DECRETO LEGISLATIVO 18 agosto 2000, n. 267 - Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali

Coming into Force13 Ottobre 2000
Published date28 Settembre 2000
Enactment Date18 Agosto 2000
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/2000/09/28/000G0304/CONSOLIDATED/20201013
Official Gazette PublicationGU n.227 del 28-09-2000 - Suppl. Ordinario n. 162
Articoli
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto l'articolo 31 della legge 3 agosto 1999, n. 265, recante delega al Governo per l'adozione di un testo unico in materia di ordinamento degli enti locali;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 20 aprile 2000;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale dell'8 giugno 2000;

Acquisito il parere della Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e della Conferenza unificata, istituita ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 4 agosto 2000;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri per gli affari regionali e della giustizia; E m a n a il seguente decreto legislativo: Articolo 1.

  1. E' approvato l'unito testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, composto di 275 articoli.

PARTE I ORDINAMENTO ISTITUZIONALE
TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI
Art 2.

Articolo 2 Ambito di applicazione 1. Ai fini del presente testo unico si intendono per enti locali i comuni, le province, le citta' metropolitane, le comunita' montane, le comunita' isolane e le unioni di comuni. 2. Le norme sugli enti locali previste dal presente testo unico si applicano, altresi', salvo diverse disposizioni, ai consorzi cui partecipano enti locali, con esclusione di quelli che gestiscono attivita' aventi rilevanza economica ed imprenditoriale e, ove previsto dallo statuto, dei consorzi per la gestione dei servizi sociali.

Art 3.

Articolo 3 Autonomia dei comuni e delle province 1. Le comunita' locali, ordinate in comuni e province, sono autonome. 2. Il comune e' l'ente locale che rappresenta la propria comunita', ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo. 3. La provincia, ente locale intermedio tra comune e regione, rappresenta la propria comunita', ne cura gli interessi, ne promuove e ne coordina lo sviluppo. 4. I comuni e le province hanno autonomia statutaria, normativa, organizzativa e amministrativa, nonche' autonomia impositiva e finanziaria nell'ambito dei propri statuti e regolamenti e delle leggi di coordinamento della finanza pubblica. 5. I comuni e le province sono titolari di funzioni proprie e di quelle conferite loro con legge dello Stato e della regione, secondo il principio di sussidiarieta'. I comuni e le province svolgono le loro funzioni anche attraverso le attivita' che possono essere adeguatamente. esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali.

Art 4.

Articolo 4 Sistema regionale delle autonomie locali 1. Ai sensi dell'articolo 117, primo e secondo...

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