LEGGE 19 febbraio 1992, n. 142 - Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee (legge comunitaria per il 1991)

Coming into Force06 Marzo 1992
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1992/02/20/092G0209/CONSOLIDATED/20110628
Published date20 Febbraio 1992
Enactment Date19 Febbraio 1992
Official Gazette PublicationGU n.42 del 20-02-1992 - Suppl. Ordinario n. 36
TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI SUI PROCEDIMENTI PER L'ADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI COMUNITARI

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art 1.

(Delega al Governo per l'attuazione di direttive comunitarie)

  1. Il Governo e' delegato ad emanare, entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, i decreti legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione alle direttive delle Comunita' Europee comprese nell'elenco di cui all'allegato A alla presente legge.

  2. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie congiuntamente ai Ministri con competenza istituzionale prevalente per la materia e di concerto con i Ministri degli affari esteri di grazia e giustizia e del tesoro, qualora non proponenti.

  3. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato B alla presente legge sono trasmessi alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica perche' su di essi sia espresso, entro sessanta giorni dalla data di trasmissione, il parere delle Commissioni permanenti competenti per materia. Decorso tale termine i decreti sono emanati anche in mancanza di detto parere.

Art 1.

(Delega al Governo per l'attuazione di direttive comunitarie)

  1. Il Governo e' delegato ad emanare, entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, i decreti legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione alle direttive delle Comunita' Europee comprese nell'elenco di cui all'allegato A alla presente legge.

  2. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie congiuntamente ai Ministri con competenza istituzionale prevalente per la materia e di concerto con i Ministri degli affari esteri di grazia e giustizia e del tesoro, qualora non proponenti.

  3. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato B alla presente legge sono trasmessi alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica perche' su di essi sia espresso, entro venti giorni dalla data di trasmissione, il parere delle Commissioni permanenti competenti per materia. Decorso tale termine i decreti sono emanati anche in mancanza di detto parere.

Art 1.

(Delega al Governo per l'attuazione di direttive comunitarie)

  1. Il Governo e' delegato ad emanare, entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, i decreti legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione alle direttive delle Comunita' Europee comprese nell'elenco di cui all'allegato A alla presente legge. 4

  2. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie congiuntamente ai Ministri con competenza istituzionale prevalente per la materia e di concerto con i Ministri degli affari esteri di grazia e giustizia e del tesoro, qualora non proponenti.

  3. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato B alla presente legge sono trasmessi alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica perche'su di essi sia espresso, entro sessanta giorni dalla data di trasmissione, il parere delle Commissioni permanenti competenti per materia. Decorso tale termine i decreti sono emanati anche in mancanza di detto parere. 4 AGGIORNAMENTO (4)

La L. 22 febbraio 1994, n. 146 ha disposto (con l'art. 6, comma 5) che il termine di cui al comma 1 del presente articolo "per quanto attiene alle direttive di cui agli articoli 9, 14, 41, commi 1 e 2, 44, 45 e 65 della legge medesima, e' sostituito dal termine di cui all'articolo 1, comma 1, della presente legge."

Art 2.

(Criteri e principi direttivi generali della delega legislativa)

  1. Salvi gli specifici criteri e principi direttivi dettati negli articoli seguenti ed in aggiunta a quelli contenuti nelle direttive da attuare, i decreti legislativi di cui all'articolo 1 saranno informati ai seguenti principi e criteri generali:

  1. le amministrazioni direttamente interessate dovranno provvedere all'attuazione dei decreti legislativi con le ordinarie strutture amministrative;

  2. nelle materie di competenza delle regioni a statuto speciale e ordinario e delle province autonome di Trento e di Bolzano saranno osservati l'articolo 9 della legge 9 marzo 1989, n. 86, e l'articolo 6, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

  3. per evitare disarmonie con le discipline vigenti per i singoli settori interessati della normativa da attuare saranno introdotte le occorrenti modifiche o integrazioni alle discipline stesse;

  4. saranno previste, ove necessario per assicurare l'osservanza delle disposizioni contenute nei decreti legislativi, salve le norme penali vigenti, norme contenenti le sanzioni penali e amministrative per le infrazioni alle disposizioni dei decreti stessi, nei limiti, rispettivamente, dell'ammenda fino a tre anni, da comminare in via alternativa o congiunta, e della sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma fino a lire cento milioni. Le sanzioni penali saranno previste solo nei casi in cui le infrazioni alle norme di attuazione delle direttive ledano interessi generali dell'ordinamento interno, individuati in base ai criteri ispiratori degli articoli 34 e 35 della legge 24 novembre 1981, n. 689. La pena dell'ammenda sara' comminata per le infrazioni formali; la pena dell'arresto per le infrazioni che espongono a pericolo grave; la pena dell'arresto e dell'ammenda per le infrazioni che espongono a danno l'interesse protetto;

  5. eventuali spese non contemplate da leggi vigenti e che non riguardino l'attivita' ordinaria delle amministrazioni statali o regionali potranno essere previste nei soli limiti per l'adempimento degli obblighi di attuazione delle direttive; alla relativa copertura, in quanto non sia possibile far fronte con i fondi gia' assegnati alle competenti amministrazioni, si provvedera' a norma degli articoli 5 e 21 della legge 16 aprile 1987, n. 183, osservando altresi' il disposto dell'articolo 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, introdotto dall'articolo 7 della legge 23 agosto 1988, n. 362;

  6. i decreti legislativi assicureranno in ogni caso...

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