Finalita' ed ambito di applicazione
Le disposizioni della presente legge, in attuazione dei principi che regolano la trasparenza e l'efficacia dell'azione amministrativa, disciplinano le attivita' di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni.
Ai fini della presente legge sono pubbliche amministrazioni quelle indicate all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.
E' fatta salva la disciplina vigente relativa alla pubblicita' legale od obbligatoria degli atti pubblici.
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Nel rispetto delle norme vigenti in tema di segreto di Stato, di segreto d'ufficio, di tutela della riservatezza dei dati personali e in conformita' ai comportamenti richiesti dalle carte deontologiche, sono considerate attivita' di informazione e di comunicazione istituzionale quelle poste in essere in Italia o all'estero dai soggetti di cui al comma 2 e volte a conseguire:
l'informazione ai mezzi di comunicazione di massa, attraverso stampa, audiovisivi e strumenti telematici;
la comunicazione esterna rivolta ai cittadini, alle collettivita' e ad altri enti attraverso ogni modalita' tecnica ed
organizzativa; c) la comunicazione interna realizzata nell'ambito di ciascun ente.
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Le attivita' di informazione e di comunicazione sono, in particolare, finalizzate a:
illustrare e favorire la conoscenza delle disposizioni normative, al fine di facilitarne l'applicazione; b) illustrare le attivita' delle istituzioni e il loro funzionamento;
favorire l'accesso ai servizi pubblici, promuovendone la conoscenza;
promuovere conoscenze allargate e approfondite su temi di rilevante interesse pubblico e sociale;
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favorire processi interni di semplificazione delle procedure e di modernizzazione degli apparati nonche' la conoscenza dell'avvio e
del percorso dei procedimenti amministrativi;
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promuovere l'immagine delle amministrazioni, nonche' quella dell'Italia, in Europa e nel mondo, conferendo conoscenza e
visibilita' ad eventi d'importanza locale, regionale, nazionale ed
internazionale.
Le attivita' di informazione e di comunicazione istituzionale di cui alla presente legge non sono soggette ai limiti imposti in materia di pubblicita', sponsorizzazioni e offerte al pubblico.