DECRETO LEGISLATIVO 17 marzo 1995, n. 230 - Attuazione delle direttive 80/836, 84/467, 84/466, 89/618, 90/641 e 92/3 in materia di radiazioni ionizzanti

Coming into Force28 Giugno 1995
End of Effective Date26 Agosto 2020
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1995/06/13/095G0234/CONSOLIDATED/20200812
Published date13 Giugno 1995
Enactment Date17 Marzo 1995
Official Gazette PublicationGU n.136 del 13-06-1995 - Suppl. Ordinario n. 74
CAPO I CAMPO DI APPLICAZIONE PRINCIPI GENERALI DI PROTEZIONE DALLE RADIAZIONI IONIZZANTI
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 30 luglio 1990, n. 212, ed in particolare l'articolo 4, recante delega al Governo per l'attuazione delle direttive del Consiglio 80/836/EURATOM, 84/467/EURATOM e 84/466/EURATOM in materia di tutela dalle radiazioni ionizzanti per i lavoratori, la popolazione e le persone sottoposte ad esami e trattamenti medici;

Vista la legge 19 febbraio 1992, n. 142, ed in particolare l'articolo 41, recante proroga del termine della delega legislativa contemplata dall'articolo 4 della citata legge n. 212 del 1990, nonche' delega al Governo per l'attuazione della direttiva 89/618/EURATOM in materia di informazione della popolazione per i casi di emergenza radiologica;

Vista la legge 22 febbraio 1994, n. 146, ed in particolare l'articolo 6, recante proroga del termine della delega legislativa contemplata dall'articolo 41 della citata legge n. 142 del 1992, nonche' delega al Governo per l'attuazione delle direttive del Consiglio 90/641/EURATOM e 92/3/EURATOM, in materia, rispettivamente, di protezione operativa dei lavoratori esterni dai rischi di radiazioni ionizzanti e di sorveglianza e di controllo delle spedizioni transfrontaliere di residui radioattivi;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'11 gennaio 1995;

Acquisiti i pareri delle competenti commissioni permanenti della Cam- era dei deputati e del Senato della Repubblica;

Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome;

Sentiti l'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA), l'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL), l'Istituto superiore di sanita' (ISS), il Consiglio nazionale delle ricerche (CNR) e l'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente (ANPA);

Sentito il Consiglio interministeriale di coordinamento e consultazione per i problemi relativi alla sicurezza nucleare e alla protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori, di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 marzo 1995;

Sulla proposta del Ministro per il coordinamento delle politiche dell'Unione europea, di concerto con i Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia, del tesoro, dell'interno, della difesa, dei trasporti e della navigazione, della sanita', del lavoro e della previdenza sociale, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dell'ambiente, dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, per il coordinamento della protezione civile e per la funzione pubblica; EMANA il seguente decreto legislativo: Art. 1 Campo di applicazione

  1. Le disposizioni del presente decreto si applicano:

    1. alla costruzione, all'esercizio ed alla disattivazione degli impianti nucleari;

    2. alla produzione, importazione, esportazione, manipolazione, trattamento, impiego, commercio, detenzione, deposito, trasporto, cessazione della detenzione, raccolta e smaltimento di materie radioattive ed a qualsiasi altra attivita' o situazione che comporti un rischio significativo derivante dalle radiazioni ionizzanti, ivi comprese le attivita' con macchine radiogene, le attivita' minerarie e le esposizioni a sorgenti naturali di radiazioni, quando ricorrano le condizioni stabilite nell'allegato I.

  2. Le condizioni per l'applicazione delle disposizioni del presente decreto definite nell'allegato I sono aggiornate, in relazione agli sviluppi della tecnica ed alle direttive e raccomandazioni dell'Unione europea, con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri dell'ambiente e della sanita', di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del lavoro e della previdenza sociale e per la funzione pubblica, sentita l'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente (ANPA), l'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza nel lavoro (ISPESL), l'Istituto superiore di sanita' (ISS) e la Conferenza Stato Regioni. Con gli stessi decreti sono altresi' individuate, in relazione agli sviluppi della tecnica ed alle direttive e raccomandazioni dell'Unione europea, specifiche modalita' di applicazione per attivita' e situazioni particolari, tra le quali quelle che comportano esposizioni a sorgenti naturali di radiazioni.

Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; Vista la legge 30 luglio 1990, n. 212, ed in particolare l'articolo 4, recante delega al Governo per l'attuazione delle direttive del Consiglio 80/836/EURATOM, 84/467/EURATOM e 84/466/EURATOM in materia di tutela dalle radiazioni ionizzanti per i lavoratori, la popolazione e le persone sottoposte ad esami e trattamenti medici; Vista la legge 19 febbraio 1992, n. 142, ed in particolare l'articolo 41...

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