DECRETO LEGISLATIVO 30 maggio 2008, n. 117 - Attuazione della direttiva 2006/21/CE relativa alla gestione dei rifiuti delle industrie e che modifica la direttiva 2004/35/CE

Coming into Force22 Luglio 2008
Enactment Date30 Maggio 2008
Published date07 Luglio 2008
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/2008/07/07/008G0139/CONSOLIDATED/20140912
Official Gazette PublicationGU n.157 del 07-07-2008
Articoli
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 6 febbraio 2007, n. 13, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee - Legge comunitaria 2006, ed, in particolare l'articolo 1 e l'allegato B;

Vista la direttiva 2006/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, relativa alla gestione dei rifiuti delle industrie estrattive e che modifica la direttiva 2004/35/CE;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 febbraio 2008;

Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, reso nella seduta del 26 marzo 2008;

Acquisiti i pareri delle competenti commissioni della Camera dei deputati;

Considerato che le competenti commissioni del Senato non hanno espresso il parere nel termine prescritto;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 maggio 2008;

Sulla proposta del Ministro per le politiche europee e dei Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze, dell'interno, del lavoro, della salute e delle politiche sociali e per i rapporti con le regioni; E m a n a il seguente decreto legislativo: Art. 1. Finalita'

  1. Il presente decreto stabilisce le misure, le procedure e le azioni necessarie per prevenire o per ridurre il piu' possibile eventuali effetti negativi per l'ambiente, in particolare per l'acqua, l'aria, il suolo, la fauna, la flora e il paesaggio, nonche' eventuali rischi per la salute umana, conseguenti alla gestione dei rifiuti prodotti dalle industrie estrattive.

Art 2.

Ambito di applicazione

  1. Il presente decreto si applica alla gestione dei rifiuti di estrazione come definiti all'articolo 3, comma 1, lettera d), all'interno del sito di cui all'articolo 3, comma 1, lettera hh), e nelle strutture di deposito di cui all'articolo 3, comma 1, lettera r).

  2. Sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente decreto e rimangono assoggettati alla disciplina settoriale in vigore:

    1. i rifiuti che non derivano direttamente da operazioni di prospezione o di ricerca, di estrazione e di trattamento di risorse minerali e dallo sfruttamento delle cave, quali, ad esempio, i rifiuti alimentari, gli oli usati, i veicoli fuori uso, le batterie e gli accumulatori usati;

    2. i rifiuti derivanti dalle attivita' di prospezione o di ricerca, di estrazione e di trattamento in offshore delle risorse minerali;

    3. l'inserimento di acque e il reinserimento di acque sotterranee quali definiti all'articolo 104, commi 2, 3 e 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, di seguito denominato: «decreto legislativo n. 152 del 2006», nei limiti autorizzati da tale articolo;

    4. i rifiuti radioattivi ai sensi del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, e successive modificazioni.

  3. Ai rifiuti inerti e alla terra non inquinata derivanti dalle operazioni di prospezione o di ricerca, di estrazione, di trattamento e di stoccaggio delle risorse minerali e dallo sfruttamento delle cave, nonche' ai rifiuti derivanti dalle operazioni di estrazione, di trattamento e di stoccaggio della torba non si applicano gli articoli 7, 8, 11, commi 1 e 3, 12, 13, comma 6, 14 e 16, a meno che detti rifiuti siano stoccati in una struttura di deposito dei rifiuti di categoria A.

  4. L'autorita' competente puo' ridurre gli obblighi di cui agli articoli 7, 8, 11, commi 1 e 3, 12, 13, comma 6, 14 e 16 o derogarvi nel caso di deposito di rifiuti non pericolosi derivanti dalla prospezione e dalla ricerca di risorse minerali, esclusi gli idrocarburi e gli evaporiti diversi dal gesso e dall'anidride, purche' ritenga soddisfatti i requisiti di cui all'articolo 4.

  5. L'autorita' competente puo', sulla base di una valutazione tecnica specifica, ridurre gli obblighi di cui agli articoli 11, comma 3, 12, commi 4 e 5, e 13, comma 6, o derogarvi nel caso di rifiuti non inerti non pericolosi, a meno che siano stoccati in una struttura di deposito di categoria A.

  6. Ai rifiuti disciplinati dal presente decreto non si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36.

Art 2.

Ambito di applicazione

  1. Il presente decreto si applica alla gestione dei rifiuti di estrazione come definiti all'articolo 3, comma 1, lettera d), all'interno del sito di cui all'articolo 3, comma 1, lettera hh), e nelle strutture di deposito di cui all'articolo 3, comma 1, lettera r).

  2. Sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente decreto e rimangono assoggettati alla disciplina settoriale in vigore:

    1. i rifiuti che non derivano direttamente da operazioni di prospezione o di ricerca, di estrazione e di trattamento di risorse minerali e dallo sfruttamento delle cave, quali, ad esempio, i rifiuti alimentari, gli oli usati, i veicoli fuori uso, le batterie e gli accumulatori usati;

    2. i rifiuti derivanti dalle attivita' di prospezione o di ricerca, di estrazione e di trattamento in offshore delle risorse minerali;

    3. l'inserimento di acque e il reinserimento di acque sotterranee quali definiti all'articolo 104, commi 2, 3 e 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, di seguito denominato: «decreto legislativo n. 152 del 2006», nei limiti autorizzati da tale articolo;

    4. i rifiuti radioattivi ai sensi del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, e successive modificazioni.

  3. Ai rifiuti inerti e alla terra non inquinata derivanti dalle operazioni di prospezione o di ricerca, di estrazione, di trattamento e di stoccaggio delle risorse minerali e dallo sfruttamento delle cave, nonche' ai rifiuti derivanti dalle operazioni di estrazione, di trattamento e di stoccaggio della torba non si applicano gli articoli 7, 8, 11, commi 1 e 6, 12, 13, comma 6, 14 e 16, a meno che detti rifiuti siano stoccati in una struttura di deposito dei rifiuti di categoria A.

  4. L'autorita' competente puo' ridurre gli obblighi di cui agli articoli 7, 8, 11, commi 1 e 6, 12, 13, comma 6, 14 e 16 o derogarvi nel caso di deposito di rifiuti non pericolosi derivanti dalla prospezione e dalla ricerca di risorse minerali, esclusi gli idrocarburi e gli evaporiti diversi dal gesso e dall'anidride, purche' ritenga soddisfatti i requisiti di cui all'articolo 4.

  5. L'autorita' competente puo', sulla base di una valutazione tecnica specifica, ridurre gli obblighi di cui agli articoli 11, comma 6, 12, commi 4 e 5, e 13, comma 6, o derogarvi nel caso di rifiuti non inerti non pericolosi, a meno che siano stoccati in una struttura di deposito di categoria A.

  6. Ai rifiuti disciplinati dal presente decreto non si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36.

Art 3.

Definizioni

  1. Ai fini del presente decreto si intende per:

a) rifiuto: la definizione di cui all'articolo 183, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 152 del 2006;

b) rifiuto pericoloso: la definizione di cui all'articolo 184, comma 5, del decreto legislativo n. 152 del 2006;

c) rifiuto inerte: i rifiuti che non subiscono alcuna trasformazione fisica, chimica o biologica significativa. I rifiuti inerti non si dissolvono, non bruciano ne' sono soggetti ad altre reazioni fisiche o chimiche, non sono biodegradabili e, in caso di contatto con altre materie, non comportano effetti nocivi tali da provocare inquinamento ambientale o danno alla salute umana. La tendenza a dar luogo a percolati e la percentuale inquinante globale dei rifiuti, nonche' l'ecotossicita' dei percolati devono essere trascurabili e, in particolare, non danneggiare la qualita' delle acque superficiali e sotterranee;

d) rifiuti di estrazione: rifiuti derivanti dalle attivita' di prospezione o di ricerca, di estrazione, di trattamento e di ammasso di risorse minerali e dallo sfruttamento delle cave;

e) terra non inquinata: terra ricavata dallo strato piu' superficiale del terreno durante le attivita' di estrazione e non inquinata, ai sensi di quanto stabilito all'articolo 186 decreto legislativo n. 152 del 2006;

f) risorsa minerale o minerale: un deposito naturale nella crosta terrestre di sostanze organiche o inorganiche, quali combustibili energetici, minerali metallici, minerali industriali e minerali per l'edilizia, esclusa l'acqua;

g) industrie estrattive: tutti gli stabilimenti e le imprese impegnati nell'estrazione, superficiale o sotterranea, di risorse minerali a fini commerciali, compresa l'estrazione per trivellazione o il trattamento del materiale estratto;

h) offshore: la zona del mare e del fondo marino che si estende dalla linea di bassa marea delle maree ordinarie o medie verso l'esterno;

i) trattamento: il processo o la combinazione di processi meccanici, fisici, biologici, termici o chimici svolti sulle risorse minerali, compreso lo sfruttamento delle cave, al fine di estrarre il minerale, compresa la modifica delle dimensioni, la classificazione, la separazione e la lisciviazione, e il ritrattamento di rifiuti di estrazione precedentemente scartati; sono esclusi la fusione, i processi di lavorazione termici (diversi dalla calcinazione della pietra calcarea) e le operazioni metallurgiche;

l) sterili: il...

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