L'ordinamento della comunità internazionale

AutoreAldo Moro
Pagine196-206
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L’ordinamento della comunità internazionale
È ormai chiaro dunque su quale base sia fondata la immanente
relazionalità degli Stati. Si tratta ora di vedere come un tal rapporto si
svolga secondo la sua intima verità e cosa sorga con questo ordina-
mento giuridico internazionale. Questo processo non è dissimile in
fondo da quello che conduce le persone ad ordinarsi nei vari ordina-
menti giuridici particolari ed ancora, anzi tipicamente, nel più vasto e
positivo di questi, lo Stato cioè. Si tratta in fondo sempre di un pro-
cesso etico, per cui il soggetto particolare, che incarna in sé l’univer-
sale valore, singolo o Stato che sia, proprio in funzione della sua
eticità, si apre alla considerazione degli altri particolari, li inserisce
perciò nel proprio sistema, si pone esso stesso, per così dire, nel siste-
ma dall’altrui vita e naturalmente come fornito esso pure di valore. È
insomma ancora una volta quel caratteristico processo etico intersub-
biettivo, nel quale la norma caratteristicamente universale del soggetto
si fa criterio regolatore del rapporto fra soggetti, e, pur restando sem-
pre legge limitatrice e liberatrice di ogni particolare, assume quel ca-
ratteristico modo di essere obbiettivo, come solidarietà delle volizioni
dell’universale nel tutto sociale, che noi propriamente chiamiamo
normazione etico-giuridica. Il processo cida noi descritto, quando
si trattava di determinare la genesi ideale e la natura del diritto rego-
latore dei rapporti tra i singoli, si ritrova tal quale quando si tratta di
definire la genesi ideale e la natura dei rapporti tra gli Stati. Il solo
elemento di variazione, se così si può dire, è costituito dall’essere
l’essenziale eticità e quindi umanità di ciascun soggetto concretata per
lo Stato in un ordinamento e cioè in un complesso di volizioni solidali
dell’universale con cui si dà norma al settore di esperienza sociale che
lo costituisce. Alla quale caratteristica consegue, nel senso che sarà
poi fatto chiaro, l’altra attinente alle tipiche fonti dell’ordinamento
internazionale, nel quale mancano così una legislazione come una

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