DECRETO LEGISLATIVO 26 giugno 2015, n. 105 - Attuazione della direttiva 2012/18/UE relativa al controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose

Coming into Force29 Luglio 2015
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/2015/07/14/15G00121/CONSOLIDATED/20160802
Enactment Date26 Giugno 2015
Published date14 Luglio 2015
Official Gazette PublicationGU n.161 del 14-07-2015 - Suppl. Ordinario n. 38
Capo I Principi generali e campo di applicazione
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la direttiva 96/82/CE del Consiglio, del 9 dicembre 1996, sul controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose;

Vista la direttiva 2003/105/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2003, che modifica la direttiva 96/82/CE, sul controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose;

Vista la direttiva 2012/18/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012 sul controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose;

Vista la legge del 6 agosto 2013, n. 96, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2013 e, in particolare, l'allegato B;

Visto il decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 624, recante attuazione della direttiva 92/91/CEE relativa alla sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie estrattive per trivellazione e della direttiva 92/104/CEE relativa alla sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie estrattive a cielo aperto o sotterrane;

Visto il decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, recante attuazione della direttiva 96/82/CE, relativa al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose;

Visto il decreto legislativo 21 settembre 2005, n. 238, recante attuazione della direttiva 2003/105/CE, che modifica la direttiva 96/82/CE sul controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 48, recante attuazione dell'articolo 30 della direttiva 2012/18/UE;

Vista la deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 27 marzo 2015;

Acquisito il parere della Conferenza Unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reso nella seduta del 7 maggio 2015;

Acquisito il parere delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 23 giugno 2015;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della giustizia, dell'economia e delle finanze, della salute, dell'interno, dello sviluppo economico e delle infrastrutture e dei trasporti; Emana il seguente decreto legislativo: Art. 1 Finalita'

  1. Il presente decreto detta disposizioni finalizzate a prevenire incidenti rilevanti connessi a determinate sostanze pericolose e a limitarne le conseguenze per la salute umana e per l'ambiente.

  2. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono ad adeguare i rispettivi ordinamenti alle norme fondamentali contenute nel presente decreto secondo le previsioni dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione.

  3. Le disposizioni del presente decreto recanti obblighi o adempimenti a carico del gestore nei confronti delle regioni o degli organi regionali si intendono riferite per le province autonome di Trento e di Bolzano, alla provincia autonoma territorialmente competente; quelle che rinviano a organi tecnici regionali o interregionali si intendono riferite agli enti, agli organismi e alle strutture compresi negli enti territoriali di area vasta, di cui all'articolo 1, commi 2 e 3, della legge 7 aprile 2014, n. 56, competenti secondo il rispettivo ordinamento.

  4. Fino all'avvenuto trasferimento alle regioni delle funzioni di cui all'articolo 72 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, le competenze amministrative relative alle attivita' a rischio di incidente rilevante conferite alle regioni dallo stesso articolo 72 sono esercitate dallo Stato secondo le disposizioni di cui al Capo II del presente decreto.

Art 2.

Ambito di applicazione

  1. Il presente decreto si applica agli stabilimenti, come definiti all'articolo 3.

  2. Il presente decreto non si applica:

    1. agli stabilimenti, agli impianti o ai depositi militari;

    2. ai pericoli connessi alle radiazioni ionizzanti derivanti dalle sostanze;

    3. salvo quanto previsto al comma 4, al trasporto di sostanze pericolose e al deposito temporaneo intermedio direttamente connesso, su strada, per ferrovia, per idrovia interna e marittima o per via aerea, comprese le attivita' di carico e scarico e il trasferimento intermodale presso le banchine, i moli o gli scali ferroviari di smistamento e terminali, al di fuori degli stabilimenti soggetti al presente decreto;

    4. al trasporto di sostanze pericolose in condotte, comprese le stazioni di pompaggio al di fuori degli stabilimenti soggetti al presente decreto;

    5. allo sfruttamento, ovvero l'esplorazione, l'estrazione e il trattamento di minerali in miniere e cave, anche mediante trivellazione;

    6. all'esplorazione e allo sfruttamento offshore di minerali, compresi gli idrocarburi;

    7. allo stoccaggio di gas in siti sotterranei offshore, compresi i siti di stoccaggio dedicati e i siti in cui si effettuano anche l'esplorazione e lo sfruttamento di minerali, tra cui idrocarburi;

    8. alle discariche di rifiuti, compresi i siti di stoccaggio sotterraneo.

  3. In deroga a quanto previsto dalle lettere e) e h) del comma 2, lo stoccaggio sotterraneo sulla terraferma di gas in giacimenti naturali, acquiferi, cavita' saline o miniere esaurite e le operazioni di trattamento chimico o fisico e il deposito a esse relativo, che comportano l'impiego di sostanze pericolose nonche' gli impianti operativi di smaltimento degli sterili, compresi i bacini e le dighe di raccolta degli sterili, contenenti sostanze pericolose, sono inclusi nell'ambito di applicazione del presente decreto. Negli stoccaggi sotterranei sulla terraferma di gas in giacimenti naturali, acquiferi, cavita' saline o miniere esaurite si applicano le disposizioni di coordinamento di cui all'allegato M.

  4. Gli scali merci terminali di ferrovie rientrano nella disciplina del presente decreto:

    1. quando svolgono attivita' di riempimento o svuotamento di cisterne di sostanze pericolose o di carico o scarico in carri o container di sostanze pericolose alla rinfusa in quantita' uguali o superiori a quelle indicate all'allegato 1;

    2. quando effettuano una specifica attivita' di deposito, diversa da quella propria delle fasi di trasporto, dall'accettazione alla riconsegna, di sostanze pericolose presenti in quantita' uguali o superiori a quelle indicate all'allegato 1.

  5. Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano fatte salve le disposizioni in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro.

Art 3.

Definizioni 1. Ai fini del presente decreto valgono le seguenti definizioni:

  1. «stabilimento»: tutta l'area sottoposta al controllo di un gestore, nella quale sono presenti sostanze pericolose all'interno di uno o piu' impianti, comprese le infrastrutture o le attivita' comuni o connesse; gli stabilimenti sono stabilimenti di soglia inferiore o di soglia superiore;

  2. «stabilimento di soglia inferiore»: uno stabilimento nel quale le sostanze pericolose sono presenti in quantita' pari o superiori alle quantita' elencate nella colonna 2 della parte 1 o nella colonna 2 della parte 2 dell'allegato 1, ma in quantita' inferiori alle quantita' elencate nella colonna 3 della parte 1, o nella colonna 3 della parte 2 dell'allegato 1, applicando, ove previsto, la regola della sommatoria di cui alla nota 4 dell'allegato 1;

  3. «stabilimento di soglia superiore»: uno stabilimento nel quale le sostanze pericolose sono presenti in quantita' pari o superiori alle quantita' elencate nella colonna 3 della parte 1 o nella colonna 3 della parte 2 dell'allegato 1, applicando, ove previsto, la regola della sommatoria di cui alla nota 4 dell'allegato 1;

  4. «stabilimento adiacente»: uno stabilimento ubicato in prossimita' tale di un altro stabilimento da aumentare il rischio o le conseguenze di un incidente rilevante;

  5. «nuovo stabilimento»:

    1) uno stabilimento che avvia le attivita' o che e' costruito il 1° giugno 2015 o successivamente a tale data, oppure

    2) un sito di attivita' che rientra nell'ambito di applicazione della direttiva 2012/18/UE o uno stabilimento di soglia inferiore che diventa uno stabilimento di soglia superiore o...

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