DECRETO LEGISLATIVO 11 novembre 2003, n. 333 - Attuazione della direttiva 2000/52/CE, che modifica la direttiva 80/723/CEE relativa alla trasparenza delle relazioni finanziarie tra gli Stati membri e le loro imprese pubbliche, nonche' alla trasparenza finanziaria all'interno di talune imprese

Coming into Force12 Dicembre 2003
Enactment Date11 Novembre 2003
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/2003/11/27/003G0362/CONSOLIDATED/20071210
Published date27 Novembre 2003
Official Gazette PublicationGU n.276 del 27-11-2003
Articoli
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto l'articolo 14, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la legge 30 luglio 2002, n. 180, recante delega al Governo per il recepimento della direttiva 2000/52/CE della Commissione, del 26 luglio 2000, che modifica la direttiva 80/723/CEE relativa alla trasparenza delle relazioni finanziarie tra gli Stati membri e le loro imprese pubbliche;

Vista la legge 1° marzo 2002, n. 39, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee, legge comunitaria 2001;

Vista la direttiva 2000/52/CE della Commissione, del 26 luglio 2000, che modifica la direttiva 80/723/CEE relativa alla trasparenza delle relazioni finanziarie tra gli Stati membri e le loro imprese pubbliche e alla trasparenza finanziaria all'interno di talune imprese;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 luglio 2003;

Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 7 novembre 2003;

Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, delle attivita' produttive, delle comunicazioni e delle infrastrutture e dei trasporti; E m a n a il seguente decreto legislativo: Art. 1. Finalita'

  1. Il presente decreto assicura la trasparenza delle relazioni finanziarie tra i poteri pubblici e le imprese pubbliche mediante la documentazione:

    1. delle assegnazioni di risorse pubbliche operate dai poteri pubblici direttamente alle imprese pubbliche interessate;

    2. delle assegnazioni di risorse pubbliche effettuate da parte dei poteri pubblici tramite imprese pubbliche od enti finanziari;

    3. della utilizzazione effettiva di tali risorse pubbliche.

  2. Fatte salve le norme comunitarie specifiche, il presente decreto assicura altresi' che la struttura finanziaria ed organizzativa delle imprese soggette all'obbligo di tenere una contabilita' separata risulti correttamente documentata da tale contabilita', in modo che emergano chiaramente:

    1. i costi e i ricavi relativi alle distinte attivita';

    2. i metodi dettagliati con i quali detti costi e ricavi sono imputati o attribuiti alle distinte attivita'.

Art 2.

Definizioni

  1. Ai fini del presente decreto si intendono per:

  1. "poteri pubblici", le amministrazioni dello Stato, le regioni, comprese le regioni a statuto speciale, e le province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti locali e gli altri enti pubblici;

  2. "impresa pubblica", ogni impresa nei confronti della quale i poteri pubblici possono esercitare, direttamente o indirettamente, un'influenza dominante per ragioni di proprieta', di partecipazione finanziaria o della normativa che la disciplina;

  3. "imprese pubbliche attive nel settore manifatturiero", tutte le imprese la cui principale area di attivita', corrispondente almeno al 50 per cento del fatturato annuo totale, rientra nel settore manifatturiero. Si tratta delle imprese le cui operazioni rientrano nell'allegato sezione D - attivita' manifatturiere, da sottosezione DA a sottosezione DN compresa, della classificazione NACE (Rev 1), annesso al regolamento (CEE) n. 3037/90 del Consiglio, del 9 ottobre 1990, relativo alla classificazione statistica delle attivita' economiche nelle Comunita' europee, e successive modifiche;

  4. "impresa soggetta all'obbligo di tenere una contabilita' separata", ogni impresa che fruisce di diritti speciali o esclusivi riconosciuti a norma dell'articolo 86, paragrafo 1, del trattato o sia incaricata della gestione di servizi di interesse economico generale a norma dell'articolo 86, paragrafo 2, del trattato che riceve in relazione a tali servizi aiuti di Stato in qualsiasi forma, sia contributi, sia sussidi, sia indennizzi, e che esercita anche altre attivita';

  5. "attivita' distinte", da un lato, le attivita' relative ai prodotti o servizi per i quali ad un'impresa sono stati riconosciuti diritti speciali o esclusivi ovvero relative ai servizi di interesse economico generale della cui gestione l'impresa e' stata incaricata e, dall'altro, le attivita' relative a ogni altro prodotto o servizio svolte dall'impresa medesima;

  6. "diritti esclusivi", i diritti riconosciuti ad un'impresa mediante qualsiasi disposizione legislativa, regolamentare o amministrativa che riserva alla stessa, con riferimento ad una determinata area geografica, la facolta' di prestare un servizio o esercitare un'attivita';

  7. "diritti speciali", i diritti riconosciuti ad un numero limitato di imprese mediante qualsiasi disposizione legislativa, regolamentare o amministrativa che, con riferimento ad una determinata area geografica, congiuntamente o disgiuntamente:

    1) limita a due o piu', senza osservare criteri di

    oggettivita', proporzionalita' e non discriminazione, il numero delle imprese autorizzate a prestare un dato servizio o una data

    attivita'; 2) designa, senza osservare detti criteri, varie imprese concorrenti come soggetti autorizzati a prestare un dato servizio o esercitare una data attivita';

    3) conferisce, senza osservare detti criteri, ad una o piu' imprese determinati vantaggi, previsti da leggi o regolamenti, che pregiudicano in modo sostanziale la capacita' di ogni altra impresa di prestare il medesimo servizio o esercitare la medesima attivita' nella stessa area geografica a condizioni sostanzialmente equivalenti;

  8. "direttiva", la direttiva 80/723/CEE, come modificata da ultimo dalla...

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