DECRETO LEGISLATIVO 30 luglio 1999, n. 287 - Riordino della Scuola superiore della pubblica amministrazione e riqualificazione del personale delle amministrazioni pubbliche, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59

Coming into Force02 Settembre 1999
Enactment Date30 Luglio 1999
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1999/08/18/099G0364/CONSOLIDATED/20091214
Published date18 Agosto 1999
Official Gazette PublicationGU n.193 del 18-08-1999
Articoli
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visti gli articoli 11, comma 1, lettera a), e l'articolo 12, comma 1, lettere s) e t), della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 9 giugno 1999;

Acquisito il parere della commissione bicamerale consultiva in ordine all'attuazione della riforma amministrativa ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 luglio 1999;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro delle finanze, con il Ministro dell'interno, con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro per i beni e le attivita' culturali; E m a n a il seguente decreto legislativo: Art. 1 Natura e compiti della Scuola superiore della pubblica amministrazione

  1. La Scuola superiore della pubblica amministrazione - di seguito denominata Scuola - e' un'istituzione di alta cultura e formazione ed ha, nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, autonomia organizzativa e contabile nei limiti delle proprie risorse economicofinanziarie.

  2. Il Dipartimento della funzione pubblica si avvale della Scuola per il coordinamento delle attivita' di formazione dei dipendenti pubblici, di promozione dell'innovazione amministrativa e di collaborazione con gli organismi formativi di altri Paesi.

  3. Sono compiti della Scuola:

    1. la cura dell'organizzazione dei cicli di attivita' formativa iniziale dei dirigenti di cui all'articolo 28 del decreto

      legislativo 23 febbraio 1993, n. 29, e lo svolgimento degli altri

      compiti ivi previsti;

    2. la cura delle attivita' di formazione permanente dei dirigenti e dei funzionari dello Stato;

    3. lo svolgimento di attivita' di ricerca e consulenza per la Presidenza del Consiglio e per le amministrazioni pubbliche in

      materia di innovazione amministrativa, formazione e di

      organizzazione dell'attivita' formativa. In particolare, la Scuola

      valuta, su richiesta delle amministrazioni statali e sulla base di

      apposite indicazioni del Dipartimento della funzione pubblica, la

      qualita' delle offerte formative presentate da soggetti terzi e la

      loro rispondenza ai requisiti richiesti e svolge attivita' di

      monitoraggio;

    4. il coordinamento delle attivita' delle scuole pubbliche di formazione mediante forme di collaborazione e di raccordo, nel

      rispetto delle reciproche sfere di autonomia e di competenza;

      nonche' la cura di un osservatorio sui bisogni di formazione e

      qualificazione del personale delle amministrazioni pubbliche e la

      redazione di uno specifico studio annuale che raffronti

      specificamente detti bisogni con gli interventi attuati;

    5. la cura dei rapporti con gli organismi e le strutture di formazione similari di altri Paesi e la definizione con essi di

      accordi, di convenzioni e di ogni altra forma di collaborazione e

      di scambio di esperienze;

    6. lo svolgimento, su richiesta, di attivita' di formazione di personale delle amministrazioni di altri Paesi;

    7. lo svolgimento, anche in collaborazione con scuole pubbliche e private, universita' e istituti di alta cultura pubblici e

      privati, italiani e stranieri, amministrazioni pubbliche e

      istituzioni e societa' private, di attivita' di ricerca e studio

      nell'ambito dei propri fini istituzionali.

  4. Fermo restando l'adempimento dei propri fini istituzionali, la Scuola puo' svolgere, su convenzione e con tutti gli oneri a carico dei committenti, attivita' di formazione del personale delle amministrazioni pubbliche diverse da quelle dello Stato e di soggetti gestori di servizi pubblici.

  5. La Scuola continua ad essere iscritta nell'apposito schedario dell'anagrafe delle ricerche, istituito ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 63 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382. Essa puo' promuovere o partecipare ad associazioni e consorzi, nonche' stipulare accordi di programma, convenzioni e contratti con soggetti pubblici e privati.

Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visti gli articoli 11, comma 1, lettera a), e l'articolo 12, comma 1, lettere s) e t), della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 9 giugno 1999;

Acquisito il parere della commissione bicamerale consultiva in ordine all'attuazione della riforma amministrativa ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 luglio 1999;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro delle finanze, con il Ministro dell'interno, con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro per i beni e le attivita' culturali; E m a n a il seguente decreto legislativo: Art. 1 (Natura e compiti della Scuola superiore della pubblica amministrazione).

(( 1. La Scuola superiore della pubblica amministrazione - di seguito denominata Scuola - e' un'istituzione di alta cultura e formazione, posta nell'ambito e sotto la vigilanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dotata di autonomia organizzativa e contabile nei limiti delle proprie risorse economico-finanziarie.

  1. Sono compiti della Scuola:

    1. il reclutamento dei dirigenti e dei funzionari dello Stato, secondo le procedure e nei limiti previsti dalle leggi in vigore;

    2. la cura dell'organizzazione dei cicli di attivita' formativa iniziale dei dirigenti dello Stato, secondo le procedure e nei

      limiti previsti dalle leggi in vigore;

    3. la cura delle attivita' di formazione permanente dei dirigenti e dei funzionari dello Stato, secondo le procedure e nei limiti

      previsti dalle leggi in vigore;

    4. lo svolgimento di attivita' di ricerca, nonche', su richiesta, di attivita' di consulenza e supporto tecnico per la Presidenza del

      Consiglio dei Ministri e per le amministrazioni pubbliche su

      tematiche istituzionali, progetti di riforma e in materia di

      innovazione amministrativa, formazione e di organizzazione

      dell'attivita' formativa. La Scuola valuta altresi', su richiesta

      delle amministrazioni statali e sulla base di apposite indicazioni

      del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro per la

      funzione pubblica, ove nominato, la qualita' delle offerte

      formative presentate da soggetti terzi e la loro rispondenza ai

      requisiti richiesti e svolge attivita' di monitoraggio;

    5. il coordinamento delle attivita' delle scuole pubbliche statali di formazione mediante forme di collaborazione e di raccordo e

      l'individuazione e l'attuazione di forme di cooperazione con le

      scuole pubbliche diverse da quelle dello Stato, nel rispetto delle

      reciproche sfere di autonomia e di competenza; nonche' la cura di

      un osservatorio sui bisogni di formazione e qualificazione del

      personale delle amministrazioni pubbliche e la redazione di uno

      specifico studio annuale che raffronti specificamente detti

      bisogni con gli interventi attuati;

    6. la cura dei rapporti con gli organismi e le strutture di formazione similari di altri Paesi, la definizione con essi di

      accordi, di convenzioni e di ogni altra forma di collaborazione e

      di scambio di esperienze e il sostegno, anche finanziario, ad

      iniziative di collaborazione e di scambio di funzionari, anche ai

      sensi dell'articolo 32 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.

      165;

    7. lo svolgimento, su richiesta, di attivita' di formazione di personale delle amministrazioni di altri Paesi;

    8. lo svolgimento, anche in collaborazione con scuole pubbliche e private, universita' e istituti di alta cultura pubblici e

      privati, italiani e stranieri, amministrazioni pubbliche e

      istituzioni e societa' private, di attivita' di ricerca e studio

      nell'ambito dei propri fini istituzionali, nonche' la

      pubblicazione di ricerche e studi, anche attraverso apposite

      convenzioni con case editrici.

  2. La Presidenza del Consiglio dei Ministri si avvale della Scuola per il coordinamento delle attivita' di formazione dei dipendenti pubblici, di promozione dell'innovazione amministrativa e di collaborazione con gli organismi formativi di altri Paesi.

  3. Fermo restando l'adempimento dei propri fini istituzionali, la Scuola puo' svolgere, su convenzione e con tutti gli oneri a carico dei committenti, attivita' di formazione del personale delle amministrazioni pubbliche diverse da quelle dello Stato e di soggetti gestori di servizi pubblici.

  4. La Scuola continua ad essere iscritta nell'apposito schedario dell'anagrafe delle ricerche, istituito ai sensi del terzo comma dell'articolo 63 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382. Essa puo' promuovere o partecipare ad associazioni e consorzi, nonche' stipulare accordi di programma, convenzioni e contratti con soggetti pubblici e privati. ))

Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visti gli articoli 11, comma 1, lettera a), e l'articolo 12, comma 1, lettere s) e t), della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 9 giugno 1999;

Acquisito il parere della commissione bicamerale consultiva in ordine all'attuazione della riforma amministrativa ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Vista la deliberazione del Consiglio dei...

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