Art1.Autonomia statutaria e regolamentare e partecipazione popolare
Il comma 2 dell'articolo 4 della legge 8 giugno 1990, n.142, e' sostituito dal seguente: "2. Lo statuto, nell'ambito dei principi fissati dalla legge, stabilisce le norme fondamentali dell'organizzazione dell'ente, e in particolare specifica le attribuzioni degli organi, le forme di garanzia e di partecipazione delle minoranze, prevedendo l'attribuzione alle opposizioni della presidenza delle commissioni consiliari aventi funzioni di controllo o di garanzia, ove costituite. Lo statuto stabilisce altresi' l'ordinamento degli uffici e dei servizi pubblici, le forme di collaborazione fra comuni e province, della partecipazione popolare, del decentramento, dell'accesso dei cittadini alle informazioni e ai procedimenti amministrativi".
All'articolo 4 della legge 8 giugno 1990, n.142, dopo il comma 2 e' inserito il seguente: "2-bis. La legislazione in materia di ordinamento dei comuni e delle province e di disciplina dell'esercizio delle funzioni ad essi conferite enuncia espressamente i principi che costituiscono limite inderogabile per l'autonomia normativa dei comuni e delle province. L'entrata in vigore di nuove leggi che enunciano tali principi abroga le norme statutarie con essi incompatibili. I consigli comunali e provinciali adeguano gli statuti entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore delle leggi suddette ".
All'articolo 4, comma 4, della legge 8 giugno 1990, n.142, l'ultimo periodo e' sostituito dal seguente: "Lo statuto entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua affissione all'albo pretorio dell'ente".
All'articolo 5, comma 1, della legge 8 giugno 1990, n.142, le parole: "della legge" sono sostituite dalle seguenti: "dei principi fissati dalla legge". Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Art2.Ampliamento dell'autonomia degli enti locali
L'articolo 2 della legge 8 giugno 1990, n.142, e' sostituito dal seguente: "Art. 2 - (Autonomia dei comuni e delle province) -
Le comunitalocali, ordinate in comuni e province, sono autonome.
Il comune e' l'ente locale che rappresenta la propria comunita', ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo.
La provincia, ente locale intermedio tra comune e regione, rappresenta la propria comunita', ne cura gli interessi, ne promuove e ne coordina lo sviluppo.
I comuni e le province hanno autonomia statutaria, normativa, organizzativa ed amministrativa, nonche' autonomia impositiva e finanziaria nell'ambito dei propri statuti e regolamenti e delle leggi di coordinamento della finanza pubblica.
I comuni e le province sono titolari di funzioni proprie e di quelle conferite loro con legge dello Stato e della regione, secondo il principio di sussidarieta'. I comuni e le province svolgono le loro funzioni anche attraverso le attivita' che possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali".
All'articolo 3 della legge 8 giugno 1990, n.142, sono apportate le seguenti modificazioni:
al comma 3, le parole: "disciplina la" sono sostituite dalle seguenti: "indica i principi della";
al comma 4, la parola: "determina" e' sostituita dalla seguente: "indica";
al comma 7, le parole: "fissa i criteri e le procedure" sono sostituite dalle seguenti: "indica i criteri e fissa le procedure"
e le parole: "per la formazione e attuazione degli atti e degli strumenti della programmazione" sono sostituite dalle seguenti:
"per gli atti e gli strumenti della programmazione".
Art4.Azione popolare, diritti di accesso e di informazione dei cittadini
All'articolo 7 della legge 8 giugno 1990, n.142, sono apportate le seguenti modificazioni:
il comma 1 e' sostituito dal seguente: "1. Ciascun elettore puo' far valere in giudizio le azioni e i ricorsi che spettano a
comune";
al comma 2, secondo periodo, sono aggiunte le seguenti parole: ", salvo che il comune costituendosi abbia aderito alle azioni e ai
ricorsi promossi dall'elettore".
L'articolo 23 della legge 7 agosto 1990, n.241, e' sostituito dal seguente: "Art. 23 - 1. Il diritto di accesso di cui all'articolo 22 si esercita nei confronti delle pubbliche amministrazioni, delle aziende autonome e speciali, degli enti pubblici e dei gestori di pubblici servizi. Il diritto di accesso nei confronti delle Autorita' di garanzia e di vigilanza si esercita nell'ambito dei rispettivi ordinamenti, secondo quanto previsto dall'articolo 24".
Le associazioni di protezione ambientale di cui all'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n.349, possono proporre le azioni risarcitorie di competenza del giudice ordinario che spettino al comune e alla provincia, conseguenti a danno ambientale. L'eventuale risarcimento e' liquidato in favore dell'ente sostituito e le spese processuali sono liquidate in favore o a carico dell'associazione.
Art4.Azione popolare, diritti di accesso e di informazione dei cittadini
COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267. 2. L'articolo 23 della legge 7 agosto 1990, n.241, e' sostituito dal seguente: "Art. 23 - 1. Il diritto di accesso di cui all'articolo 22 si esercita nei confronti delle pubbliche amministrazioni, delle aziende autonome e speciali, degli enti pubblici e dei gestori di pubblici servizi. Il diritto di accesso nei confronti delle Autorita' di garanzia e di vigilanza si esercita nell'ambito dei rispettivi ordinamenti, secondo quanto previsto dall'articolo 24".
COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267.
Art5.Interventi per lo sviluppo delle isole minori
In ciascuna isola o arcipelago di isole, ad eccezione della Sicilia e della Sardegna, ove esistono piu' comuni, puo' essere istituita, dai comuni interessati, la Comunita' isolana o dell'arcipelago, cui si estendono le norme sulle comunita' montane.
Art6.Fusione dei comuni, municipi, unione di comuni
All'articolo 11 della legge 8 giugno 1990, n.142, sono apportate le seguenti modificazioni:
il comma 2 e' sostituito dal seguente: "2. Le regioni predispongono, concordandolo con i comuni nelle apposite sedi
concertative, un programma di individuazione degli ambiti per la
gestione associata sovracomunale di funzioni e servizi, realizzato
anche attraverso le unioni, che puo' prevedere altresi' la
modifica di circoscrizioni comunali e i criteri per la
corresponsione di contributi e incentivi alla progressiva
unificazione. Il programma e' aggiornato ogni tre anni, tenendo
anche conto delle unioni costituite ai sensi dell'articolo 26";
al comma 4, le parole: "di comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti anche con comuni di popolazione superiore" sono
sostituite dalle seguenti: "dei comuni" e le parole: "agli
eventuali" sono sostituite dalla seguente: "ai"; c) il comma 5 e' abrogato.
L'articolo 12 della legge 8 giugno 1990, n.142, e' sostituito dal...