DECRETO LEGISLATIVO 17 marzo 1995, n. 157 - Attuazione della direttiva 92/50/CEE in materia di appalti pubblici di servizi

Coming into Force21 Maggio 1995
Published date06 Maggio 1995
Enactment Date17 Marzo 1995
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1995/05/06/095G0158/CONSOLIDATED/20060502
Official Gazette PublicationGU n.104 del 06-05-1995 - Suppl. Ordinario n. 52
Articoli
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto l'art. 11 della legge 22 febbraio 1994, n. 146, legge comunitaria per il 1993, recante delega al Governo per l'attuazione della direttiva 92/50/CEE del Consiglio che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di servizi;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 17 febbraio 1995;

Acquisiti i pareri delle competenti commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 16 marzo 1995;

Sulla proposta dei Ministri del bilancio e della programmazione economica incaricato per il coordinamento delle politiche dell'Unione europea, dei lavori pubblici e dell'ambiente e del tesoro, di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale, degli affari esteri, di grazia e giustizia e dell'interno; E M A N A il seguente decreto legislativo: Art. 1. Ambito di applicazione

  1. Le disposizioni del presente decreto si applicano per l'aggiudicazione, da parte delle amministrazioni aggiudicatrici di cui all'art. 2, degli appalti di servizi il cui valore di stima sia pari o superiore a 200.000 ECU, IVA esclusa.

Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto l'art. 11 della legge 22 febbraio 1994, n. 146, legge comunitaria per il 1993, recante delega al Governo per l'attuazione della direttiva 92/50/CEE del Consiglio che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di servizi;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 17 febbraio 1995;

Acquisiti i pareri delle competenti commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 16 marzo 1995;

Sulla proposta dei Ministri del bilancio e della programmazione economica incaricato per il coordinamento delle politiche dell'Unione europea, dei lavori pubblici e dell'ambiente e del tesoro, di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale, degli affari esteri, di grazia e giustizia e dell'interno; E M A N A il seguente decreto legislativo: Art. 1 (Ambito di applicazione).

((1. Salvo quanto previsto ai commi 2 e 3, le disposizioni del presente decreto si applicano per l'aggiudicazione, da parte delle amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 2, degli appalti di servizi di cui all'allegato 1, il cui valore di stima, al netto dell'IVA, al momento della pubblicazione del bando, e' uguale o superiore al controvalore in euro di 200.000 diritti speciali di prelievo (DPS).

  1. Salvo quanto previsto al comma 3, sono soggetti alle disposizioni del presente decreto anche gli appalti di servizi di cui al comma 1 il cui valore di stima, al netto dell'IVA, e' uguale o superiore al controvalore in euro di 130.000 DSP, se sono indetti dalle amministrazioni di cui all'allegato 8.

  2. Per gli appalti di servizi di cui all'allegato 2, per quelli di telecomunicazioni di cui all'allegato 1, categoria n. 5, i cui numeri di riferimento CPC sono 7524, 7525 e 7526, per gli appalti di servizi di cui all'allegato 1, categoria n. 8, e per quelli di cui all'articolo 3, comma 5, le disposizioni del presente decreto si applicano solo se il relativo valore di stima, al netto dell'IVA, al momento della pubblicazione del bando, e' uguale o superiore a 200.000 euro.

  3. Sulla base delle comunicazioni pubblicate nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee dalla Commissione europea, il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica cura la tempestiva pubblicazione, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, del controvalore in euro e, fino al 31 dicembre 2001, in moneta nazionale, dei DSP da assumere a base per la determinazione degli importi indicati ai commi 1 e 2; tale valore, salve successive diverse indicazioni, pure da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, conformi ad eventuali nuove comunicazioni da parte della Commissione europea, ha efficacia per un biennio, decorrente dal primo giorno del secondo mese successivo alla data di pubblicazione o dalla diversa data eventualmente precisata in sede di pubblicazione. Fino al 31 dicembre 2001 i bandi di gara recano l'indicazione in lire e in euro dell'importo dell'appalto. ))

Art 1.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 12 APRILE 2006, N. 163

Art 2.

Amministrazioni aggiudicatrici

  1. Sono amministrazioni aggiudicatrici: le amministrazioni dello Stato, le regioni, le province autonome di Trento e Bolzano, gli enti pubblici territoriali, gli altri enti pubblici non economici, gli organismi di diritto pubblico comunque denominati.

  2. Nell'allegato 7 sono elencati, in modo non esaustivo, gli organismi di diritto pubblico di cui al comma 1.

Art 2.

(Amministrazioni aggiudicatrici).

((1. Sono amministrazioni aggiudicatrici:

  1. le amministrazioni dello Stato, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti pubblici territoriali e le loro unioni, consorzi o associazioni, gli altri enti pubblici non economici;

  2. gli organismi di diritto pubblico; sono tali gli organismi, dotati di personalita' giuridica, istituiti per soddisfare specifiche finalita' d'interesse generale non aventi carattere industriale o commerciale, la cui attivita' e' finanziata in modo maggioritario dallo Stato, dalle regioni, dagli enti locali, da altri enti pubblici o organismi di diritto pubblico, o la cui gestione e' sottoposta al loro controllo o i cui organi d'amministrazione, di direzione o di vigilanza sono costituiti, almeno per la meta', da componenti designati dai medesimi soggetti pubblici.

  1. Nell'allegato 7 sono elencati, in modo non esaustivo, gli organismi di diritto pubblico di cui al comma 1, lettera b). ))

Art 2.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 12 APRILE 2006, N. 163

Art 3.

Appalti pubblici di servizi

  1. Gli appalti pubblici di servizi sono contratti a titolo oneroso, conclusi per iscritto tra un prestatore di servizi e un'amministrazione aggiudicatrice di cui all'art. 2, aventi ad oggetto la prestazione dei servizi elencati negli allegati 1 e 2.

  2. Per gli appalti di servizi di cui all'allegato 2 e per quelli in cui il valore di tali servizi prevalga rispetto a quello dei servizi di cui all'allegato 1, il presente decreto si applica limitatamente ai soli articoli 8, comma 3, 20 e 21.

  3. Gli appalti che, insieme alla prestazione di servizi, comprendono anche l'esecuzione di lavori, sono considerati appalti di servizi qualora i lavori assumano funzione accessoria rispetto ai servizi e non costituiscano l'oggetto principale dell'appalto.

  4. Gli appalti che includono forniture e servizi sono considerati appalti di servizi quando il valore totale di questi e' superiore al valore delle forniture comprese nell'appalto.

  5. Il presente decreto si applica anche agli appalti di servizi sovvenzionati, in misura superiore al 50 per cento, da un'amministrazione aggiudicatrice ed aggiudicati dall'ente o soggetto sovvenzionato e collegati agli appalti di lavori di cui all'art. 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 19 dicembre 1991, n. 406.

Art 3.

Appalti pubblici di servizi

  1. Gli appalti pubblici di servizi sono contratti a titolo oneroso, conclusi per iscritto tra un prestatore di servizi e un'amministrazione aggiudicatrice di cui all'art. 2, aventi ad oggetto la prestazione dei servizi elencati negli allegati 1 e 2.

  2. Per gli appalti di servizi di cui all'allegato 2 e per quelli in cui il valore di tali servizi prevalga rispetto a quello dei servizi di cui all'allegato 1, il presente decreto si applica limitatamente ai soli articoli 8, comma 3, 20 e 21.

  3. Gli appalti che, insieme alla prestazione di servizi, comprendono anche l'esecuzione di lavori, sono considerati appalti di servizi qualora i lavori assumano funzione accessoria rispetto ai servizi , siano complessivamente di importo inferiore al 50 per cento del totale e non costituiscano l'oggetto principale dell'appalto.

  4. Gli appalti che includono forniture e servizi sono considerati appalti di servizi quando il valore totale di questi e' superiore al valore delle forniture comprese nell'appalto.

  5. Il presente decreto si applica anche agli appalti di servizi sovvenzionati, in misura superiore al 50 per cento, da un'amministrazione aggiudicatrice ed aggiudicati dall'ente o soggetto sovvenzionato e collegati agli appalti di lavori di cui all'art. 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 19 dicembre 1991, n. 406.

Art 3.

Appalti pubblici di servizi

  1. Gli appalti pubblici di servizi sono contratti a titolo oneroso, conclusi per iscritto tra un prestatore di servizi e un'amministrazione aggiudicatrice di cui all'art. 2, aventi ad oggetto la prestazione dei servizi elencati negli allegati 1 e 2.

  2. Per gli appalti di servizi di cui all'allegato 2 e per quelli in cui il valore di tali servizi prevalga rispetto a quello dei servizi di cui all'allegato 1, il presente decreto si applica limitatamente ai soli articoli 8, comma...

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