LEGGE 11 gennaio 1957, n. 6 - Ricerca e coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi

Coming into Force13 Febbraio 1957
Published date29 Gennaio 1957
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1957/01/29/057U0006/CONSOLIDATED/20100224
Enactment Date11 Gennaio 1957
Official Gazette PublicationGU n.25 del 29-01-1957
CAPO I Oggetto della legge

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art 1.

La ricerca e la coltivazione di idrocarburi nelle zone diverse da quelle delimitate nella tabella A, allegata alla legge 10 febbraio 1953, n. 136, sono soggette alle disposizioni della presente legge ed a quelle con essa non contrastanti, contenute nelle leggi e nei regolamenti minerari attualmente in vigore.

Art 1.

La ricerca e la coltivazione di idrocarburi nelle zone diverse da quelle delimitate nella tabella A, allegata alla legge 10 febbraio 1953, n. 136, sono soggette alle disposizioni della presente legge ed a quelle con essa non contrastanti, contenute nelle leggi e nei regolamenti minerari attualmente in vigore.

Sono sottratte alle disposizioni della presente legge e regolate esclusivamente dal regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1443, le attivita' di ricerca e coltivazione di idrocarburi ubicate nei territori delle province di Ferrara e Rovigo, limitatamente agli strati del quaternario situati a profondita' non superiore a 1200 metri, nonche' quelle previste dall'art. 28 della legge 10 febbraio 1953, n. 136.

CAPO II Della ricerca
Art 2.

Il permesso di ricerca e' accordato ai richiedenti cittadini italiani o a societa' aventi sede sociale in Italia, che abbiano capacita' tecnica ed economica adeguata, con decreto del Ministro per l'industria e per il commercio previa determinazione ed approvazione del programma di lavoro, sentito il Comitato tecnico per gli idrocarburi di cui al successivo art. 41.

In caso di concorso di due o piu' domande di permessi di ricerca verra', accordata preferenza al richiedente con programma di piu' sollecita attuazione, con particolare riferimento all'entita' delle perforazioni ed alle garanzie offerte per l'esecuzione. A parita' di condizioni vale il criterio della priorita' di presentazione delle domande.

Sono considerate domande concorrenti, ai fini del comma, precedente, quelle presentate nelle more della istruttoria e, in ogni caso, non oltre sei mesi dalla pubblicazione della prima domanda nel bollettino ufficiale degli idrocarburi di cui al successivo art. 43.

Art 2.

((Il permesso di ricerca e' esclusivo ed e' accordato ai richiedenti cittadini o enti italiani o societa' aventi sede sociale in Italia e alle persone fisiche e giuridiche aventi nazionalita' di Stati che ammettano i cittadini, gli enti e le societa' italiane alla ricerca e coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi nei rispettivi territori, purche' abbiano capacita' tecnica ed economica adeguata.

Il permesso e' rilasciato con decreto del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, sentito il Comitato tecnico per gli idrocarburi. Con lo stesso decreto e' approvato il programma dei lavori che il richiedente intende effettuare.

In caso di concorso di domanda per la stessa zona si tiene conto della presentazione di un programma di lavoro che preveda la piu' razionale e completa ricerca ed assicuri la piu' sollecita messa in valore dei giacimenti eventualmente rinvenuti, delle garanzie offerte per l'esecuzione di detto programma, con particolare riguardo alle esperienze acquisite nel settore dell'industria estrattiva, e dell'apporto che il richiedente ha gia' fornito o fornisce alle risorse energetiche del Paese.

A parita' di condizioni vale il criterio della priorita' di presentazione delle domande.

Sono considerate domande concorrenti, ai fini del quarto comma, quelle presentate nelle more dell'istruttoria e, in ogni caso, non oltre tre mesi dalla pubblicazione della prima domanda nel Bollettino ufficiale degli idrocarburi)).

Art 2.

Il permesso di ricerca e' esclusivo ed e' accordato ai richiedenti cittadini o enti italiani o degli altri Stati della Comunita' economica europea o a societa' aventi sede sociale in Italia o nei predetti Stati e alle persone fisiche o giuridiche aventi nazionalita' di Stati che ammettano i cittadini, gli enti e le societa' italiani alla ricerca e coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi nei rispettivi territori, purche' abbiano capacita' tecnica ed economica adeguata.

Il permesso e' rilasciato con decreto del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, sentito il Comitato tecnico per gli idrocarburi. Con lo stesso decreto e' approvato il programma dei lavori che il richiedente intende effettuare.

In caso di concorso di domanda per la stessa zona si tiene conto della presentazione di un programma di lavoro che preveda la piu' razionale e completa ricerca ed assicuri la piu' sollecita messa in valore dei giacimenti eventualmente rinvenuti, delle garanzie offerte per l'esecuzione di detto programma, con particolare riguardo alle esperienze acquisite nel settore dell'industria estrattiva, e dell'apporto che il richiedente ha gia' fornito o fornisce alle risorse energetiche del Paese.

A parita' di condizioni vale il criterio della priorita' di presentazione delle domande.

Sono considerate domande concorrenti, ai fini del quarto comma, quelle presentate nelle more dell'istruttoria e, in ogni caso, non oltre tre mesi dalla pubblicazione della prima domanda nel Bollettino ufficiale degli idrocarburi.

Art 2.

COMMA ABROGATO DALLA L.9 GENNAIO 1991, N. 9.

COMMA ABROGATO DALLA L.9 GENNAIO 1991, N. 9.

In caso di concorso di domanda per la stessa zona si tiene conto della presentazione di un programma di lavoro che preveda la piu' razionale e completa ricerca ed assicuri la piu' sollecita messa in valore dei giacimenti eventualmente rinvenuti, delle garanzie offerte per l'esecuzione di detto programma, con particolare riguardo alle esperienze acquisite nel settore dell'industria estrattiva, e dell'apporto che il richiedente ha gia' fornito o fornisce alle risorse energetiche del Paese.

A parita' di condizioni vale il criterio della priorita' di presentazione delle domande.

Sono considerate domande concorrenti, ai fini del quarto comma, quelle presentate nelle more dell'istruttoria e, in ogni caso, non oltre tre mesi dalla pubblicazione della prima domanda nel Bollettino ufficiale degli idrocarburi.

Art 3.

Il permesso di ricerca non puo' essere accordato per un'area superiore ai 50 mila ettari.

Non possono essere accordati ad una stessa persona, ente, o societa', direttamente o indirettamente, piu' permessi di ricerca quando l'area complessiva risulti superiore ai 300 mila ettari in tutto il territorio dello Stato o ai 150 mila ettari in una stessa, regione, ne' per aree contigue, intendendosi per tali quelle che distano tra loro meno di cinque chilometri.

Ai fini dei limiti indicati nel comma precedente si computano anche:

1) i permessi di ricerca concessi a persone o societa', le quali posseggano la maggioranza delle azioni della societa' richiedente o comunque un numero di azioni tale da assicurare loro la maggioranza dei voti nelle assemblee ordinarie della societa' richiedente;

2) i permessi di ricerca concessi a societa', di cui il richiedente possegga la, maggioranza delle azioni o comunque un numero di azioni tale da assicurargli la maggioranza dei voti nelle assemblee ordinarie;

3) i permessi di ricerca concessi a persone o societa', le quali, in virtu' di particolari vincoli contrattuali, esercitano influenza

dominante sul richiedente o sono sotto l'influenza dominante di

esso; 4) i permessi di ricerca concessi a societa' soggette allo stesso controllo al quale e' soggetto il richiedente ai sensi dei precedenti numeri 1), 2) e 3);

5) i permessi di ricerca concessi ai soci della societa' richiedente entro i limiti della loro partecipazione al capitale di essa e purche' tale partecipazione sia in misura superiore all'8 per cento;

6) i permessi di ricerca concessi a quelle societa' al cui capitale il richiedente partecipi in misura superiore all'8 per cento, ed entro i limiti della sua partecipazione.

Agli effetti dei limiti indicati nel presente articolo si computano anche le aree concesse per la coltivazione e si fa detrazione delle aree che non siano piu' oggetto di permesso.

Art 3.

((Il permesso di ricerca non puo' essere accordato per una area superiore a 70 mila ettari.

Possono tuttavia essere accordati ad una stessa persona, ente, o societa', direttamente o indirettamente, piu' permessi di ricerca purche' l'area complessiva non risulti superiore ai 500 mila ettari in tutto il territorio dello Stato)).

Ai fini dei limiti indicati nel comma precedente si computano anche:

1) i permessi di ricerca concessi a persone o societa', le quali posseggano la maggioranza delle azioni della societa' richiedente o comunque un numero di azioni tale da assicurare loro la maggioranza dei voti nelle assemblee ordinarie della societa' richiedente;

2) i permessi di ricerca concessi a societa', di cui il richiedente possegga la, maggioranza delle...

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