LEGGE 16 aprile 1987, n. 183 - Coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee ed adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari

Coming into Force28 Maggio 1987
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1987/05/13/087U0183/CONSOLIDATED/20130625
Enactment Date16 Aprile 1987
Published date13 Maggio 1987
Official Gazette PublicationGU n.109 del 13-05-1987 - Suppl. Ordinario n. 51
TITOLO I ORGANI DEL COORDINAMENTO DELLE POLITICHE COMUNITARIE

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art 1.

(Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie)

  1. Per il coordinamento delle politiche derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee e per l'adeguamento della normativa nazionale alle direttive comunitarie e' costituito il Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie che si avvarra' delle strutture e del personale specificati nel relativo ordinamento cui sara' provveduto con decreto del Presidente della Repubblica da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, a seguito di delibera del Consiglio dei ministri, adottata su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, sentite le competenti Commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

  2. In tale ordinamento verranno indicati i servizi necessari per la gestione amministrativa degli affari di competenza nonche' la dotazione organica e le relative modalita' per la copertura dei posti nell'ambito della dotazione organica della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Art 2.

(Competenze del comitato interministeriale per la programmazione economica)

  1. Il comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), salve le attribuzioni del Consiglio dei ministri, nell'ambito dell'azione necessaria per armonizzare la politica economica nazionale con le politiche comunitarie:

    1. esamina le connessioni fra le politiche delle Comunita' europee e la programmazione economica nazionale;

    2. elabora gli indirizzi generali da adottare per l'azione italiana in sede comunitaria per il coordinamento delle iniziative delle amministrazioni ad essa interessate nonche' per la partecipazione finanziaria dello Stato al bilancio comunitario;

    3. adotta direttive generali per il proficuo utilizzo dei flussi finanziari, sia comunitari che nazionali, indicandone le quote per amministrazioni competenti, dettando altresi' i criteri generali per il controllo della spesa.

  2. Agli indirizzi ed alle direttive generali di cui al comma 1 si attengono, nelle materie di rispettiva competenza, il comitato interministeriale per il coordinamento della politica industriale (CIPI) e il comitato interministeriale per la politica economica estera (CIPES).

  3. Il Ministro delegato per il coordinamento delle politiche comunitarie fa parte dei comitati indicati nei commi 1 e 2, nonche' del comitato interministeriale del credito e del risparmio. Le funzioni attribuite a tali comitati sono esercitate su iniziativa dei Ministri competenti d'intesa col suddetto Ministro.

Art 2.

(Competenze del comitato interministeriale per la programmazione economica)

  1. Il comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), salve le attribuzioni del Consiglio dei ministri, nell'ambito dell'azione necessaria per armonizzare la politica economica nazionale con le politiche comunitarie:

    1. esamina le connessioni fra le politiche delle Comunita' europee e la programmazione economica nazionale;

    2. elabora gli indirizzi generali da adottare per l'azione italiana in sede comunitaria per il coordinamento delle iniziative delle amministrazioni ad essa interessate nonche' per la partecipazione finanziaria dello Stato al bilancio comunitario;

    3. adotta direttive generali per il proficuo utilizzo dei flussi finanziari, sia comunitari che nazionali, indicandone le quote per amministrazioni competenti, dettando altresi' i criteri generali per il controllo della spesa.

  2. Agli indirizzi ed alle direttive generali di cui al comma 1 si attengono, nelle materie di rispettiva competenza, il comitato interministeriale per il coordinamento della politica industriale (CIPI) e il comitato interministeriale per la politica economica estera (CIPES).

  3. Il Ministro delegato per il coordinamento delle politiche comunitarie fa parte ... del comitato interministeriale del credito e del risparmio. Le funzioni attribuite a tale comitato sono esercitate su iniziativa dei Ministri competenti d'intesa col suddetto Ministro.

Art 3.

(Bilancio e programmazione comunitari)

  1. Il comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), entro il 30 giugno di ogni anno, determina, con riferimento anche al progetto preliminare di bilancio generale delle Comunita' europee, le linee di fabbisogno finanziario, statale e regionale, connesso all'attuazione in Italia delle politiche comunitarie, indicando le relative norme vigenti e le rispettive quote finanziarie di massima sulla base delle informazioni contabili fornite dal fondo di rotazione, di cui all'articolo 5.

  2. Il comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), entro il 31 ottobre di ogni anno, definisce il programma degli interventi finanziari da effettuarsi nel corso dell'anno successivo con il concorso comunitario, a tal fine coordinando fra loro i programmi statali e regionali in materia.

Art 4.

(Comitato consultivo)

  1. E' istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri un comitato presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri o dal Ministro delegato per il coordinamento delle politiche comunitarie e composto da funzionari di qualifica non inferiore a dirigente generale, in rappresentanza delle rispettive amministrazioni, designati dal Presidente del Consiglio dei ministri e dai Ministri degli affari esteri, dell'interno, di grazia e giustizia, delle finanze, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, dell'agricoltura e delle foreste, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del lavoro e della previdenza sociale, del commercio con l'estero, della sanita', delle partecipazioni statali, per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, per gli affari regionali, per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica. Del comitato fanno altresi' parte l'Avvocato generale dello Stato, il Ragioniere generale dello Stato, o funzionari da essi delegati, nonche' rappresentanti di altri Ministeri eventualmente interessati in relazione a specifici argomenti oggetto di esame.

  2. Il comitato consultivo ha compiti di:

    1. informazione e consulenza in ordine a questioni di carattere giuridico, amministrativo, economico e finanziario concernenti le attivita' comunitarie, le norme relative ed i loro riflessi nell'ordinamento, nelle iniziative e nei programmi interni di carattere economico e sociale;

    2. studio e proposta delle misure da adottare per l'impiego compiuto e coordinato delle risorse comunitarie e di quelle nazionali ad esse complementari, nonche' per la rapida attuazione delle norme comunitarie.

  3. Il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro delegato per il coordinamento delle politiche comunitarie provvedono con proprio decreto alla costituzione della segreteria permanente del comitato con personale della Presidenza del Consiglio dei ministri oppure comandato dai Ministeri di cui al comma 1.

Art 4.

ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 6 FEBBRAIO 2007, N. 13

Art 5.

(Fondo di rotazione)

  1. E' istituito, nell'ambito del Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato, un fondo di rotazione con amministrazione autonoma e gestione fuori bilancio, ai sensi dell'articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041.

  2. Il fondo di rotazione di cui al comma 1 si avvale di un apposito conto corrente infruttifero, aperto presso la tesoreria centrale dello Stato denominato "Ministero del tesoro - fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie", nel quale sono versate:

    1. le disponibilita' residue del fondo di cui alla legge 3 ottobre 1977, n. 863, che viene soppresso a decorrere dalla data di inizio della operativita' del fondo di cui al comma 1;

    2. le somme erogate dalle istituzioni delle Comunita' europee per contributi e sovvenzioni a favore dell'Italia;

    3. le somme da individuare annualmente in sede di legge finanziaria, sulla base delle indicazioni del comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera c), nell'ambito delle autorizzazioni di spesa recate da disposizioni di legge aventi le stesse finalita' di quelle previste dalle norme comunitarie da attuare;

    4. le somme annualmente determinate con la legge di approvazione del bilancio dello Stato, sulla base dei dati di cui all'articolo 7.

  3. Restano salvi i rapporti finanziari direttamente intrattenuti con le Comunita' europee dalle amministrazioni e dagli organismi di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1971, n. 321, ed alla legge 26 novembre 1975, n. 748.

Art 5.

(Fondo di rotazione)

  1. E' istituito, nell'ambito del Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato, un fondo di rotazione con amministrazione autonoma e gestione fuori bilancio, ai sensi dell'articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041.

  2. Il fondo di rotazione di cui al comma 1 si avvale di un apposito conto corrente infruttifero, aperto presso la tesoreria centrale dello Stato denominato "Ministero del tesoro - fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie", nel quale sono versate:

    1. le...

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