DECRETO LEGISLATIVO 24 gennaio 2006, n. 36 - Attuazione della direttiva 2003/98/CE relativa al riutilizzo di documenti nel settore pubblico

Coming into Force01 Marzo 2006
Published date14 Febbraio 2006
Enactment Date24 Gennaio 2006
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/2006/02/14/006G0046/CONSOLIDATED/20150710
Official Gazette PublicationGU n.37 del 14-02-2006
Articoli
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 117 della Costituzione;

Vista la legge 18 aprile 2005, n. 62, ed in particolare l'articolo 1 e l'allegato A;

Vista la direttiva 2003/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 novembre 2003, relativa al riutilizzo dell'informazione del settore pubblico;

Vista la legge 22 aprile 1941, n. 633;

Vista la legge 24 ottobre 1977, n. 801;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157;

Vista la legge 7 giugno 2000, n. 150;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;

Visto il decreto legislativo 11 novembre 2003, n. 333;

Vista la legge 30 dicembre 2004, n. 311;

Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;

Acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 ottobre 2005;

Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro per l'innovazione e le tecnologie, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze e per la funzione pubblica; E m a n a il seguente decreto legislativo: Art. 1. Oggetto ed ambito di applicazione

  1. Il presente decreto legislativo disciplina le modalita' di riutilizzo dei documenti contenenti dati pubblici nella disponibilita' delle pubbliche amministrazioni e degli organismi di diritto pubblico.

  2. Le pubbliche amministrazioni e gli organismi di diritto pubblico non hanno l'obbligo di consentire il riutilizzo dei documenti di cui al comma 1. La decisione di consentire o meno tale riutilizzo spetta all'amministrazione o all'organismo interessato, salvo diversa previsione di legge o di regolamento.

  3. Il presente decreto si applica altresi' quando i documenti di cui al comma 1 sono gia' stati diffusi per il loro riutilizzo dai soggetti ivi indicati. E' in ogni caso assicurata la parita' di trattamento tra tutti i riutillizzatori, salvo quanto previsto dall'articolo 11.

  4. Nell'esercizio del potere di cui al comma 2 le pubbliche amministrazioni o gli organismi di diritto pubblico perseguono la finalita' di rendere riutilizzabile il maggior numero di informazioni, in base a modalita' che assicurino condizioni eque, adeguate e non discriminatorie.

Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 117 della Costituzione;

Vista la legge 18 aprile 2005, n. 62, ed in particolare l'articolo 1 e l'allegato A;

Vista la direttiva 2003/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 novembre 2003, relativa al riutilizzo dell'informazione del settore pubblico;

Vista la legge 22 aprile 1941, n. 633;

Vista la legge 24 ottobre 1977, n. 801;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157;

Vista la legge 7 giugno 2000, n. 150;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;

Visto il decreto legislativo 11 novembre 2003, n. 333;

Vista la legge 30 dicembre 2004, n. 311;

Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;

Acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 ottobre 2005;

Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro per l'innovazione e le tecnologie, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze e per la funzione pubblica; E m a n a il seguente decreto legislativo: Art. 1. Oggetto ed ambito di applicazione

  1. Il presente decreto legislativo disciplina le modalita' di riutilizzo dei documenti contenenti dati pubblici nella disponibilita' delle pubbliche amministrazioni e degli organismi di diritto pubblico.

  2. Le pubbliche amministrazioni e gli organismi di diritto pubblico non hanno l'obbligo di consentire il riutilizzo dei documenti di cui al comma 1. La decisione di consentire o meno tale riutilizzo spetta all'amministrazione o all'organismo interessato, salvo diversa previsione di legge o di regolamento. Sono fatti salvi l'articolo 7 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, e l'articolo 8 della legge 31 dicembre 1996, n. 681. Ove consentito, il riutilizzo avviene secondo le modalita' previste dal presente decreto.

  3. Il presente decreto si applica altresi' quando i documenti di cui al comma 1 sono gia' stati diffusi per il loro riutilizzo dai soggetti ivi indicati. E' in ogni caso assicurata la parita' di trattamento tra tutti i riutillizzatori, salvo quanto previsto dall'articolo 11.

  4. Nell'esercizio del potere di cui al comma 2 le pubbliche amministrazioni o gli organismi di diritto pubblico perseguono la finalita' di rendere riutilizzabile il maggior numero di informazioni, in base a modalita' che assicurino condizioni eque, adeguate e non discriminatorie.

Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 117 della Costituzione;

Vista la legge 18 aprile 2005, n. 62, ed in particolare l'articolo 1 e l'allegato A;

Vista la direttiva 2003/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 novembre 2003, relativa al riutilizzo dell'informazione del settore pubblico;

Vista la legge 22 aprile 1941, n. 633;

Vista la legge 24 ottobre 1977, n. 801;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157;

Vista la legge 7 giugno 2000, n. 150;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;

Visto il decreto legislativo 11 novembre 2003, n. 333;

Vista la legge 30 dicembre 2004, n. 311;

Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;

Acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 ottobre 2005;

Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro per l'innovazione e le tecnologie, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze e per la funzione pubblica; E m a n a il seguente decreto legislativo: Art. 1. Oggetto ed ambito di applicazione

  1. Il presente decreto legislativo disciplina le modalita' di riutilizzo dei documenti contenenti dati pubblici nella disponibilita' delle pubbliche amministrazioni e degli organismi di diritto pubblico.

    2. Le pubbliche amministrazioni e gli organismi di diritto pubblico provvedono affinche' i documenti cui si applica il presente decreto legislativo siano riutilizzabili a fini commerciali o non commerciali secondo le modalita' previste dal medesimo decreto, inclusi i documenti i cui diritti di proprieta' intellettuale sono detenuti da biblioteche, comprese le biblioteche universitarie, i musei e gli archivi, qualora il riutilizzo di questi ultimi documenti sia autorizzato in conformita' alle disposizioni di cui alla Parte II, Titolo II, Capo III, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonche' a quelle di cui alla Parte II, Titolo VII, Capo II, del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196;.

  2. Il presente decreto si applica altresi' quando i documenti di cui al comma 1 sono gia' stati diffusi per il loro riutilizzo dai soggetti ivi indicati. E' in ogni caso assicurata la parita' di trattamento tra tutti i riutillizzatori, salvo quanto previsto dall'articolo 11.

  3. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 18 MAGGIO 2015, N. 102.

Art 2.

Definizioni

  1. Ai fini del presente decreto si intende per:

  1. pubbliche amministrazioni: le amministrazioni dello Stato, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti pubblici territoriali e le loro unioni, consorzi o associazioni e gli altri enti pubblici non economici;

  2. organismi di diritto pubblico: gli organismi, dotati di personalita' giuridica, istituiti per soddisfare specifiche finalita' d'interesse generale non aventi carattere industriale o commerciale, la cui attivita' e' finanziata in modo maggioritario dallo Stato, dalle regioni, dagli enti locali, da altri enti pubblici o organismi di diritto pubblico, o la cui gestione e' sottoposta al loro controllo o i cui organi d'amministrazione, di direzione o di vigilanza sono costituiti, almeno per la meta', da componenti designati dai medesimi soggetti pubblici. Sono escluse le imprese pubbliche, come definite all'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 11 novembre 2003, n. 333;

  3. documento: la rappresentazione di atti, fatti e dati a prescindere dal supporto nella disponibilita' della pubblica amministrazione o dell'organismo di diritto pubblico. La definizione di documento non comprende i programmi informatici;

  4. dato pubblico: il dato conoscibile da chiunque;

  5. riutilizzo: l'uso del dato di cui e' titolare una pubblica amministrazione o un organismo di diritto pubblico, da parte di persone fisiche o giuridiche, a fini commerciali o non commerciali diversi dallo scopo iniziale per il quale il documento che lo rappresenta e' stato prodotto nell'ambito dei fini istituzionali;

  6. scambio di documenti: la cessione di documenti finalizzata esclusivamente all'adempimento di compiti istituzionali fra i soggetti di cui alle lettere a) e b);

  7. dati personali: i dati definiti tali dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;

  8. licenza standard per il riutilizzo: il contratto, o altro strumento negoziale, redatto ove possibile in forma elettronica, nel quale sono definite le modalita' di riutilizzo dei documenti delle pubbliche amministrazioni o degli organismi di diritto pubblico;

  9. titolare del dato: la pubblica amministrazione o l'organismo di diritto pubblico che ha originariamente formato per uso proprio o...

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