LEGGE 6 ottobre 1982, n. 752 - Norme per l'attuazione della politica mineraria

Coming into Force03 Novembre 1982
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1982/10/19/082U0752/CONSOLIDATED/20120626
Enactment Date06 Ottobre 1982
Published date19 Ottobre 1982
Official Gazette PublicationGU n.288 del 19-10-1982
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art 1.

Rientrano nel campo di applicazione della presente legge le sostanze minerali di cui all'articolo 2, secondo comma, del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443, e successive modificazioni ed integrazioni, estraibili dal suolo e sottosuolo nazionale, nonche' dal fondo e sottofondo marino del mare territoriale e della piattaforma continentale, ad esclusione degli idrocarburi liquidi e gassosi, dei fluidi geotermici e dei minerali radioattivi, salvo quanto disposto dal secondo comma dell'articolo 4 e fatte salve le competenze delle regioni a statuto ordinario ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

Sono fatte salve inoltre le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano in materia di miniere.

Art 2.

Il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, previo parere della commissione consultiva interregionale di cui all'articolo 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281, e sentite le organizzazioni dei lavoratori e le associazioni imprenditoriali di categoria, fissa gli indirizzi generali della politica nazionale nel settore minerario, nel quadro delle esigenze generali di sviluppo economico del Paese, ed in linea con le politiche comunitarie in materia mineraria, per attuare una politica organica di approvvigionamento e di razionale utilizzazione delle materie prime minerarie.

Il CIPE entro il termine suddetto, previo parere della commissione consultiva interregionale di cui all'articolo 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281, individua inoltre le sostanze minerali che rivestono rilevante interesse per il Paese e indica le azioni da intraprendere per lo sviluppo del settore.

Il CIPE annualmente verifica ed eventualmente modifica, previo parere della commissione consultiva interregionale di cui all'articolo 13 della legge 16 maggio 1979, n. 281, le indicazioni di cui al precedente comma.

Il CIPE determina i criteri per il coordinamento delle iniziative suscettibili di beneficiare di aiuti delle Comunita' economiche europee.

Art 3.

Nel quadro degli indirizzi di politica mineraria determinati dal CIPE, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentiti il Consiglio superiore delle miniere e la commissione consultiva interregionale di cui all'articolo 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281, e d'intesa con i Ministri interessati, predispone entro tre mesi programmi quinquennali al fine di aggiornare ed integrare le conoscenze sulle risorse minerarie nazionali e di promuoverne la ricerca.

I programmi, nonche' i relativi aggiornamenti e revisioni, sono sottoposti all'approvazione del Comitato interministeriale per il coordinamento della politica industriale (CIPI), il quale li trasmette al Parlamento.

I programmi, sulla base della stima del fabbisogno nazionale di materie prime minerarie, della consistenza delle risorse minerarie accertate e della previsione della possibilita' di integrazione di tali risorse attraverso partecipazioni e investimenti all'estero, indicano:

  1. le iniziative per una ricerca di base su tutto il territorio nazionale, nonche' sul fondo e sottofondo marino della piattaforma continentale;

  2. gli indirizzi per la ricerca operativa in Italia e all'estero; c) gli indirizzi e la promozione della ricerca scientifica e tecnologica nel settore minerario.

Nei programmi sono indicati le zone da studiare e i minerali oggetto delle ricerche.

In tali zone e per tali minerali, fatte salve le competenze di cui al secondo comma dell'articolo 1, e' sospeso il conferimento di nuovi permessi di ricerca fino alla conclusione delle attivita' di cui al successivo articolo 4, salvo provvedimento motivato del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il Consiglio superiore delle miniere.

I titolari di permessi di ricerca nelle stesse zone sono tenuti a presentare, entro tre mesi dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della delibera del CIPI, a pena di decadenza dal titolo, progetti di ricerca adeguati alle manifestazioni presenti nelle aree oggetto del titolo minerario.

Entro sessanta giorni dal ricevimento, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il Consiglio superiore delle miniere, o i competenti organi delle regioni a statuto speciale, si pronuncia sui progetti di cui al precedente comma. In caso di valutazione negativa puo' essere pronunciata la decadenza dal titolo.

Il controllo sull'esecuzione dei progetti e' esercitato dagli ingegneri capo dei distretti minerari e dai competenti organi delle regioni a statuto speciale.

Art 3.

Nel quadro degli indirizzi di politica mineraria determinati dal CIPE, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentiti il Consiglio superiore delle miniere e la commissione consultiva interregionale di cui all'articolo 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281, e d'intesa con i Ministri interessati, predispone entro tre mesi programmi quinquennali al fine di aggiornare ed integrare le conoscenze sulle risorse minerarie nazionali e di promuoverne la ricerca.

I programmi, nonche' i relativi aggiornamenti e revisioni, sono sottoposti all'approvazione del Comitato interministeriale per il coordinamento della politica industriale (CIPI), il quale li trasmette al Parlamento.

I programmi, sulla base della stima del fabbisogno nazionale di materie prime minerarie, della consistenza delle risorse minerarie accertate e della previsione della possibilita' di integrazione di tali risorse attraverso partecipazioni e investimenti all'estero, indicano:

  1. le iniziative per una ricerca di base su tutto il territorio nazionale, nonche' sul fondo e sottofondo marino della piattaforma continentale;

  2. gli indirizzi per la ricerca operativa in Italia e all'estero; c) gli indirizzi e la promozione della ricerca scientifica e tecnologica nel settore minerario.

Nei programmi sono indicati le zone da studiare e i minerali oggetto delle ricerche.

In tali zone e per tali minerali, fatte salve le competenze di cui al secondo comma dell'articolo 1, e' sospeso il conferimento di nuovi permessi di ricerca fino alla conclusione delle attivita' di cui al successivo articolo 4, salvo provvedimento motivato del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il Consiglio superiore delle miniere.

I titolari di permessi di ricerca per le sostanze minerarie di cui al precedente articolo 1 sono tenuti a presentare entro sei mesi dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della delibera del CIPI, a pena di decadenza dal titolo, progetti di ricerca adeguati alle manifestazioni presenti nelle aree oggetto del titolo minerario.

Entro sessanta giorni dal ricevimento, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il Consiglio superiore delle miniere, o i competenti organi delle regioni a statuto speciale, si pronuncia sui progetti di cui al precedente comma. In caso di valutazione negativa puo' essere pronunciata la decadenza dal titolo.

Il controllo sull'esecuzione dei progetti e' esercitato dagli ingegneri capo dei distretti minerari e dai competenti organi delle regioni a statuto speciale.

Art 4.

La ricerca di base consiste nella raccolta dei dati, della documentazione e della bibliografia mineraria;

nelle indagini e studi sistematici, geologico-strutturali e mineralogici finalizzati alla ricerca mineraria; nelle prospezioni geologiche, geofisiche, geochimiche, geognostiche, geostatiche e giacimentologiche; nella elaborazione di tutti i documenti interpretativi e dei relativi studi illustrativi.

Nel corso dell'esecuzione della ricerca di base sono presi in considerazione tutti gli elementi geologici, geofisici, geochimici e giacimentologici che interessano le strutture geominerarie cui possano essere geneticamente legati giacimenti minerari di qualsiasi tipo, compresi quelli relativi ai fluidi geotermici e ai minerali radioattivi.

Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato svolge l'attivita' di cui al primo comma, direttamente o tramite l'Ente nazionale idrocarburi, sulla base di apposite convenzioni da approvarsi con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro per la ricerca scientifica e tecnologica, e, qualora l'intervento ricada in regioni a statuto speciale, o nelle province autonome di Trento e Bolzano, nel rispetto delle loro competenze.

Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato verifica in via preliminare ed assicura nel corso dell'esecuzione delle convenzioni la coerenza e la compatibilita' delle metodologie di ricerca adottate.

Le convenzioni devono tra l'altro individuare i temi della ricerca, stabilirne il programma di massima e prevedere i tempi di realizzazione dello stesso.

L'ENI esercita l'attivita' di cui al terzo comma ai sensi della propria legge istitutiva, e puo' avvalersi di studi e ricerche effettuati in proprio, ed effettuati od effettuabili da parte di universita' o di altri soggetti pubblici o privati.

I possessori dei fondi sui quali vengono effettuate operazioni di ricerca di base non possono opporsi all'effettuazione dei lavori di ricerca, ferme restando le vigenti norme di polizia mineraria.

I dati acquisiti nel corso della ricerca di base...

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