LEGGE 17 febbraio 1982, n. 46 - Interventi per i settori dell'economia di rilevanza nazionale

Coming into Force14 Marzo 1982
Published date27 Febbraio 1982
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1982/02/27/082U0046/CONSOLIDATED/20121019
Enactment Date17 Febbraio 1982
Official Gazette PublicationGU n.57 del 27-02-1982
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art 1.

E' autorizzato il conferimento, a carico del bilancio dello Stato, della somma di lire 1.700 miliardi nel biennio 1982-83 al "Fondo speciale per la ricerca applicata" istituito con l'articolo 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089. Le quote relative ai singoli esercizi saranno determinate dalla legge finanziaria.

Art 1.

E' autorizzato il conferimento, a carico del bilancio dello Stato, della somma di lire 1.700 miliardi nel biennio 1982-83 al "Fondo speciale per la ricerca applicata" istituito con l'articolo 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089. Le quote relative ai singoli esercizi saranno determinate dalla legge finanziaria. 4

Art 1.

E' autorizzato il conferimento, a carico del bilancio dello Stato, della somma di lire 1.700 miliardi nel biennio 1982-83 al "Fondo speciale per la ricerca applicata" istituito con l'articolo 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089. Le quote relative ai singoli esercizi saranno determinate dalla legge finanziaria. (4) 6

Art 2.

Possono beneficiare degli interventi del fondo di cui all'articolo precedente i seguenti soggetti:

  1. imprese industriali;

  2. consorzi tra le imprese industriali;

  3. enti pubblici economici che svolgono attivita' produttiva;

  4. societa' di ricerca costituite con i mezzi del fondo tra i soggetti delle lettere a), b), c) ed e), nonche' tra le societa' finanziarie di controllo e di gestione di imprese industriali;

  5. centri di ricerca industriale con personalita' giuridica autonoma, promossi dai soggetti di cui alle lettere a), b) e c), nonche' dalle societa' finanziarie di controllo e di gestione di imprese industriali;

  6. consorzi tra imprese industriali ed enti pubblici.

Il fondo di cui all'articolo precedente finanzia i seguenti tipi di attivita':

1) progetti di ricerca applicata definiti autonomamente e realizzati dai soggetti di cui al precedente primo comma;

2) programmi nazionali di ricerca finalizzati allo sviluppo di tecnologie fortemente innovative e strategiche suscettibili di traduzione industriale nel medio periodo;

3) le iniziative per il trasferimento alle piccole e medie imprese delle conoscenze e delle innovazioni tecnologiche nazionali;

4) i contratti di ricerca che pubbliche amministrazioni, anche regionali, propongono per la realizzazione da parte dei soggetti di cui al precedente primo comma.

La partecipazione degli enti scientifici di ricerca e sperimentazione ai consorzi di cui alla lettera f) del precedente primo comma e' deliberata dall'ente pubblico di ricerca ed approvata dal Ministro vigilante sentito il parere del Ministro del tesoro e del Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica.

Art 2.

Possono beneficiare degli interventi del fondo di cui all'articolo precedente i seguenti soggetti:

  1. imprese industriali;

  2. consorzi tra le imprese industriali;

  3. enti pubblici economici che svolgono attivita' produttiva;

  4. societa' di ricerca costituite con i mezzi del fondo tra i soggetti delle lettere a), b), c) ed e), nonche' tra le societa' finanziarie di controllo e di gestione di imprese industriali;

  5. centri di ricerca industriale con personalita' giuridica autonoma, promossi dai soggetti di cui alle lettere a), b) e c), nonche' dalle societa' finanziarie di controllo e di gestione di imprese industriali;

  6. consorzi tra imprese industriali ed enti pubblici.

g) istituti ed enti pubblici di ricerca a carattere regionale.

Il fondo di cui all'articolo precedente finanzia i seguenti tipi di attivita':

1) progetti di ricerca applicata definiti autonomamente e realizzati dai soggetti di cui al precedente primo comma;

2) programmi nazionali di ricerca finalizzati allo sviluppo di tecnologie fortemente innovative e strategiche suscettibili di traduzione industriale nel medio periodo;

3) le iniziative per il trasferimento alle piccole e medie imprese delle conoscenze e delle innovazioni tecnologiche nazionali;

4) i contratti di ricerca che pubbliche amministrazioni, anche regionali, propongono per la realizzazione da parte dei soggetti di cui al precedente primo comma.

La partecipazione degli enti scientifici di ricerca e sperimentazione ai consorzi di cui alla lettera f) del precedente primo comma e' deliberata dall'ente pubblico di ricerca ed approvata dal Ministro vigilante sentito il parere del Ministro del tesoro e del Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica.

Art 2.

Possono beneficiare degli interventi del fondo di cui all'articolo precedente i seguenti soggetti:

  1. imprese industriali;

  2. consorzi tra le imprese industriali;

  3. enti pubblici economici che svolgono attivita' produttiva;

  4. societa' di ricerca costituite con i mezzi del fondo tra i soggetti delle lettere a), b), c) ed e), nonche' tra le societa' finanziarie di controllo e di gestione di imprese industriali;

  5. centri di ricerca industriale con personalita' giuridica autonoma, promossi dai soggetti di cui alle lettere a), b) e c), nonche' dalle societa' finanziarie di controllo e di gestione di imprese industriali;

  6. consorzi tra imprese industriali ed enti pubblici.

  7. istituti ed enti pubblici di ricerca a carattere regionale.

g-bis) imprese artigiane, di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443.

Il fondo di cui all'articolo precedente finanzia i seguenti tipi di attivita':

1) progetti di ricerca applicata definiti autonomamente e realizzati dai soggetti di cui al precedente primo comma;

2) programmi nazionali di ricerca finalizzati allo sviluppo di tecnologie fortemente innovative e strategiche suscettibili di traduzione industriale nel medio periodo;

3) le iniziative per il trasferimento alle piccole e medie imprese delle conoscenze e delle innovazioni tecnologiche nazionali;

4) i contratti di ricerca che pubbliche amministrazioni, anche regionali, propongono per la realizzazione da parte dei soggetti di cui al precedente primo comma.

La partecipazione degli enti scientifici di ricerca e sperimentazione ai consorzi di cui alla lettera f) del precedente primo comma e' deliberata dall'ente pubblico di ricerca ed approvata dal Ministro vigilante sentito il parere del Ministro del tesoro e del Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica.

Art 2.

Possono beneficiare degli interventi del fondo di cui all'articolo precedente i seguenti soggetti:

  1. imprese industriali;

  2. consorzi tra le imprese industriali;

  3. enti pubblici economici che svolgono attivita' produttiva;

  4. societa' di ricerca costituite con i mezzi del fondo tra i soggetti delle lettere a), b), c) ed e), nonche' tra le societa' finanziarie di controllo e di gestione di imprese industriali;

  5. centri di ricerca industriale con personalita' giuridica autonoma, promossi dai soggetti di cui alle lettere a), b) e c), nonche' dalle societa' finanziarie di controllo e di gestione di imprese industriali;

  6. consorzi tra imprese industriali ed enti pubblici.

  7. istituti ed enti pubblici di ricerca a carattere regionale.

g-bis) imprese artigiane, di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443.

Il fondo di cui all'articolo precedente finanzia i seguenti tipi di attivita':

1) progetti di ricerca applicata definiti autonomamente e realizzati dai soggetti di cui al precedente primo comma;

2) programmi nazionali di ricerca finalizzati allo sviluppo di tecnologie fortemente innovative e strategiche suscettibili di traduzione industriale nel medio periodo;

3) le iniziative per il trasferimento alle piccole e medie imprese delle conoscenze e delle innovazioni tecnologiche...

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