DECRETO LEGISLATIVO 18 maggio 2015, n. 102 - Attuazione della direttiva 2013/37/UE che modifica la direttiva 2003/98/CE, relativa al riutilizzo dell'informazione del settore pubblico

Coming into Force25 Luglio 2015
Published date10 Luglio 2015
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/2015/07/10/15G00116/ORIGINAL
Enactment Date18 Maggio 2015
Official Gazette PublicationGU n.158 del 10-07-2015
Articoli
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76, 87 e 117 della Costituzione;

Vista la legge 7 ottobre 2014, n. 154, e, in particolare, l'articolo 1 e l'allegato A;

Vista la direttiva 2003/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 novembre 2003, relativa al riutilizzo dell'informazione del settore pubblico;

Vista la direttiva 2013/37/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, che modifica la direttiva 2003/98/CE relativa al riutilizzo dell'informazione del settore pubblico;

Vista la legge 22 aprile 1941, n. 633;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241;

Vista la legge 7 giugno 2000, n. 150;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;

Visto l'articolo 1, commi 370, 371 e 372, della legge 30 dicembre 2004, n. 311;

Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;

Visto il decreto legislativo 24 gennaio 2006, n. 36;

Acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 18 maggio 2015;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro della giustizia, con il Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo e con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale; E m a n a il seguente decreto legislativo: Art. 1 Modifiche al decreto legislativo 24 gennaio 2006, n. 36

  1. All'articolo 1 del decreto legislativo 24 gennaio 2006, n. 36, di seguito denominato: 'decreto legislativo n. 36 del 2006', sono apportate le seguenti modifiche:

    1. il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. Le pubbliche amministrazioni e gli organismi di diritto pubblico provvedono affinche' i documenti cui si applica il presente decreto legislativo siano riutilizzabili a fini commerciali o non commerciali secondo le modalita' previste dal medesimo decreto, inclusi i documenti i cui diritti di proprieta' intellettuale sono detenuti da biblioteche, comprese le biblioteche universitarie, i musei e gli archivi, qualora il riutilizzo di questi ultimi documenti sia autorizzato in conformita' alle disposizioni di cui alla Parte II, Titolo II, Capo III, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonche' a quelle di cui alla Parte II, Titolo VII, Capo II, del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196;»;

    2. il comma 4 e' abrogato.

  2. All'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo n. 36 del 2006 sono apportate le seguenti modifiche:

    1. dopo la lettera b) e' inserita la seguente: «b-bis) universita': qualsiasi organismo pubblico che fornisce istruzione post-secondaria superiore che conduce a titoli di studio accademici;»;

    2. dopo la lettera c) sono inserite le seguenti:

    c-bis) formato leggibile meccanicamente: un formato di file strutturato in modo tale da consentire alle applicazioni software di individuare, riconoscere ed estrarre facilmente dati specifici, comprese dichiarazioni individuali di fatto e la loro struttura interna;

    c-ter) formato aperto: il formato di cui all'articolo 68, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni;

    c-quater) standard formale aperto: uno standard definito in forma scritta, precisando in dettaglio i requisiti per assicurare l'interoperabilita' del software;

    .

  3. All'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo n. 36 del 2006 sono apportate le seguenti modifiche:

    1. alla lettera a), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, a condizione che la portata di detti compiti sia trasparente e soggetta a revisione»;

    2. la lettera c) e' sostituita dalla seguente: «c) quelli nella disponibilita' di istituti di istruzione e di ricerca, comprese le organizzazioni preposte al trasferimento dei risultati della ricerca, scuole e universita', escluse le biblioteche universitarie;»;

    3. la lettera d) e' sostituita dalla seguente: «d) quelli nella disponibilita' di enti culturali diversi dalle biblioteche, dai musei e dagli archivi;»;

    4. dopo la lettera h) sono aggiunte le seguenti:

    h-bis) quelli, non contenenti dati pubblici, il cui accesso e' disciplinato dal Capo V della legge 7 agosto 1990, n. 241;

    h-ter) parti di documenti contenenti solo logotipi, stemmi e distintivi;

    h-quater) documenti, o parti di...

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