DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 luglio 1977, n. 616 - Attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382

Coming into Force13 Settembre 1977
Enactment Date24 Luglio 1977
Published date29 Agosto 1977
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1977/08/29/077U0616/CONSOLIDATED/20110512
Official Gazette PublicationGU n.234 del 29-08-1977 - Suppl. Ordinario
TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Visto l'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382, concernente norme sull'ordinamento regionale e sulla organizzazione della pubblica amministrazione;

Vista la legge 27 novembre 1976, n. 894;

Sentito il Consiglio dei Ministri sullo schema provvisorio;

Viste le osservazioni delle regioni;

Udito il parere della Commissione parlamentare per le questioni regionali di cui all'art. 52 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, e successive integrazioni;

Sentito, in via preliminare, il Consiglio dei Ministri;

Visto il parere emesso in via definitiva dalla suddetta Commissione parlamentare;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per gli affari esteri, per l'interno, per la grazia e giustizia, per il bilancio e la programmazione economica, per le finanze, per il tesoro, per la difesa, per la pubblica istruzione, per i lavori pubblici, per l'agricoltura e le foreste, per i trasporti, per l'industria, il commercio e l'artigianato, per il lavoro e la previdenza sociale, per il commercio con l'estero, per la marina mercantile, per le partecipazioni statali, per la sanita', per il turismo e lo spettacolo e per i beni culturali e ambientali; Decreta: Art. 1. Trasferimento e deleghe delle funzioni amministrative dello Stato

Il trasferimento delle funzioni amministrative nelle materie indicate dall'art. 117 della Costituzione ancora esercitate dagli organi centrali e periferici dello Stato e da enti pubblici nazionali ed interregionali successivamente all'entrata in vigore dei decreti del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 1, n. 2, n. 3, n. 4, n. 5, n. 6, 15 gennaio 1972, n. 7, n. 8, n. 9, n. 10, n. 11 e 5 giugno 1972, n. 315 e la delega alle stesse regioni dell'esercizio di altre funzioni amministrative, a norma dell'art. 118, secondo comma, della Costituzione, sono attuati secondo le disposizioni del presente decreto per i fini di cui alla legge 22 luglio 1975, n. 382, ed alla legge 27 novembre 1976, n. 894.

Art 2.

Attribuzione a province, comuni e comunita' montane

Ai comuni, alle province, alle comunita' montane sono attribuite le funzioni amministrative indicate nel presente decreto, ferme restando quelle gia' loro spettanti secondo le vigenti disposizioni di legge.

Art 3.

Settori del trasferimento e delle deleghe

I trasferimenti e le deleghe, di cui agli articoli procedenti, sono ripartiti secondo i seguenti settori organici: ordinamento e organizzazione amministrativa; servizi sociali; sviluppo economico; assetto ed utilizzazione del territorio.

Negli articoli seguenti e' usata, per indicare le regioni a statuto ordinario, la sola parola "regione".

Art 4.

Competenze dello Stato

Lo Stato, nelle materie definite dal presente decreto, esercita soltanto le funzioni amministrative indicate negli articoli seguenti, nonche' la funzione di indirizzo e di coordinamento nei limiti, nelle forme e con le modalita' previste dall'art. 3 della legge 22 luglio 1975, n. 382, e le funzioni, anche nelle materie trasferite o delegate, attinenti ai rapporti internazionali e con la Comunita' economica europea, alla difesa nazionale, alla pubblica sicurezza.

Le regioni non possono svolgere all'estero attivita' promozionali relative alle materie di loro competenza se non previa intesa con il Governo e nell'ambito degli indirizzi e degli atti di coordinamento di cui al comma precedente.

Il Governo della Repubblica, tramite il commissario del Governo, impartisce direttive per l'esercizio delle funzioni amministrative delegate alle regioni, che sono tenute ad osservarle, ed esercita il potere di sostituzione previsto dall'art. 2 della legge n. 382 del 22 luglio 1975.

Art 4.

Competenze dello Stato

Lo Stato, nelle materie definite dal presente decreto, esercita soltanto le funzioni amministrative indicate negli articoli seguenti, ..., e le funzioni, anche nelle materie trasferite o delegate, attinenti ai rapporti internazionali ..., alla difesa nazionale, alla pubblica sicurezza.

COMMA ABROGATO DALLA L. 15 MARZO 1997, N. 59.

Il Governo della Repubblica, tramite il commissario del Governo, ... esercita il potere di sostituzione previsto dall'art. 2 della legge n. 382 del 22 luglio 1975.

Art 4.

Competenze dello Stato

Lo Stato, nelle materie definite dal presente decreto, esercita soltanto le funzioni amministrative indicate negli articoli seguenti, e le funzioni, anche nelle materie trasferite o delegate, attinenti ai rapporti internazionali, alla difesa nazionale, alla pubblica sicurezza.

COMMA ABROGATO DALLA L. 15 MARZO 1997, N. 59.

COMMA ABROGATO DALLA L. 5 GIUGNO 2003, N. 131.

Art 5.

Atti delegati e sub-delegati - Comunicazioni

Gli atti emanati nell'esercizio delegato o sub-delegato di

funzioni amministrative sono definitivi. Il governo stabilisce le

categorie di atti di cui la regione deve dare comunicazione al

commissario del Governo.

Art 6.

Regolamenti e direttive della Comunita' economica europea

Sono trasferite alle regioni in ciascuna delle materie definite dal presente decreto anche le funzioni amministrative relative all'applicazione dei regolamenti della Comunita' economica europea nonche' all'attuazione delle sue direttive fatte proprie dallo Stato con legge che indica espressamente le norme di principio.

In mancanza della legge regionale, sara' osservata quella dello Stato in tutte le sue disposizioni.

Il Governo della Repubblica, in caso di accertata inattivita' degli organi regionali che comporti inadempimento agli obblighi comunitari, puo' prescrivere con deliberazione del Consiglio dei Ministri, su parere della Commissione parlamentare per le questioni regionali e sentita la regione interessata, un congruo termine per provvedere. Qualora la inattivita' degli organi regionali perduri dopo la scadenza di tale termine, il Consiglio dei Ministri puo' adottare i provvedimenti necessari in sostituzione della amministrazione regionale.

Art 7.

Norme regionali di attuazione

Le regioni in tutte le materie delegate dallo Stato possono emanare norme legislative di organizzazione o di spesa, nonche' norme di attuazione ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 117 della Costituzione.

Le regioni possono altresi' emanare norme di legge con le quali e' subdelegato alle province, ai comuni ed altri enti...

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