DECRETO LEGISLATIVO 21 settembre 2005, n. 238 - Attuazione della direttiva 2003/105/CE, che modifica la direttiva 96/82/CE, sul controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose

Coming into Force06 Dicembre 2005
End of Effective Date28 Luglio 2015
Published date21 Novembre 2005
Enactment Date21 Settembre 2005
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/2005/11/21/005G0263/CONSOLIDATED/20150714
Official Gazette PublicationGU n.271 del 21-11-2005 - Suppl. Ordinario n. 189
Articoli
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la direttiva 2003/105/CE del Parlamento e del Consiglio, del 16 dicembre 2003, che modifica la direttiva 96/82/CE, sul controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose;

Vista la legge 18 aprile 2005, n. 62, recante disposizioni per l'adeguamento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee (legge comunitaria 2004), ed in particolare l'articolo 20;

Visto il decreto legislativo del 17 agosto 1999, n. 334, recante attuazione della direttiva 96/82/CE relativa al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose;

Visto il decreto del Ministero dell'ambiente in data 9 agosto 2000, recante linee guida per l'attuazione del sistema di gestione della sicurezza, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 195 del 22 agosto 2000;

Visto il decreto del Ministero dell'ambiente in data 9 agosto 2000, recante individuazione delle modifiche di impianti e di depositi, di processi industriali, della natura o dei quantitativi di sostanze pericolose che potrebbero costituire aggravio del preesistente livello di rischio, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 196 del 23 agosto 2000;

Visto il decreto del Ministro dei lavori pubblici in data 9 maggio 2001, recante requisiti minimi di sicurezza in materia di pianificazione urbanistica e territoriale per le zone interessate da stabilimenti a rischio di incidente rilevante, pubblicato nel supplemento ordinario n. 151 alla Gazzetta Ufficiale n. 138 del 16 giugno 2001;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 25 febbraio 2005, recante linee guida per la predisposizione del piano di emergenza esterna di cui all'articolo 20, comma 4, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, pubblicato nel supplemento ordinario n. 40 alla Gazzetta Ufficiale n. 62 del 16 marzo 2005;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 24 giugno 2005;

Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 settembre 2005;

Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze, della salute, dell'interno, delle attivita' produttive, delle infrastrutture e dei trasporti e per gli affari regionali; E m a n a il seguente decreto legislativo: Art. 1.

  1. All'articolo 4 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, sono apportate le seguenti modificazioni:

  1. al comma 1, la lettera e) e' sostituita dalla seguente:

    e) lo sfruttamento, ossia l'esplorazione, l'estrazione e il trattamento di minerali in miniere, cave o mediante trivellazione, ad eccezione delle operazioni di trattamento chimico o termico e del deposito ad esse relativo che comportano l'impiego delle sostanze pericolose di cui all'allegato I;

    ;

  2. al comma 1, dopo la lettera e) e' inserita la seguente:

    e-bis) l'esplorazione e lo sfruttamento off shore di minerali, compresi gli idrocarburi;

    ;

  3. al comma 1, la lettera f) e' sostituita dalla seguente:

    f) le discariche di rifiuti, ad eccezione degli impianti operativi di smaltimento degli sterili, compresi i bacini e le dighe di raccolta degli sterili, contenenti le sostanze pericolose di cui all'allegato I, in particolare quando utilizzati in relazione alla lavorazione chimica e termica dei minerali;

    ;

  4. al comma 3, le parole: «e quello della sanita',» sono sostituite dalle seguenti: «, e quelli della sanita' e dell'interno,»;

  5. al comma 3, le parole: «e petroliferi» sono sostituite dalle seguenti: «, petroliferi e commerciali, in cui sono presenti sostanze pericolose di cui all'articolo 2, comma 1,».

Art 1.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 26 GIUGNO 2015, N. 105

Art 2.
  1. All'articolo 5 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, il comma 3 e' abrogato.

Art 2.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 26 GIUGNO 2015, N. 105

Art 3.
  1. All'articolo 6 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, sono apportate le seguenti modificazioni:

  1. al comma 1, dopo le parole: «al Prefetto», sono inserite le seguenti: «; al Comando provinciale dei Vigili del fuoco competente per territorio»;

  2. al comma 3 le parole: «, parte 1,» sono eliminate;

  3. al comma 3 le parole: «dal recepimento delle relative disposizioni comunitarie» sono sostituite dalle seguenti: «entro il termine stabilito dalla disciplina di recepimento delle relative disposizioni comunitarie»;

  4. il comma e' sostituito dal seguente:

    4. In caso di chiusura definitiva dell'impianto o del deposito, ovvero nel caso di aumento significativo della quantita' e di modifica significativa della natura o dello stato fisico delle sostanze pericolose presenti, o di modifica dei processi che le impiegano, o di modifica dello stabilimento o dell'impianto che potrebbe costituire aggravio del preesistente livello di rischio ai sensi del decreto di cui all'articolo 10, nonche' di variazioni delle informazioni di cui al comma 2, il gestore aggiorna tempestivamente, nelle forme dell'autocertificazione, la notifica di cui al comma 1 e la scheda di cui all'allegato V

    ;

  5. il comma 5 e' sostituito dal seguente:

    5. Il gestore, unitamente alla notifica di cui al comma 2, invia al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, alla regione, alla provincia, al sindaco, al prefetto, al Comitato, nonche' al Comando provinciale dei Vigili del fuoco, competenti per territorio, le informazioni di cui all'allegato V.

    ;

  6. dopo il comma 6 e' aggiunto, in fine, il seguente:

    6-bis. Il gestore di un nuovo stabilimento ovvero il gestore che ha realizzato modifiche con aggravio del preesistente livello di rischio ovvero modifiche tali da comportare obblighi diversi per lo stabilimento stesso ai sensi del presente decreto, previo conseguimento delle previste autorizzazioni, prima dell'avvio delle attivita' ne da' comunicazione ai destinatari della notifica di cui al comma 1.

    .

Art 3.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 26 GIUGNO 2015, N. 105

Art 4.
  1. All'articolo 8 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, sono apportate le seguenti modificazioni:

  1. il comma 3 e' sostituito dal seguente:

    3. Il rapporto di sicurezza di cui al comma 1 contiene almeno i dati di cui all'allegato II ed indica, tra l'altro, il nome delle organizzazioni partecipanti alla stesura del rapporto. Il rapporto di sicurezza contiene inoltre l'inventario aggiornato delle sostanze pericolose presenti nello stabilimento, nonche' le informazioni che possono consentire di prendere decisioni in merito all'insediamento di nuovi stabilimenti o alla costruzione di insediamenti attorno agli stabilimenti gia' esistenti.

    ;

  2. al comma 4 le parole: «nonche' della relazione prevista all'articolo 5, comma 3,» sono eliminate.

Art 4.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 26 GIUGNO 2015, N. 105

Art 5.
  1. All'articolo 9 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, i commi 3 e 4 sono abrogati.

Art 5.

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Art 6.
  1. All'articolo 11 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, ai commi 1, alinea, 3 e 5, dopo le parole: «personale che lavora nello stabilimento,» sono inserite le seguenti: «ivi compreso il personale di imprese subappaltatrici a lungo termine,».

Art 6.

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Art 7.
  1. All'articolo 12 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, sono apportate le seguenti modificazioni:

  1. il comma 1 e' sostituito dal seguente:

    1. In attesa di quanto previsto dall'articolo 72 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, sentiti la regione interessata e il Comitato, in base alle informazioni ricevute dai gestori a norma dell'articolo 6 e dell'articolo 8, individua gli stabilimenti tra quelli di cui all'articolo 2, comma 1, per i quali la probabilita' o la possibilita' o le conseguenze di un incidente rilevante possono essere maggiori a causa del luogo, della vicinanza degli stabilimenti stessi e dell'inventario delle sostanze pericolose presenti in essi.

    ;

  2. dopo il comma 2 sono aggiunti, in fine, i seguenti:

    2-bis. I gestori degli stabilimenti di cui al comma 1 devono:

    a) scambiarsi le informazioni necessarie per consentire di riesaminare e, eventualmente, modificare, in considerazione della natura e dell'entita' del pericolo globale di incidente rilevante, i rispettivi sistemi di gestione della sicurezza, i rapporti di sicurezza, i piani di emergenza interni e la diffusione delle informazioni alla popolazione;

    b) cooperare nella trasmissione delle informazioni all'autorita' competente per la predisposizione dei piani di emergenza esterni.

    2-ter. Il Comitato, in attesa dell'attuazione di quanto previsto dall'articolo 72 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, accerta che:

    a) avvenga lo scambio, fra i gestori, delle informazioni di cui al comma 2-bis, lettera a);

    b) i gestori cooperino nella trasmissione delle informazioni di cui al comma 2-bis, lettera b).

    .

Art 7.

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Art 8.
  1. All'articolo 14 del...

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