LEGGE 24 ottobre 1977, n. 801 - Istituzione e ordinamento dei servizi per le informazioni e la sicurezza e disciplina del segreto di Stato

Coming into Force22 Novembre 1977
End of Effective Date11 Ottobre 2007
Published date07 Novembre 1977
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1977/11/07/077U0801/CONSOLIDATED/20070813
Enactment Date24 Ottobre 1977
Official Gazette PublicationGU n.303 del 07-11-1977
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art 1.

Al Presidente del Consiglio dei Ministri sono attribuiti l'alta direzione, la responsabilita' politica generale e il coordinamento della politica informativa e di sicurezza nell'interesse e per la difesa dello Stato democratico e delle istituzioni poste dalla Costituzione a suo fondamento.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri impartisce le direttive ed emana ogni disposizione necessaria per la organizzazione ed il funzionamento delle attivita' attinenti ai fini di cui al comma precedente; controlla la applicazione dei criteri relativi alla apposizione del segreto di Stato e alla individuazione degli organi a cio' competenti; esercita la tutela del segreto di Stato.

Art 1.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 3 AGOSTO 2007, N. 124.

Art 2.

Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e' istituito un Comitato interministeriale per le informazioni e la sicurezza con funzioni di consulenza e proposta, per il Presidente del Consiglio dei Ministri, sugli indirizzi generali e sugli obiettivi fondamentali da perseguire nel quadro della politica informativa e di sicurezza.

Il Comitato e' presieduto dal Presidente del Consiglio dei Ministri ed e' composto dai Ministri per gli affari esteri, per l'interno, per la grazia e giustizia, per la difesa, per l'industria e per le finanze.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri puo' chiamare a partecipare alle sedute del Comitato interministeriale altri Ministri, i direttori dei Servizi di cui ai successivi articoli 4 e 6, autorita' civili e militari ed esperti.

Art 2.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 3 AGOSTO 2007, N. 124.1

Art 3.

E' istituito, alla diretta dipendenza del Presidente del Consiglio dei Ministri, il Comitato esecutivo per i servizi di informazione e di sicurezza (CESIS).

E' compito del Comitato fornire al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai fini del concreto espletamento delle funzioni a lui attribuite dall'articolo 1, tutti gli elementi necessari per il coordinamento dell'attivita' dei Servizi previsti dai successivi articoli 4 e 6; l'analisi degli elementi comunicati dai suddetti Servizi; l'elaborazione delle relative situazioni. E' altresi' compito del Comitato il coordinamento dei rapporti con i servizi di informazione e di sicurezza degli altri Stati.

Il Comitato e' presieduto dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, da un Sottosegretario di Stato.

La segreteria generale del Comitato e' affidata ad un funzionario dell'amministrazione dello Stato avente la qualifica di dirigente generale, la cui nomina e revoca spettano al Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Comitato interministeriale di cui all'articolo 2.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri determina la composizione del Comitato, di cui dovranno essere chiamati a far parte i direttori dei Servizi di cui ai successivi articoli 4 e 6, e istituisce gli uffici strettamente necessari per lo svolgimento della sua attivita'.

Art 3.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 3 AGOSTO 2007, N. 124.

Art 4.

E' istituito il Servizio per le informazioni e la sicurezza militare (SISMI). Esso assolve a tutti i compiti informativi e di sicurezza per la difesa sul piano militare dell'indipendenza e della integrita' dello Stato da ogni pericolo, minaccia o aggressione. Il SISMI svolge inoltre al fini suddetti compiti di controspionaggio.

Il Ministro per la difesa, dal quale il Servizio dipende, ne stabilisce l'ordinamento e ne cura l'attivita' sulla base delle direttive e delle disposizioni del Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'articolo 1.

Il direttore del Servizio e gli altri funzionari indicati nelle disposizioni sull'ordinamento sono nominati dal Ministro per la difesa, su parere conforme del Comitato interministeriale di cui all'articolo 2.

Il SISMI e' tenuto a comunicare al Ministro per la difesa e al Comitato di cui all'articolo 3 tutte le informazioni ricevute o comunque in suo possesso, le analisi e le situazioni elaborate, le operazioni compiute e tutto cio' che attiene alla sua attivita'.

Art 4.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 3 AGOSTO 2007, N. 124.

Art 5.

I reparti e gli uffici addetti alla informazione, sicurezza e situazione esistenti presso ciascuna forza armata o corpo armato dello Stato hanno compiti di carattere esclusivamente tecnico-militare e di polizia militare limitatamente all'ambito della singola forza armata o corpo. Essi agiscono in stretto collegamento con il SISMI.

E' abrogata la lettera g) dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1477.

Art 5.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 3 AGOSTO 2007, N. 124.

Art 6.

E' istituito il Servizio per le informazioni e la sicurezza democratica (SISDE). Esso assolve a tutti i compiti informativi e di sicurezza per la difesa dello Stato democratico e delle istituzioni poste dalla Costituzione a suo fondamento contro chiunque vi attenti e contro ogni forma di eversione.

Il Ministro per l'interno, dal quale il Servizio dipende, ne stabilisce l'ordinamento e ne cura l'attivita' sulla base delle direttive e delle disposizioni del Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'articolo 1.

Il direttore del Servizio e gli altri funzionari indicati nelle disposizioni sull'ordinamento sono nominati dal Ministro per l'interno, su parere conforme del Comitato interministeriale di cui all'articolo 2.

Il SISDE e' tenuto a comunicare al Ministro per l'interno e al Comitato di cui all'articolo 3 tutte le informazioni ricevute o comunque in suo possesso, le analisi e le situazioni elaborate, le operazioni compiute e tutto cio' che attiene alla sua attivita'.

Art 6.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 3 AGOSTO 2007, N. 124.

Art 7.

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