LEGGE 24 maggio 1976, n. 350 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 aprile 1976, n. 156, recante provvidenze urgenti a favore dell'industria e dell'artigianato

Coming into Force04 Giugno 1976
End of Effective Date21 Dicembre 2008
Enactment Date24 Maggio 1976
Published date03 Giugno 1976
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1976/06/03/076U0350/CONSOLIDATED/20080625
Official Gazette PublicationGU n.144 del 03-06-1976
Articoli
Art 1.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Articolo unico

E' convertito in legge il decreto-legge 30 aprile 1976, n. 156, recante provvidenze urgenti a favore dell'industria e dell'artigianato, con le seguenti modificazioni:

All'articolo 1, punto 3), primo comma, le parole: "e' incrementato della somma di lire 380 miliardi ripartita in ragione di lire 15 miliardi per l'anno 1976, di lire 38 miliardi per ciascuno degli anni dal 1977 al 1985 e di lire 23 miliardi per l'anno 1986" sono sostituite con le altre: "e' incrementato della somma di lire 350 miliardi ripartita in ragione di lire 15 miliardi per l'anno 1976, di lire 35 miliardi per ciascuno degli anni dal 1977 al 1985 e di lire 20 miliardi per l'anno 1986".

All'articolo 1, punto 3), secondo comma, le parole:

"assicurando l'integrale accoglimento, nei limiti delle suddette disponibilita', delle domande di finanziamento regolarmente presentate alla Cassa e relative ad imprese insediate nel Mezzogiorno ovvero in zone in cui si manifestino fenomeni di depressione economica o problemi occupazionali derivanti da crisi congiunturali di settore" sono sostituite con le altre: "assicurando alle imprese insediate nel Mezzogiorno il 60 per cento delle disponibilita' di finanziamento e il 40 per cento alle rimanenti zone, con particolare riguardo a quelle in cui si manifestino fenomeni di depressione economica o problemi occupazionali derivanti da crisi congiunturali di settore. Nel caso che il 60 per cento non venga esaurito dalle domande relative al Mezzogiorno esso dovra' essere destinato alle zone rimanenti con gli stessi criteri". All'articolo 1, punto 3), e' aggiunto, in fine, il seguente comma:

"Il fondo di dotazione della Cassa per il credito alle imprese artigiane, di cui all'articolo 36 della legge 25 luglio 1952, n. 949, e successive modificazioni ed integrazioni, e' aumentato di lire 50 miliardi, mediante versamento da parte del Tesoro dello Stato di lire 10 miliardi per l'anno 1976 e di lire 20 miliardi per ciascuno degli anni 1977 e 1978".

All'articolo 1, dopo il punto 3), e' inserito il seguente:

"3-bis) Il Tesoro dello Stato e' autorizzato ad apportare la somma di lire 45 miliardi ad aumento del fondo di dotazione della sezione speciale per il credito alla cooperazione costituita presso la Banca nazionale del lavoro con decreto...

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