La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Articolo unico
Le deleghe conferite al Governo con gli articoli 1, 6 e 7 della legge 22 luglio 1975, n. 382, con le modalita' di cui all'articolo 8, sono rinnovate per la durata di 6 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 27 novembre 1976 LEONE ANDREOTTI - COSSIGA - STAMMATI - MORLINO Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO