DECRETO 22 marzo 2011 - Procedure operative di attuazione del decreto ministeriale 4 marzo 2011 e modalita'' di svolgimento delle attivita'' di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi e dei relativi controlli ai sensi dell''articolo 15, comma 5 del decreto ministeriale 4 marzo 2011. (11A08411)

TITOLO I
NORME GENERALI

CAPO I
FINALITA' E DEFINIZIONI

IL DIRETTORE GENERALE

per le risorse minerarie ed energetiche

VISTO il regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443, recante "norme di carattere legislativo per disciplinare la ricerca e la coltivazione delle miniere";

VISTA la legge 11 gennaio 1957, n. 6, recante "norme sulla ricerca e coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi nel mare territoriale e nella piattaforma continentale";

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128, recante "norme di polizia delle miniere e delle cave", nonche' le successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la legge 21 luglio 1967, n. 613, recante "norme sulla ricerca e coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi nel mare territoriale e nella piattaforma continentale";

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1979, n. 886 recante "Integrazione ed adeguamento delle norme di polizia delle miniere e delle cave, contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128, al fine di regolare le attivita' di prospezione, di ricerca e di coltivazione degli idrocarburi nel mare territoriale e nella piattaforma continentale";

VISTA la legge 10 giugno 1982, n. 348 recante "costituzione di cauzioni con polizze fideiussorie a garanzia di obbligazioni verso lo stato ed altri enti pubblici";

VISTA la legge 8 luglio 1986, n. 349, recante istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale;

VISTO il decreto legislativo n. 374 del 1990 di riordino degli istituti doganali;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante "norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, e successive modifiche ed integrazioni";

VISTA la legge 9 gennaio 1991, n. 9, recante "norme per l'attuazione del piano energetico nazionale";

VISTO il decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, recante il "testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia";

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 484, recante "la disciplina dei procedimenti di conferimento dei permessi di prospezione o ricerca e di concessione di coltivazione di idrocarburi in terraferma ed in mare";

VISTO il decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 624, di attuazione della direttiva 92/91/CEE relativa alla sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie estrattive per trivellazione e della direttiva 92/104/CEE relativa alla sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie estrattive a cielo aperto o sotterranee";

VISTO il decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, di "attuazione della direttiva 94/22/CEE relativa alle condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi che, in particolare all'articolo 13, definisce le norme sul conferimento ed esercizio delle concessioni di coltivazione e di stoccaggio";

VISTO il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 e successive modificazioni, che ha dettato nuove disposizioni circa il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del capo I della Legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTO il decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, di recepimento della direttiva 96/82/CE, modificato e integrato dal decreto legislativo 21 settembre 2005, n. 238, che detta disposizioni finalizzate a prevenire gli incidenti rilevanti connessi a determinate sostanze pericolose e a limitarne le conseguenze per l'uomo e per l'ambiente;

VISTO il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 443, che ha dettato disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

VISTO il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, di attuazione della direttiva n. 98/30/CE recante "norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell'articolo 41 della legge 17 maggio 1999, n. 144";

VISTO il decreto del Ministero dell'ambiente 9 agosto 2000 che individua le modificazioni di impianti e di depositi, di processi industriali, della natura o dei quantitativi di sostanze pericolose che potrebbero costituire aggravio del preesistente livello di rischio;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante "disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa";

VISTO l'accordo del 24 aprile 2001 fra il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sulle modalita' procedimentali da adottare per l'intesa tra lo Stato e le Regioni, in materia di funzioni amministrative relative a prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi in terraferma, ivi comprese quelle di polizia mineraria;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, recante il "testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilita', come modificato dal decreto legislativo 27 dicembre 2004, n. 330";

VISTA la legge 20 agosto 2004, n. 239, recante "Riordino del settore energetico, nonche' delega al governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia";

VISTO il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante "Codice dell'amministrazione digitale";

VISTO il decreto legislativo 24 gennaio 2006, n. 36 di "attuazione della direttiva 2003/98/CE relativa al riutilizzo dei documenti nel settore pubblico";

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante norme in materia ambientale, e sue modifiche e integrazioni, in particolare:

- l'articolo 7, comma 3, che stabilisce che sono sottoposti a valutazione ambientale (di seguito: VIA) in sede statale i progetti di cui all'allegato II del decreto, ove, al numero 7 sono indicati i progetti inerenti la prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi in mare;

- l'articolo 7, comma 5, che stabilisce che in sede statale, l'autorita' competente per la VIA e' il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare che emana il relativo provvedimento di concerto con il Ministro per i beni e le attivita' culturali;

VISTO il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 12 luglio 2007 recante "Modalita' di cessione presso il mercato regolamentato di aliquote del prodotto di giacimenti di gas naturale dovute allo Stato";

VISTO il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, di "attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, recante norme in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro ed il decreto legislativo 3 agosto 2009, n. 106, recante disposizioni integrative e correttive";

VISTO il decreto legislativo 30 maggio 2008 n. 117 di recepimento della Direttiva comunitaria 2006/21/CE relativa alla gestione dei rifiuti delle industrie estrattive;

VISTO il decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito in legge 6 agosto 2008, n. 133 recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 29 novembre 2008, n. 197 recante "Regolamento di riorganizzazione del Ministero dello Sviluppo Economico" che attribuisce, tra l'altro, alla Direzione Generale per le Risorse Minerarie ed Energetiche compiti di programmazione, autorizzazione, gestione e controllo delle attivita' di prospezione, ricerca, coltivazione e stoccaggio delle risorse del sottosuolo, in particolare degli idrocarburi e dei relativi impianti in mare;

VISTO il decreto ministeriale 30 giugno 2009 recante "Modalita' relative all'attribuzione di giacimenti di idrocarburi marginali ai sensi del disposto di cui all'art. 8, comma 3, del D.L. del 25 giugno 2008 n. 112, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133".

VISTA la legge 23 luglio 2009, n. 99, recante "Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonche' in materia di energia";

VISTO il decreto legge 25 settembre 2009, n. 135, convertito con legge 20 novembre 2009, n. 166, recante "disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e per l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunita' europee", ed in particolare il comma 1 dell'articolo 7 che prevede che, per i sistemi di misura della produzione nazionale di idrocarburi, il livello di tutela previsto dalle norme in materia di misura del gas venga assicurato mediante la realizzazione e la gestione degli stessi sistemi di misura, secondo modalita' stabilite con decreto del Ministro dello sviluppo economico da emanare ai sensi dell'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625;

VISTO il decreto ministeriale 18 giugno 2010, di attuazione dell'articolo 7, comma 1 del decreto legge 25 settembre 2009, n. 135, convertito in legge con la legge 20 novembre 2009, n. 166, recante "modalita' di realizzazione e gestione dei sistemi di misura a tutela dei soggetti del sistema del gas naturale che offrono servizi e scambiano gas nel mercato nazionale ed internazionale tramite sistemi di trasporto, nazionale e regionale, in condotta, con esclusione dei sistemi di misura utilizzati dai produttori di idrocarburi e dai clienti finali, ovvero dai consumatori che acquistano gas per uso proprio";

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 dicembre 2010, n. 272 recante l'individuazione dei termini superiori ai novanta giorni per la conclusione dei procedimenti amministrativi di competenza del Ministero dello sviluppo economico, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 26 febbraio 2011 ed entrato in vigore il 13 marzo 2011;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 dicembre 2010, n. 273 recante l'individuazione dei termini superiori ai novanta giorni per la conclusione dei procedimenti amministrativi di competenza del Ministero dello sviluppo economico, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 26 febbraio 2011 ed entrato in...

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