DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 aprile 1994, n. 373 - Regolamento recante definizione delle funzioni dei Comitati interministeriali soppressi e per il riordino della relativa disciplina

Coming into Force30 Giugno 1994
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1994/06/15/094G0350/CONSOLIDATED/19951118
Published date15 Giugno 1994
Enactment Date20 Aprile 1994
Official Gazette PublicationGU n.138 del 15-06-1994
CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Visto l'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241;

Visto l'art. 1, comma 24, della legge 24 dicembre 1993, n. 537;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 marzo 1994;

Acquisito il parere della competente commissione parlamentare della Camera dei deputati;

Tenuto conto che lo schema e' stato trasmesso al Presidente del Senato della Repubblica il 17 febbraio 1994, e che la competente commissione non ha espresso il proprio parere;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale del 17 marzo 1994;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri in data 12 aprile 1994;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro del bilancio e della programmazione economica; E M A N A il seguente regolamento: Art. 1. Ambito ed efficacia della disciplina

  1. Il presente regolamento disciplina, ai sensi dell'articolo 1, commi 21 e 24, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, il riordino, anche mediante soppressione, e la devoluzione ad altri organi o enti delle funzioni dei soppressi comitati interministeriali.

  2. Con effetto dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, sono abrogate le norme che disciplinano l'attribuzione delle funzioni ai soppressi comitati interministeriali.

CAPO II DEVOLUZIONE DELLE FUNZIONI DEI SOPPRESSI COMITATI INTERMINISTERIALI IN MATERIA DI PROGRAMMAZIONE E DI POLITICA ECONOMICA
Art 2.

Devoluzione delle funzioni del soppresso CIPI

  1. Sono attribuite al Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) le funzioni del soppresso Comitato dei Ministri per il coordinamento della politica industriale (CIPI) di seguito indicate:

    1. emanazione delle direttive di cui all'art. 2 della legge 12 agosto 1977, n. 675, salvo quanto disposto dal comma 4, lettera a), del presente articolo;

    2. emanazione delle direttive per la gestione del Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica di cui all'art. 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46;

    3. formulazione degli indirizzi ed obiettivi generali per lo sviluppo dell'industria aeronautica di cui all'art. 4 della legge 24 dicembre 1985, n. 808;

    4. approvazione dei programmi di ricerca di cui all'art. 17 della legge 14 giugno 1989, n. 234;

    5. determinazione degli indirizzi per il coordinamento delle iniziative pubbliche nel settore minerario di cui all'art. 2 della legge 30 luglio 1990, n. 221;

    6. emanazione delle disposizioni per la concessione di agevolazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, con la legge 19 dicembre 1992, n. 488;

    7. approvazione dei contratti di programma e di impresa e delle intese di programma di cui all'art. 3, comma 4, e all'art. 6, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96;

    8. emanazione delle direttive di cui all'art. 14, comma 4, della legge 27 febbraio 1992, n. 257;

    9. emanazione delle direttive di cui all'art. 19, comma 1, della legge 27 febbraio 1985, n. 49.

  2. Sono attribuite al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato le seguenti funzioni del soppresso CIPI:

    1. autorizzazione all'effettuazione di investimenti industriali di cui all'art. 3 del decreto-legge 30 aprile 1976, n. 156, convertito con legge 24 maggio 1976, n. 350, e all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902;

    2. approvazione delle modifiche a progetti di investimento di cui all'art. 4 della legge 12 agosto 1977, n. 675;

    3. autorizzazioni all'adozione di atti eccedenti l'ordinaria amministrazione di imprese in amministrazione straordinaria di cui all'art. 2 della legge 3 aprile 1979, n. 95;

    4. ammissione di progetti alle agevolazioni del Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica di cui all'art.16 della legge 17 febbraio 1982, n. 46;

    5. approvazione di iniziative imprenditoriali di reindustrializzazione delle aree di crisi siderurgica di cui all'art. 6 del decreto-legge 1 aprile 1989, n. 120, convertito con legge 15 maggio 1989, n. 181;

    6. determinazione dei criteri e delle modalita' di utilizzo del Fondo speciale per la reindustrializzazione di cui all'art. 8 del decreto-legge 1 aprile 1989, n. 120, convertito con legge 15 maggio 1989, n. 181;

    7. integrazione ed aggiornamento del programma speciale di reindustrializzazione delle aree di crisi siderurgica e del programma di promozione industriale di cui all'art. 5, commi 1 e 2, del decreto-legge 1 aprile 1989, n. 120, convertito con legge 15 maggio 1989, n. 181;

    8. presentazione alle competenti commissioni parlamentari della relazione semestrale sullo stato di attuazione degli interventi di reindustrializzazione di cui all'art. 8, comma 11, del decreto-legge 1 aprile 1989, n. 120, convertito con legge 15 maggio 1989, n. 181;

    9. formulazione del programma speciale di promozione di nuove attivita' produttive a seguito di interventi di ristrutturazione sul comparto minerario, concessione di contributi e formulazione del programma di ristrutturazione di unita' minerarie di cui, rispettivamente, agli articoli 2, 3, comma 7, e 7, della legge 30 luglio 1990, n. 221;

    10. esame del programma triennale dell'ENEA di cui all'art. 5, comma 2, della legge 25 agosto 1991, n. 282;

    11. approvazione del piano annuale dell'ENEA di cui all'art. 5, comma 3, della legge 25 agosto 1991, n. 282;

    12. individuazione, di concerto con il Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, dei settori produttivi di cui all'art. 8, comma 2, della legge 5 ottobre 1991, n. 317;

    13. individuazione, di concerto con il Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, delle tipologie delle spese ammissibili di cui all'art. 5 della legge 5 ottobre 1991, n. 317;

    14. ammissione di progetti alle agevolazioni di cui all'art. 3 della legge 24 dicembre 1985, n. 808;

    15. approvazione delle modifiche a progetti di investimento di cui alla legge 21 giugno 1986, n. 370.

  3. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato trasmette al CIPE la relazione di cui all'art. 2 della legge 24 dicembre 1985, n. 808, e presenta al medesimo Comitato la relazione di cui all'art. 38 della legge 5 ottobre 1991, n. 317.

  4. Sono attribuite al Ministro del lavoro e della previdenza sociale le seguenti funzioni del soppresso CIPI:

    1. esame di situazioni aziendali, settoriali ed occupazionali al fine dell'adozione di provvedimenti per l'integrazione salariale di cui all'art. 2, comma 5, lettere c) e d), n. 2, della legge 12 agosto 1977, n. 675;

    2. riduzione del tasso di interesse di differimento e dilazione per omissioni contributive verso enti previdenziali di cui all'art. 13 del decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito con la legge 26 settembre 1981, n. 537;

    3. esame dei programmi presentati al sensi dell'art. 1 della legge 23 luglio 1991, n. 223.

  5. Sono attribuite al Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica le seguenti funzioni del soppresso CIPI:

    1. emanazione delle direttive per la gestione del Fondo speciale ricerca applicata di cui all'art. 2, comma 2, lettera e), della legge 12 agosto 1977, n. 675;

    2. approvazione dei programmi nazionali di ricerca di cui all'art. 8 della legge 17 febbraio 1982, n. 46;

    3. emanazione delle direttive di attuazione per le attivita' di alta formazione dei ricercatori e tecnici di ricerca, previste dall'art. 15 della legge 11 marzo 1988, n. 67;

    4. definizione delle linee programmatiche per la formazione professionale di ricercatori e tecnici ai sensi dell'art. 3, comma 16, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito con legge 19 dicembre 1984, n. 863;

    5. funzioni relative agli interventi in favore dei centri...

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