DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 aprile 1950, n. 221 - Approvazione del regolamento per la esecuzione del decreto legislativo 13 settembre 1946, n. 233, sulla ricostituzione degli Ordini delle professioni sanitarie e per la disciplina dell'esercizio delle professioni stesse

Coming into Force31 Maggio 1950
Published date16 Maggio 1950
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1950/05/16/050U0221/CONSOLIDATED/19680521
Enactment Date05 Aprile 1950
Official Gazette PublicationGU n.112 del 16-05-1950 - Suppl. Ordinario
Articoli
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto legislativo 13 settembre 1946, n. 233, sulla ricostituzione degli Ordini e Collegi delle professioni sanitarie e per la disciplina dell'esercizio delle professioni stesse;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per gli affari esteri per l'interno, per la grazia e giustizia, per le finanze per la pubblica istruzione e per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta:

E' approvato nell'unito testo sottoscritto dal Presidente del Consiglio dei Ministri il regolamento per la esecuzione del decreto legislativo 13 settembre 1946, n. 233.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 5 aprile 1950 EINAUDI DE GASPERI - SFORZA - SCELBA - PICCIONI - VANONI - GONELLA - MARAZZA Visto, il Guardasigilli: PICCIONI

Registrato alla Corte dei conti, addi' 16 maggio 1950

Atti del Governo, registro n. 33, foglio n. 33. - FRASCA

Lgs 13 settembre 1946, n. 233

Regolamento per la esecuzione del decreto legislativo 13 settembre 1946, n. 233, sulla ricostituzione degli Ordini delle professioni sanitarie e per la disciplina dell'esercizio delle professioni stesse.

CAPO I DEGLI ALBI PROFESSIONALI
Art 1

Il Consiglio direttivo di ciascun Ordine o Collegio procede, entro il mese di dicembre di ogni anno, alla revisione generale dell'Albo degli iscritti ed alle occorrenti variazioni.

Art 2

Entro il mese di febbraio di ogni anno, ciascun Ordine o Collegio provvede, a proprie spese, alla stampa ed alla pubblicazione del rispettivo Albo e ne invia copia al prefetto, per l'affissione nella sede della Prefettura.

Un esemplare dell'Albo e' rimesso, entro lo stesso mese, all'Alto Commissariato per l'igiene e la sanita' pubblica, ai Ministeri di grazia e giustizia, della pubblica istruzione e del lavoro e della previdenza sociale, agli Uffici giudiziari della provincia, nonche' alla Federazione da cui dipende l'Ordine o Collegio a all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza della categoria.

Art 3

L'Albo e' formato secondo l'ordine alfabetico. Per ogni iscritto sono indicati: il cognome, il nome, la paternita'; il luogo e la data, di nascita; la cittadinanza, ove si tratti di sanitario straniero; il domicilio; la data di iscrizione nell'Albo; il titolo in base al quale ha avuto luogo l'iscrizione con indicazione dell'autorita', del luogo e della data del suo rilascio. Oltre il numero progressivo e' indicato per ogni iscritto il numero d'ordine corrispondente all'anzianita' di iscrizione nell'Albo della provincia.

L'anzianita' di ciascun professionista e' stabilita dalla data della deliberazione di iscrizione nell'Albo. Nel caso di parita' di tale data si tiene conto di quella di abilitazione all'esercizio professionale e, sussidiariamente, del l'eta'.

In apposita colonna dell'Albo dei medici sono indicati i titoli di docenza o specializzazione nelle materie che per tale professione formano oggetto delle singole specialita', riconosciute ai sensi di legge; per ciascuno di essi sono indicati l'autorita', il luogo e la data del rilascio.

In base alle indicazioni di cui al comma precedente sono formati separati elenchi nominativi per ogni singola specialita'.

Fino alla pubblicazione del nuovo Albo le cancellazioni e le variazioni si annotano a fianco del nome degli iscritti ai quali si riferiscono.

Art 4

La domanda di iscrizione e' diretta all'Ordine o Collegio nella cui circoscrizione il richiedente ha la sua residenza, e deve essere corredata dei seguenti documenti:

  1. certificato di nascita;

  2. certificato di cittadinanza italiana;

  3. attestato comprovante il pieno godimento dei diritti civili;

  4. certificato generale del casellario giudiziale;

  5. certificato di buona condotta;

  6. titolo di abilitazione all'esercizio professionale a norma delle disposizioni in vigore;

  7. certificato di residenza.

I documenti indicati dalle lettere b), c), d), e), g), devono essere di data non anteriore di tre mesi a quella di presentazione.

Il medico, provvisto dei titoli indicati nel terzo comma dell'art. 3, deve presentare la relativa documentazione.

In luogo degli originali titoli di abilitazione all'esercizio professionale, di docenza o di specializzazione puo' essere prodotta copia autentica.

Per la domanda ed i documenti si osservano le norme vigenti in materia di bollo e di legalizzazione.

Art 5

I sanitari che siano impiegati in pianta stabile presso una pubblica amministrazione e che richiedono l'iscrizione nell'Albo professionale, ai termini dell'articolo 10 del decreto legislativo 13 settembre 1946, n. 233, sono esonerati dalla presentazione dei documenti di cui alle lettere b), c), d), e), dell'articolo precedente.

Essi devono a tal fine presentare un certificato dell'amministrazione da cui dipendono che comprovi la sussistenza del rapporto d'impiego.

Art 6

Non possono essere iscritti nell'Albo coloro che si trovano in una delle condizioni che, ai sensi degli articoli 42 o 43 importino la radiazione dall'Albo o la sospensione dall'esercizio professionale, salvo che sussistano le condizioni previste dall'art. 50 ai fini della riammissione nell'Albo.

Art 7

A fini dell'iscrizione nell'Albo a norma dell'art. 9, ultimo comma, del decreto legislativo 13 settembre 1946, n. 233, i sanitari stranieri devono presentare domanda nei modi previsti dal precedente art. 4, producendo i seguenti documenti:

  1. certificato di nascita;

  2. certificato di cittadinanza;

  3. i documenti di cui alle lettere c), d), e) dell'art. 4 o gli equipollenti documenti esteri;

  4. il titolo di abilitazione professionale;

  5. ogni altro documento previsto dagli accordi internazionali.

Il certificato di buona condotta, rilasciato dal sindaco del luogo di residenza, dev'essere confermato dal prefetto della provincia. Esso non e' richiesto per coloro che risiedono in Italia da meno di tre mesi.

I documenti, rilasciati dalla competente autorita' dello Stato estero, devono essere autenticati dall'autorita' diplomatica o consolare italiana e vidimati dal Ministero degli affari esteri della Repubblica.

Art 8

Sulla domanda d'iscrizione il Consiglio delibera, nel termine di tre mesi.

Accertata la sussistenza delle condizioni richieste, il Consiglio dispone l'iscrizione nell'Albo.

La deliberazione deve essere in ogni caso motivata.

Il rigetto della domanda per motivi di condotta non puo' essere pronunciato se non dopo sentito il richiedente nelle sue giustificazioni.

Nel termine di quindici giorni la deliberazione della disposta iscrizione e' trasmessa, per la consegna all'interessato, all'Ufficio del registro, nei modi e per gli effetti previsti dall'art. 5, lettera g), comma quarto, del regolamento approvato con regio decreto 25 settembre 1874, n. 2132.

La iscrizione nell'Albo e' eseguita dopo che l'interessato ha dato prova dell'effettuato pagamento della tassa sulle concessioni governative.

Della eseguita iscrizione o del rigetto della domanda e' data comunicazione, nel termine di giorni quindici, all'interessato, al prefetto e al procuratore della Repubblica.

Art 9

Avverso la deliberazione di rigetto della domanda di iscrizione nell'Albo l'interessato puo' ricorrere alla Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie, la quale decide in merito alla iscrizione.

Decorso il termine di novanta giorni dalla data di presentazione della domanda senza che il Consiglio abbia deliberato, e' dato ricorso alla stessa, Commissione centrale ai fini dell'iscrizione.

Art 10

E' in facolta' dell'iscritto in un Albo provinciale di chiedere il trasferimento dell'iscrizione nell'Albo della provincia ove ha trasferito o intenda trasferire la propria residenza.

Non e' ammesso il trasferimento dell'iscrizione per il sanitario che si trovi sottoposto a procedimento penale o a procedimento per l'applicazione di una misura di sicurezza o a procedimento disciplinare o che sia sospeso dall'esercizio della professione.

La domanda dev'essere presentata all'Ordine o Collegio della circoscrizione nella quale il sanitario si trasferisce. A corredo di essa dev'essere prodotto soltanto un...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT