LEGGE 30 luglio 1990, n. 221 - Nuove norme per l'attuazione della politica mineraria

Coming into Force22 Agosto 1990
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1990/08/07/090G0258/CONSOLIDATED/20120626
Published date07 Agosto 1990
Enactment Date30 Luglio 1990
Official Gazette PublicationGU n.183 del 07-08-1990
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA la seguente legge:

Art 1.

Indirizzi generali ed attivita'

di interesse nazionale

  1. Il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede con le modalita' di cui all'articolo 2, secondo comma, della legge 6 ottobre 1982, n. 752, ad aggiornare gli indirizzi generali della politica nazionale del settore minerario sulla base dei risultati conseguiti con gli interventi disposti dalla medesima legge 6 ottobre 1982, n. 752, e successive modificazioni ed integrazioni. I nuovi indirizzi di politica mineraria devono, in particolare, perseguire gli obiettivi, in vista dell'attuazione del mercato unico europeo, di elevare il grado di economicita' del settore mediante l'ammodernamento, la ristrutturazione o la riconversione delle strutture minerarie esistenti sul territorio nazionale, di accrescere il livello tecnologico delle industrie minerarie, promuovendo attivita' di ricerca finalizzata all'innovazione dei processi e dei prodotti minerallurgici e metallurgici, e di favorire un piu' esteso inserimento ed una maggiore integrazione dell'industria mineraria italiana in campo internazionale, anche al fine di mantenere e di valorizzare le professionalita' esistenti nel settore.

  2. Entro il termine di cui al comma 1 il CIPE aggiorna l'elenco delle sostanze minerali che rivestono rilevante interesse per il Paese e indica, sulla base dei livelli di mineralizzazione riscontrati sul territorio nazionale e dei criteri di razionalizzazione del settore, le attivita' minerarie che, per il preminente valore strategico o sociale, devono essere mantenute in fase produttiva con gli interventi di cui all'articolo 7, anche se la relativa coltivazione dia luogo a perdite di gestione.

Art 2.

Programmi quinquennali e attivita' sostitutive

  1. In conformita' ai nuovi indirizzi di politica mineraria determinati dal CIPE ai sensi dell'articolo 1 ed entro i tre mesi successivi alla relativa delibera il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentiti il Consiglio superiore delle miniere e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano di cui all'articolo 12 della legge 23 agosto 1988, n. 400, di concerto con il Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica e d'intesa con i Ministri interessati, presenta al Comitato interministeriale per il coordinamento della politica industriale (CIPI), per l'approvazione, l'aggiornamento dei programmi quinquennali relativi alle iniziative per la ricerca di base, per la ricerca operativa e per la promozione della ricerca scientifica e tecnologica nel settore minerario.

  2. Al fine di favorire la ripresa economica ed occupazionale nelle aree interessate da processi di ristrutturazione del comparto minerario il CIPI, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto, per quanto di competenza, con i Ministri delle partecipazioni statali e per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, sentite le regioni interessate, fissa gli indirizzi di coordinamento delle iniziative da intraprendersi da parte delle amministrazioni e degli enti pubblici; delibera il programma speciale di promozione di nuove attivita' produttive nel quale sono indicate le iniziative imprenditoriali da attuare ed impartisce direttive all'Ente nazionale idrocarburi (ENI) per una azione di promozione, di consulenza e di assistenza da svolgere nelle predette aree in favore dei soggetti che intraprendono attivita' sostitutive ai sensi dell'articolo 1 della legge 3 febbraio 1989, n. 41, come modificato dall'articolo 3 della presente legge.

  3. Il CIPI, altresi', ripartisce l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 7 in modo che una quota non inferiore al 40 per cento delle disponibilita' complessive venga destinata agli interventi per le attivita' sostitutive di cui all'articolo 1 della legge 3 febbraio 1989, n. 41, come modificato dall'articolo 3 della presente legge.

Art 2.

Programmi quinquennali e attivita' sostitutive

  1. In conformita' ai nuovi indirizzi di politica mineraria determinati dal CIPE ai sensi dell'articolo 1 ed entro i tre mesi successivi alla relativa delibera il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentiti il Consiglio superiore delle miniere e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano di cui all'articolo 12 della legge 23 agosto 1988, n. 400, di concerto con il Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica e d'intesa con i Ministri interessati, presenta al Comitato interministeriale per il coordinamento della politica industriale (CIPI), per l'approvazione, l'aggiornamento dei programmi quinquennali relativi alle iniziative per la ricerca di base, per la ricerca operativa e per la promozione della ricerca scientifica e tecnologica nel settore minerario.

  2. Al fine di favorire la ripresa economica ed occupazionale nelle aree interessate da processi di ristrutturazione del comparto minerario il CIPI, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto, per quanto di competenza, con i Ministri delle partecipazioni statali e per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, sentite le regioni interessate, fissa gli indirizzi di coordinamento delle iniziative da intraprendersi da parte delle amministrazioni e degli enti pubblici; delibera il programma speciale di promozione di nuove attivita' produttive nel quale sono indicate le iniziative imprenditoriali da attuare ed impartisce direttive all'Ente nazionale idrocarburi (ENI) per una azione di promozione, di consulenza e di assistenza da svolgere nelle predette aree in favore dei soggetti che intraprendono attivita' sostitutive ai sensi dell'articolo 1 della legge 3 febbraio 1989, n. 41, come modificato dall'articolo 3 della presente legge.

  3. Il CIPI, altresi', ripartisce l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 7 in modo che una quota non inferiore al 40 per cento delle disponibilita' complessive venga destinata agli interventi per le attivita' sostitutive di cui all'articolo 1 della legge 3 febbraio 1989, n. 41, come modificato dall'articolo 3 della presente legge. 2 AGGIORNAMENTO (2)

Il D.P.R. 20 aprile 1994, n. 373 ha disposto (con l'art. 2, comma 1, lettera e)) che e' attribuita al Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) la funzioni del soppresso Comitato dei Ministri per il coordinamento della politica industriale (CIPI) di determinazione degli indirizzi per il coordinamento delle iniziative pubbliche nel settore minerario di cui all'art. 2 della legge 30 luglio 1990, n. 221.

Ha inoltre disposto (con l'art. 2, comma 2, lettera I)) che e' attribuita al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato la funzione del soppresso CIPI di formulazione del programma speciale di promozione di nuove attivita' produttive a seguito di interventi di ristrutturazione sul comparto minerario, concessione di contributi e formulazione del programma di ristrutturazione di unita' minerarie di cui, rispettivamente, agli articoli 2, 3, comma 7, e 7, della legge 30 luglio 1990, n. 221.

Art 3.

Modifiche ed integrazioni alle vigenti norme per l'attuazione della politica mineraria

  1. All'articolo 9, primo comma, lettera a), della legge 6 ottobre 1982, n. 752, modificato ed integrato dall'articolo 3 della legge 15 giugno 1984, n. 246, la parola: "geominerari" e' sostituita dalle seguenti: "geogiacimentologici, minerari, minerallurgici".

  2. All'articolo 10, terzo comma, della legge 6 ottobre 1982, n. 752, il secondo periodo e' sostituito dal seguente: "Gli interessi, nella misura del 50 per cento del tasso ufficiale di sconto, decorrono dalla data iniziale dell'attivita' di produzione.".

  3. All'articolo 11 della legge 6 ottobre 1982, n. 752, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le modalita' di recupero dei pagamenti sospesi sono determinate con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro.".

  4. All'articolo 13, secondo comma, della legge 6 ottobre 1982, n. 752, sostituito dall'articolo 3 della legge 15 giugno 1984, n. 246, le parole: "di cui all'articolo 10 della legge 2 maggio 1976, n. 183" sono sostituite dalle seguenti: "di cui all'articolo 9, comma 4, della legge 1 marzo 1986, n. 64".

  5. L'articolo 15 della legge 6 ottobre 1982, n. 752, da ultimo modificato dall'articolo 5 del decreto-legge 31 luglio 1987, n. 318, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 399, e' abrogato.

  6. All'articolo 17 della legge 6 ottobre 1982, n. 752, da ultimo sostituito dall'articolo 6 del decreto-legge 31 luglio 1987, n. 318, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 399, i commi 1, 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti: "1. Al fine di promuovere e sostenere l'attivita' di ricerca mineraria all'estero, sulla base degli indirizzi fissati dal CIPE, possono essere concessi all'ENI, all'IRI per i minerali di interesse siderurgico, agli enti ed alle imprese minerarie di emanazione regionale di comprovata competenza nel campo della ricerca operativa, nonche' alle societa' titolari di concessioni minerarie in attivita' di produzione nel territorio nazionale in possesso dei requisiti tecnici ed economici indicati dal CIPE, contributi fino al 70 per cento delle spese sostenute all'estero per: a) studi e rilievi di carattere geofisico, geochimico, geologico, geostatistico e minero-minerallurgico; b) lavori di ricerca operativa e studi...

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