LEGGE 21 giugno 1986, n. 370 - Incentivi a favore delle imprese industriali italiane che realizzino investimenti nel territorio della Repubblica di Malta

Coming into Force03 Agosto 1986
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1986/07/19/086U0370/ORIGINAL
Enactment Date21 Giugno 1986
Published date19 Luglio 1986
Official Gazette PublicationGU n.166 del 19-07-1986
Articoli
Art 1.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Articolo unico

Alle imprese industriali italiane operanti nei settori manifatturiero ed estrattivo che realizzino nel territorio della Repubblica di Malta nuovi impianti o ampliamenti, ammodernamenti e riconversioni di propri impianti esistenti possono essere concesse le seguenti agevolazioni:

  1. contributi in conto capitale calcolati secondo i criteri di cui all'articolo 10 della legge 2 maggio 1976, n. 183;

  2. mutui agevolati.

Sono ammesse alle agevolazioni di cui al comma precedente le spese da effettuarsi successivamente alla data di presentazione della domanda.

Le agevolazioni previste dal primo comma non possono superare complessivamente il 60 per cento del costo preventivo globale del progetto di investimento.

I mutui agevolati, per i quali non sono richieste garanzie, avranno una durata non superiore a dieci anni, comprensivi di tre anni di utilizzo e di preammortamento, e un tasso annuo di interesse pari al 30 per cento del tasso di riferimento, determinato secondo i criteri di cui all'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, vigente alla data di stipula del contratto.

Sulle domande di agevolazioni, da presentare entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, che provvede all'istruttoria, delibera il Comitato interministeriale per la politica industriale su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, previo parere del comitato tecnico di cui all'articolo 4 della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato emana...

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