IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128, e successive modifiche;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modifiche;
Vista la legge 17 aprile 1989, n. 150, e successive modifiche;
Visto il decreto legislativo 19 settembre 1994 n. 626, come modificato dal decreto legislativo 19 marzo 1996, n. 242;
Vista la legge 22 febbraio 1994, n. 146, ed in particolare gli articoli 1 e 34 e gli allegato A e B;
Vista la legge 6 febbraio 1996, n. 52, ed in particolare l'articolo 6, comma 3;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1979, n. 886, e successive modifiche;
Vista la direttiva n. 92/91/CEE del Consiglio del 3 novembre 1992, relativa a prescrizioni minime intese al miglioramento della tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori nelle industrie estrattive per trivellazione (undicesima direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE);
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'11 ottobre 1996;
Acquisiti i pareri delle competenti commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 novembre 1996;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia, del tesoro, dell'interno, della sanita', per la funzione pubblica e gli affari regionali; EMANA il seguente decreto legislativo: Art. 1 (Attivita' soggette)
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Il presente decreto legislativo prescrive misure per la tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro
nelle attivita' estrattive di sostanze minerali di prima e di
seconda categoria, cosi' come definite dall'articolo 2 del regio
decreto 29 luglio 1927, n. 1443, e successive modifiche. 2. Le norme del presente decreto si applicano:
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ai lavori di prospezione, ricerca e coltivazione delle sostanze
minerali;
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ai lavori svolti negli impianti connessi alle attivita'
minerarie, esistenti entro il perimetro dei permessi di
ricerca, delle concessioni o delle autorizzazioni;
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ai lavori svolti negli impianti che costituiscono pertinenze
della miniera ai sensi dell'articolo 23 del regio decreto n.
1443 del 1927, anche se ubicati fuori del perimetro delle
concessioni;
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ai lavori di frantumazione, vagliatura, squadratura e lizzatura
dei prodotti delle cave ed alle operazioni di caricamento di
tali prodotti dai piazzali;
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alle attivita' di prospezione, ricerca, coltivazione e
stoccaggio degli idrocarburi liquidi e gassosi nel territorio
nazionale, nel mare territoriale e nella piattaforma
continentale e nelle altre aree sottomarine comunque soggette
ai poteri dello Stato.
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Per quanto non diversamente disposto, o modificato dal presente decreto, si applicano le norme di cui ai decreti del Presidente
della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128, e successive modifiche, 24
maggio 1979, n. 886, e successive modifiche, all'articolo 11 della
legge 30 luglio 1990, n. 221, al decreto legislativo 19 settembre
1994, n. 626, come modificato dal decreto legislativo 19 marzo
1996, n. 242, di seguito complessivamente denominato decreto
legislativo n. 626 del 1994.
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Le disposizioni del presente decreto si applicano, nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e Bolzano,
compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di
attuazione.