Art
1.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87 della Costituzione;
Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28;
Sentito il parere delle commissioni permanenti delle due Camere competenti per materia sullo schema di decreto trasmesso dal Governo della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata l'11 luglio 1980;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro per la funzione pubblica, EMANA il seguente decreto: Art. 1. Ruolo dei professori universitari e istituzione del ruolo dei ricercatori Il ruolo dei professori universitari comprende le seguenti fasce:
professori straordinari e ordinari;
professori associati.
Le norme di cui ai successivi articoli assicurano, nella unitarieta' della funzione docente, la distinzione dei compiti e delle responsabilita' dei professori ordinari e di quelli associati, inquadrandoli in due fasce di carattere funzionale, con uguale garanzia di liberta' didattica e di ricerca.
I professori universitari di ruolo adempiono ai compiti didattici nei corsi di laurea, nei corsi di diploma, nelle scuole speciali e nelle scuole di specializzazione e di perfezionamento.
Possono essere chiamati a cooperare alle attivita' di docenza professori a contratto, ai sensi del successivo art. 25.
E' istituito il ruolo dei ricercatori universitari.
Non e' consentito il conferimento di incarichi di insegnamento.
Art
1.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87 della Costituzione;
Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28;
Sentito il parere delle commissioni permanenti delle due Camere competenti per materia sullo schema di decreto trasmesso dal Governo della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata l'11 luglio 1980;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro per la funzione pubblica, EMANA il seguente decreto: Art. 1. Ruolo dei professori universitari e istituzione del ruolo dei ricercatori Il ruolo dei professori universitari comprende le seguenti fasce:
professori straordinari e ordinari;
professori associati.
Le norme di cui ai successivi articoli assicurano, nella unitarieta' della funzione docente, la distinzione dei compiti e delle responsabilita' dei professori ordinari e di quelli associati, inquadrandoli in due fasce di carattere funzionale, con uguale garanzia di liberta' didattica e di ricerca.
I professori universitari di ruolo adempiono ai compiti didattici nei corsi di laurea, nei corsi di diploma, nelle scuole speciali e nelle scuole di specializzazione e di perfezionamento.
Possono essere chiamati a cooperare alle attivita' di docenza professori a contratto, ai sensi del successivo art. 25.
E' istituito il ruolo dei ricercatori universitari.
Non e' consentito il conferimento di incarichi di insegnamento.18 AGGIORNAMENTO (18)
La L. 19 novembre 1990, n. 341 ha disposto (con l'art. 12, comma 1) che "I professori di ruolo, a integrazione di quanto previsto dagli articoli 1, 9 e 10 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e successive modificazioni, e dall'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, adempiono ai compiti didattici nei corsi di diploma universitario e nei corsi di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a), e comma 2, della presente legge."
Art
2.
Piano di sviluppo dell'Universita'. Individuazione e ripartizione dei posti di professore universitario di ruolo da bandire per concorso.
Il Ministro della pubblica istruzione, sulla base delle indicazioni delle Universita', che acquisiscono il parere delle facolta', nonche' delle ipotesi di vincolo di entrata - formulate dal CIPE su proposta del Ministro del bilancio, di concerto con quelli del tesoro, delle finanze nonche' del Ministro incaricato del coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica - elabora ogni quadriennio, sentito il Consiglio universitario nazionale (C.U.N.), un piano di sviluppo dell'Universita' ai fini dell'adeguamento delle strutture didattiche e scientifiche, con articolate previsioni di spesa, e individua i settori disciplinari da sviluppare e le modalita' per il loro incremento nel quadriennio, tenuto conto della dinamica accertata e presunta della popolazione studentesca nei diversi corsi di laurea, del relativo numero di professori di ruolo e di ricercatori afferenti ai corsi, dei programmi di sviluppo della ricerca scientifica e dei prevedibili sbocchi professionali nei diversi settori nonche' delle necessita' di riequilibrio fra le diverse sedi.
Per predisporre il piano quadriennale di sviluppo il Consiglio universitario nazionale formula preventivamente i raggruppamenti di discipline ed indica i criteri oggettivi per la ripartizione dei nuovi posti fra le facolta'.
Lo schema del piano di sviluppo formulato dal Ministro e' trasmesso, almeno sei mesi prima dell'inizio del quadriennio cui si riferisce, alle Universita' affinche' esprimano le loro osservazioni entro i successivi tre mesi. Scaduto tale termine, il Ministro della pubblica istruzione, acquisito il parere del Consiglio universitario nazionale, che deve pronunciarsi nel termine di due mesi, adotta, con proprio decreto, il piano di sviluppo.
Almeno tre mesi prima dell'inizio del biennio cui si devono riferire i bandi di concorso, i rettori inoltrano al Ministro le richieste formulate dai consigli di facolta', sentiti i consigli di corso di laurea, per i nuovi posti di professore ordinario e di professore associato, divisi per raggruppamento disciplinare e per corsi, indicando per ciascuna facolta' e corso di laurea gli insegnamenti ad essi afferenti, il numero dei professori ordinari, straordinari e associati in servizio, distinti per raggruppamenti disciplinari, ed il numero degli studenti iscritti per ciascun anno di corso degli ultimi tre anni.
Il Ministro della pubblica istruzione provvedera' alle relative assegnazioni, procedendo anche ad un confronto delle esigenze delle diverse facolta'.
L'assegnazione dei nuovi posti di professore ordinario e di associato e' effettuata sulla base del piano, su richiesta delle facolta' interessate, in relazione alle esigenze didattiche e scientifiche individuate nel piano di sviluppo delle Universita' di cui ai precedenti commi.
Il primo piano quadriennale riguardera' il quadriennio che avra' inizio con l'anno accademico 1982-83. Per gli anni accademici 1980-81 e 1981-82 il Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio universitario nazionale, formula un piano biennale transitorio, che tiene conto anche delle esigenze delle nuove Universita' di cui si programma l'istituzione o la statizzazione. Tale piano biennale indica i termini entro i quali i consigli di facolta', sentiti i consigli di corso di laurea, devono formulare le richieste per i posti di professore ordinario o associato relativi al primo biennio.