DECRETO LEGISLATIVO 25 novembre 1996, n. 624 - Attuazione della direttiva 92/91/CEE relativa alla sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie estrattive per trivellazione e della direttiva 92/104/CEE relativa alla sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie estrattive a cielo aperto o sotterranee

Coming into Force29 Dicembre 1996
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1996/12/14/096G0643/ORIGINAL
Enactment Date25 Novembre 1996
Published date14 Dicembre 1996
Official Gazette PublicationGU n.293 del 14-12-1996 - Suppl. Ordinario n. 219
TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI
CAPO I CAMPO DI APPLICAZIONE
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128, e successive modifiche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modifiche;

Vista la legge 17 aprile 1989, n. 150, e successive modifiche;

Visto il decreto legislativo 19 settembre 1994 n. 626, come modificato dal decreto legislativo 19 marzo 1996, n. 242;

Vista la legge 22 febbraio 1994, n. 146, ed in particolare gli articoli 1 e 34 e gli allegato A e B;

Vista la legge 6 febbraio 1996, n. 52, ed in particolare l'articolo 6, comma 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1979, n. 886, e successive modifiche;

Vista la direttiva n. 92/91/CEE del Consiglio del 3 novembre 1992, relativa a prescrizioni minime intese al miglioramento della tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori nelle industrie estrattive per trivellazione (undicesima direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE);

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'11 ottobre 1996;

Acquisiti i pareri delle competenti commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 novembre 1996;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia, del tesoro, dell'interno, della sanita', per la funzione pubblica e gli affari regionali; EMANA il seguente decreto legislativo: Art. 1 (Attivita' soggette)

  1. Il presente decreto legislativo prescrive misure per la tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro

    nelle attivita' estrattive di sostanze minerali di prima e di

    seconda categoria, cosi' come definite dall'articolo 2 del regio

    decreto 29 luglio 1927, n. 1443, e successive modifiche. 2. Le norme del presente decreto si applicano:

    1. ai lavori di prospezione, ricerca e coltivazione delle sostanze

      minerali;

    2. ai lavori svolti negli impianti connessi alle attivita'

      minerarie, esistenti entro il perimetro dei permessi di

      ricerca, delle concessioni o delle autorizzazioni;

    3. ai lavori svolti negli impianti che costituiscono pertinenze

      della miniera ai sensi dell'articolo 23 del regio decreto n.

      1443 del 1927, anche se ubicati fuori del perimetro delle

      concessioni;

    4. ai lavori di frantumazione, vagliatura, squadratura e lizzatura

      dei prodotti delle cave ed alle operazioni di caricamento di

      tali prodotti dai piazzali;

    5. alle attivita' di prospezione, ricerca, coltivazione e

      stoccaggio degli idrocarburi liquidi e gassosi nel territorio

      nazionale, nel mare territoriale e nella piattaforma

      continentale e nelle altre aree sottomarine comunque soggette

      ai poteri dello Stato.

  2. Per quanto non diversamente disposto, o modificato dal presente decreto, si applicano le norme di cui ai decreti del Presidente

    della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128, e successive modifiche, 24

    maggio 1979, n. 886, e successive modifiche, all'articolo 11 della

    legge 30 luglio 1990, n. 221, al decreto legislativo 19 settembre

    1994, n. 626, come modificato dal decreto legislativo 19 marzo

    1996, n. 242, di seguito complessivamente denominato decreto

    legislativo n. 626 del 1994.

  3. Le disposizioni del presente decreto si applicano, nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e Bolzano,

    compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di

    attuazione.

Art 2.

(Definizioni)

  1. Agli effetti delle disposizioni di cui al presente decreto si intendono per:

  1. luogo di lavoro: ogni luogo destinato ai posti di lavoro ove si

    svolgono le attivita' di cui all'articolo 1, compresi gli

    alloggi a cui i lavoratori hanno accesso nell'ambito del loro

    lavoro, la viabilita' interna a servizio dell'attivita' stessa,

    le discariche, nonche' le altre aree di deposito, con

    l'esclusione, per le attivita' condotte mediante perforazione,

    delle aree di magazzinaggio e deposito non direttamente

    connesse alle attivita' stesse;

  2. titolare: l'imprenditore di miniera o cava o il titolare di

    permesso di prospezione o di ricerca o di concessione di

    coltivazione o di autorizzazione di cava;

  3. sorvegliante: persona, in possesso delle capacita' e delle

    competenze necessarie, designato dal titolare per la sorveglianza sul luogo di lavoro occupato da lavoratori.

Art 3.

(Vigilanza) 1. Ai sensi delle norme vigenti:

  1. la vigilanza sull'applicazione delle norme in tema di sicurezza

    e di salute dei lavoratori nelle attivita' minerarie relative a

    sostanze minerali di prima categoria spetta al Ministero

    dell'industria, del commercio e dell'artigianato che la

    esercita a mezzo della Direzione generale delle miniere e dei

    suoi uffici periferici ferme restando le attribuzioni e le

    competenze delle regioni a statuto speciale e delle Provincie

    autonome di Trento e Bolzano;

  2. per le attivita' estrattive relative a sostanze minerali di

    seconda categoria, ad acque minerali e termali, alle piccole

    utilizzazioni locali di fluidi geotermici di cui all'articolo 9

    della legge 9 dicembre 1986, n. 896, nonche' alla coltivazione

    delle risorse geotermiche classificate di interesse locale di

    cui all'articolo 8 della stessa legge n. 896 del 1986, la

    vigilanza sull'applicazione delle norme in tema di sicurezza e

    di salute dei lavoratori spetta alle regioni e alle province

    autonome di Trento e Bolzano;

    1. Quando l'autorita' di vigilanza si avvale delle strutture del Servizio Sanitario Nazionale ai sensi dell'articolo 4 del decreto

    del Presidente della Repubblica n. 128 del 1959, i relativi oneri

    finanziari sono a carico del datore di lavoro.

Art 4.

(Esercizio della vigilanza)

  1. I funzionari incaricati dell'espletamento dei compiti di vigilanza hanno diritto a visitare le attivita' estrattive.

  2. I datori di lavoro, i direttori responsabili, i sorveglianti e gli altri dirigenti e preposti hanno l'obbligo di agevolare i

    sopralluoghi ispettivi e, quando richiesti, di mettere a

    disposizione le notizie, i dati nonche', per le attivita' in mare,

    i mezzi di trasporto necessari per poter effettuare ispezioni nei

    luoghi di lavoro.

  3. ...

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