LEGGE 30 luglio 2002, n. 180 - Delega al Governo per il recepimento delle direttive comunitarie 1999/45/CE, 1999/74/CE, 1999/105/CE, 2000/52/CE, 2001/109/CE, 2002/4/CE e 2002/25/CE

Coming into Force15 Agosto 2002
Published date14 Agosto 2002
Enactment Date30 Luglio 2002
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/2002/08/14/002G0211/ORIGINAL
Official Gazette PublicationGU n.190 del 14-08-2002
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge:

Art 1.

(Delega al Governo per l'attuazione di direttive comunitarie) 1. Il Governo e' delegato ad emanare, entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, i decreti legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione alle seguenti direttive comunitarie: 1999/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 1999, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi; 1999/74/CE del Consiglio, del 19 luglio 1999, che stabilisce le norme minime per la protezione delle galline ovaiole; 1999/105/CE del Consiglio, del 22 dicembre 1999, relativa alla commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione; 2000/52/CE della Commissione, del 26 luglio 2000, che modifica la direttiva 80/723/CEE relativa alla trasparenza delle relazioni finanziarie fra gli Stati membri e le loro imprese pubbliche; 2001/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 dicembre 2001, relativa alle indagini statistiche da effettuarsi dagli Stati membri per determinare il potenziale di produzione delle piantagioni di talune specie di alberi da frutto; 2002/4/CE della Commissione, del 30 gennaio 2002, relativa alla registrazione degli stabilimenti di allevamento di galline ovaiole di cui alla direttiva 1999/74/CE del Consiglio; 2002/25/CE della Commissione, del 5 marzo 2002, che modifica la direttiva 98/18/CE del Consiglio relativa alle disposizioni e norme di sicurezza per le navi da passeggeri. 2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati nel rispetto della procedura di cui all'articolo 1, commi 2 e 3, della legge 1º marzo 2002, n. 39, e si informano ai principi e criteri direttivi di cui all'articolo 2 della medesima legge n. 39 del 2002. 3. Il Governo puo' emanare disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi emanati ai sensi del comma 1, entro un anno dalla data di entrata in vigore di ciascuno di essi, secondo la procedura e nel rispetto dei principi e criteri direttivi richiamati al comma 2. 4. In relazione a quanto disposto dall'articolo 117, quinto comma, della Costituzione, i decreti legislativi di cui...

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