Qualora il Ministero della sanita' venga a conoscenza di fatti gravi e specifici verificatisi fuori del territorio nazionale, che possano influire sull'ammissione del richiedente all'esercizio della professione, domanda al riguardo informazioni, per il tramite del Ministero degli affari esteri, alla competente autorita' dello Stato di origine o di provenienza.

Le informazioni sono coperte dal segreto.

Per il periodo di tempo necessario a ricevere le informazioni il termine di cui al primo comma e' sospeso. Tale sospensione non puo' eccedere i tre mesi. La procedura di ammissione riprende alla scadenza dei tre mesi anche se lo Stato consultato non ha fatto pervenire la risposta.

Il rigetto dell'istanza da parte del Ministero della sanita' deve essere motivato.

L'ordine dei medici, nel termine di un mese dalla data di ricezione della domanda, corredata della documentazione inviata dal Ministero, adempie alla procedura per l'iscrizione stabilita dalle vigenti leggi.

Il cittadino di altri Stati membri delle Comunita' che abbia ottenuto l'iscrizione all'albo professionale ha gli stessi diritti ed e' soggetto agli stessi obblighi e sanzioni disciplinari stabiliti per i medici cittadini italiani.

Art 4.

Per i procedimenti disciplinari e le relative sanzioni, ai sanitari di cui all'articolo 1, si applicano le disposizioni previste dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, sulla ricostituzione degli ordini delle professioni sanitarie e per la disciplina dell'esercizio delle professioni stesse, e dal relativo regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1950, n. 221, e successive modificazioni.

Art 5.

Il Ministero della sanita' comunica, per il tramite del Ministero degli affari esteri, allo Stato di origine o di provenienza dell'interessato, le sanzioni disciplinari adottate ai sensi dell'articolo 4, nonche' quelle penali per reati concernenti l'esercizio della professione.

A tal fine l'ordine dei medici da' comunicazione al Ministero della sanita' di tutte le sanzioni che incidono sull'esercizio professionale.

Art 6.

Le disposizioni relative al diritto di stabilimento contenute nella presente legge si applicano anche ai sanitari che intendano svolgere la loro attivita' nell'ambito di un rapporto di lavoro subordinato.

L'istituzione dei rapporti di lavoro fra i medici cittadini di Stati membri delle Comunita' europee e le strutture sanitarie pubbliche e' ammessa secondo le normative che saranno fissate dalla legge sull'istituzione del Servizio sanitario nazionale.

Art 7.

Il Ministero della sanita', d'intesa con il Ministero della pubblica istruzione, sentite le regioni o le province autonome di Trento e Bolzano interessate, nonche' la Federazione degli ordini dei medici, promuove, ove ne ravvisi l'opportunita', corsi facoltativi di deontologia professionale e di legislazione sanitaria e sociale nazionale e regionale, preordinati a consentire ai sanitari che ne facciano richiesta anche l'acquisizione delle conoscenze linguistiche necessarie per l'esercizio della professione.

All'onere annuo, valutato in lire 50 milioni, si provvede per gli anni 1977 e 1978 mediante corrispondenti riduzioni del capitolo 6856 degli stati di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni finanziari medesimi.

Il Ministro del tesoro e' autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.

Titolo II DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA PRESTAZIONE DEI SERVIZI
Art 8.

I cittadini degli altri Stati membri delle Comunita' europee sono ammessi alla prestazione di servizi medici nel territorio dello Stato senza essere tenuti all'iscrizione nell'albo professionale. Essi devono tuttavia presentare al Ministero della sanita':

  1. dichiarazione redatta in lingua italiana, a firma dell'interessato, dalla quale risultino la natura della prestazione che si intende effettuare ed il luogo dell'esecuzione della stessa;

  2. certificato della competente autorita' dello Stato di origine o di provenienza da cui risulti che l'interessato esercita legalmente la specifica attivita' o professione in detto Stato;

  3. certificati comprovanti il possesso dei diplomi od altri titoli di cui agli allegati A, B e C dei quali l'interessato intende avvalersi per la prestazione dei servizi.

In caso di urgenza la dichiarazione, unitamente alla documentazione suindicata, puo' essere presentata successivamente all'effettuazione delle prestazioni ed...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT