LEGGE 7 giugno 2000, n. 150 - Disciplina delle attivita' di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni

Coming into Force28 Giugno 2000
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/2000/06/13/000G0183/CONSOLIDATED/20191230
Enactment Date07 Giugno 2000
Published date13 Giugno 2000
Official Gazette PublicationGU n.136 del 13-06-2000
Capo I

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge: Principi generali

Art 1.

Finalita' ed ambito di applicazione

  1. Le disposizioni della presente legge, in attuazione dei principi che regolano la trasparenza e l'efficacia dell'azione amministrativa, disciplinano le attivita' di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni.

  2. Ai fini della presente legge sono pubbliche amministrazioni quelle indicate all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.

  3. E' fatta salva la disciplina vigente relativa alla pubblicita' legale od obbligatoria degli atti pubblici.

  4. Nel rispetto delle norme vigenti in tema di segreto di Stato, di segreto d'ufficio, di tutela della riservatezza dei dati personali e in conformita' ai comportamenti richiesti dalle carte deontologiche, sono considerate attivita' di informazione e di comunicazione istituzionale quelle poste in essere in Italia o all'estero dai soggetti di cui al comma 2 e volte a conseguire:

    1. l'informazione ai mezzi di comunicazione di massa, attraverso stampa, audiovisivi e strumenti telematici;

    2. la comunicazione esterna rivolta ai cittadini, alle collettivita' e ad altri enti attraverso ogni modalita' tecnica ed

    organizzativa; c) la comunicazione interna realizzata nell'ambito di ciascun ente.

  5. Le attivita' di informazione e di comunicazione sono, in particolare, finalizzate a:

    1. illustrare e favorire la conoscenza delle disposizioni normative, al fine di facilitarne l'applicazione; b) illustrare le attivita' delle istituzioni e il loro funzionamento;

    2. favorire l'accesso ai servizi pubblici, promuovendone la conoscenza;

    3. promuovere conoscenze allargate e approfondite su temi di rilevante interesse pubblico e sociale;

    4. favorire processi interni di semplificazione delle procedure e di modernizzazione degli apparati nonche' la conoscenza dell'avvio e

      del percorso dei procedimenti amministrativi;

    5. promuovere l'immagine delle amministrazioni, nonche' quella dell'Italia, in Europa e nel mondo, conferendo conoscenza e

      visibilita' ad eventi d'importanza locale, regionale, nazionale ed

      internazionale.

  6. Le attivita' di informazione e di comunicazione istituzionale di cui alla presente legge non sono soggette ai limiti imposti in materia di pubblicita', sponsorizzazioni e offerte al pubblico.

Art 2.

Forme, strumenti e prodotti

  1. Le attivita' di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni si esplicano, oltre che per mezzo di programmi previsti per la comunicazione istituzionale non pubblicitaria, anche attraverso la pubblicita', le distribuzioni o vendite promozionali, le affissioni, l'organizzazione di manifestazioni e la partecipazione a rassegne specialistiche, fiere e congressi.

  2. Le attivita' di informazione e di comunicazione sono attuate con ogni mezzo di trasmissione idoneo ad assicurare la necessaria diffusione di messaggi, anche attraverso la strumentazione grafico-editoriale, le strutture informatiche, le funzioni di sportello, le reti civiche, le iniziative di comunicazione integrata e i sistemi telematici multimediali.

  3. Con uno o piu' regolamenti, da comunicare alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e alla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, le pubbliche amministrazioni provvedono alla diffusione delle modalita' e delle forme di comunicazione a carattere pubblicitario, in attuazione delle norme vigenti in materia.

Art 3.

Messaggi di utilita' sociale e di pubblico interesse

  1. La Presidenza del Consiglio dei Ministri determina i messaggi di utilita' sociale ovvero di pubblico interesse, che la concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo puo' trasmettere a titolo gratuito. Alla trasmissione di messaggi di pubblico interesse previsti dal presente comma sono riservati tempi non eccedenti il due per cento di ogni ora di programmazione e l'uno per cento dell'orario settimanale di programmazione di ciascuna rete. Le emittenti private, radiofoniche e televisive, hanno facolta', ove autorizzate, di utilizzare tali messaggi per passaggi gratuiti.

  2. Nelle concessioni per la radiodiffusione sonora e televisiva e' prevista la riserva di tempi non eccedenti l'uno per cento dell'orario settimanale di programmazione per le stesse finalita' e con le modalita' di cui al comma 1.

  3. Fatto salvo quanto stabilito dalla presente legge e dalle disposizioni relative alla comunicazione istituzionale non pubblicitaria, le concessionarie radiotelevisive e le societa' autorizzate possono, per finalita' di esclusivo interesse sociale, trasmettere messaggi di utilita' sociale.

  4. I messaggi di cui al comma 3 non rientrano nel computo degli indici di affollamento giornaliero ne' nel computo degli indici di affollamento orario stabiliti dal presente articolo. Il tempo di trasmissione dei messaggi non puo', comunque, occupare piu' di quattro minuti per ogni giorno di trasmissione per singola concessionaria. Tali messaggi possono essere trasmessi gratuitamente; qualora non lo fossero, il prezzo degli spazi di comunicazione contenenti messaggi di utilita' sociale non puo' essere superiore al cinquanta per cento del prezzo di listino ufficiale indicato dalla concessionaria.

Art 4.

Formazione professionale

  1. Le amministrazioni pubbliche individuano, nell'ambito delle proprie dotazioni organiche, il personale da adibire alle attivita' di informazione e di comuni-cazione e programmano la formazione, secondo modelli formativi individuati dal regolamento di cui all'articolo 5.

  2. Le attivita' di formazione sono svolte dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione, secondo le disposizioni del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 287, dalle scuole specializzate di altre amministrazioni centrali, dalle universita', con particolare riferimento ai corsi di laurea in scienze della comunicazione e materie assimilate, dal Centro di formazione e studi (FORMEZ), nonche' da strutture pubbliche e private con...

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