IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la direttiva 2012/18/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sul controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose, recante modifica e successiva abrogazione della direttiva 96/82/CE del Consiglio e, in particolare, gli articoli 30 e 31;
Vista la legge 6 agosto 2013, n. 96, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2013 e, in particolare, l'articolo 1 e l'allegato B;
Visto il decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, recante attuazione della direttiva 96/82/CE, relativa al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose;
Visto il decreto legislativo 21 settembre 2005, n. 238, recante attuazione della direttiva 2003/105/CE, che modifica la direttiva 96/82/CE sul controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose;
Vista la deliberazione preliminare del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 15 novembre 2013;
Acquisito il parere della Conferenza Unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 14 marzo 2014;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze, della salute, dell'interno, dello sviluppo economico, delle infrastrutture e dei trasporti e per gli affari regionali; E m a n a il seguente decreto legislativo: Art. 1 Modifica della parte 1 dell'allegato I al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, e successive modificazioni.
Nella sezione «prodotti petroliferi» della parte 1 dell'allegato I al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, e successive modificazioni, dopo la lettera c) e' aggiunta, in fine, la seguente: «d) oli combustibili densi».