E' autorizzato il conferimento, a carico del bilancio dello Stato, della somma di lire 1.700 miliardi nel biennio 1982-83 al "Fondo speciale per la ricerca applicata" istituito con l'articolo 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089. Le quote relative ai singoli esercizi saranno determinate dalla legge finanziaria.
LEGGE 17 febbraio 1982, n. 46 - Interventi per i settori dell'economia di rilevanza nazionale
Coming into Force | 14 Marzo 1982 |
Published date | 27 Febbraio 1982 |
ELI | http://www.normattiva.it/eli/id/1982/02/27/082U0046/CONSOLIDATED/20121019 |
Enactment Date | 17 Febbraio 1982 |
Official Gazette Publication | GU n.57 del 27-02-1982 |
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:
E' autorizzato il conferimento, a carico del bilancio dello Stato, della somma di lire 1.700 miliardi nel biennio 1982-83 al "Fondo speciale per la ricerca applicata" istituito con l'articolo 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089. Le quote relative ai singoli esercizi saranno determinate dalla legge finanziaria. 4
E' autorizzato il conferimento, a carico del bilancio dello Stato, della somma di lire 1.700 miliardi nel biennio 1982-83 al "Fondo speciale per la ricerca applicata" istituito con l'articolo 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089. Le quote relative ai singoli esercizi saranno determinate dalla legge finanziaria. (4) 6
Possono beneficiare degli interventi del fondo di cui all'articolo precedente i seguenti soggetti:
imprese industriali;
consorzi tra le imprese industriali;
enti pubblici economici che svolgono attivita' produttiva;
societa' di ricerca costituite con i mezzi del fondo tra i soggetti delle lettere a), b), c) ed e), nonche' tra le societa' finanziarie di controllo e di gestione di imprese industriali;
centri di ricerca industriale con personalita' giuridica autonoma, promossi dai soggetti di cui alle lettere a), b) e c), nonche' dalle societa' finanziarie di controllo e di gestione di imprese industriali;
consorzi tra imprese industriali ed enti pubblici.
Il fondo di cui all'articolo precedente finanzia i seguenti tipi di attivita':
1) progetti di ricerca applicata definiti autonomamente e realizzati dai soggetti di cui al precedente primo comma;
2) programmi nazionali di ricerca finalizzati allo sviluppo di tecnologie fortemente innovative e strategiche suscettibili di traduzione industriale nel medio periodo;
3) le iniziative per il trasferimento alle piccole e medie imprese delle conoscenze e delle innovazioni tecnologiche nazionali;
4) i contratti di ricerca che pubbliche amministrazioni, anche regionali, propongono per la realizzazione da parte dei soggetti di cui al precedente primo comma.
La partecipazione degli enti scientifici di ricerca e sperimentazione ai consorzi di cui alla lettera f) del precedente primo comma e' deliberata dall'ente pubblico di ricerca ed approvata dal Ministro vigilante sentito il parere del Ministro del tesoro e del Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica.
Possono beneficiare degli interventi del fondo di cui all'articolo precedente i seguenti soggetti:
imprese industriali;
consorzi tra le imprese industriali;
enti pubblici economici che svolgono attivita' produttiva;
societa' di ricerca costituite con i mezzi del fondo tra i soggetti delle lettere a), b), c) ed e), nonche' tra le societa' finanziarie di controllo e di gestione di imprese industriali;
centri di ricerca industriale con personalita' giuridica autonoma, promossi dai soggetti di cui alle lettere a), b) e c), nonche' dalle societa' finanziarie di controllo e di gestione di imprese industriali;
consorzi tra imprese industriali ed enti pubblici.
g) istituti ed enti pubblici di ricerca a carattere regionale.
Il fondo di cui all'articolo precedente finanzia i seguenti tipi di attivita':
1) progetti di ricerca applicata definiti autonomamente e realizzati dai soggetti di cui al precedente primo comma;
2) programmi nazionali di ricerca finalizzati allo sviluppo di tecnologie fortemente innovative e strategiche suscettibili di traduzione industriale nel medio periodo;
3) le iniziative per il trasferimento alle piccole e medie imprese delle conoscenze e delle innovazioni tecnologiche nazionali;
4) i contratti di ricerca che pubbliche amministrazioni, anche regionali, propongono per la realizzazione da parte dei soggetti di cui al precedente primo comma.
La partecipazione degli enti scientifici di ricerca e sperimentazione ai consorzi di cui alla lettera f) del precedente primo comma e' deliberata dall'ente pubblico di ricerca ed approvata dal Ministro vigilante sentito il parere del Ministro del tesoro e del Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica.
Possono beneficiare degli interventi del fondo di cui all'articolo precedente i seguenti soggetti:
imprese industriali;
consorzi tra le imprese industriali;
enti pubblici economici che svolgono attivita' produttiva;
societa' di ricerca costituite con i mezzi del fondo tra i soggetti delle lettere a), b), c) ed e), nonche' tra le societa' finanziarie di controllo e di gestione di imprese industriali;
centri di ricerca industriale con personalita' giuridica autonoma, promossi dai soggetti di cui alle lettere a), b) e c), nonche' dalle societa' finanziarie di controllo e di gestione di imprese industriali;
consorzi tra imprese industriali ed enti pubblici.
istituti ed enti pubblici di ricerca a carattere regionale.
g-bis) imprese artigiane, di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443.
Il fondo di cui all'articolo precedente finanzia i seguenti tipi di attivita':
1) progetti di ricerca applicata definiti autonomamente e realizzati dai soggetti di cui al precedente primo comma;
2) programmi nazionali di ricerca finalizzati allo sviluppo di tecnologie fortemente innovative e strategiche suscettibili di traduzione industriale nel medio periodo;
3) le iniziative per il trasferimento alle piccole e medie imprese delle conoscenze e delle innovazioni tecnologiche nazionali;
4) i contratti di ricerca che pubbliche amministrazioni, anche regionali, propongono per la realizzazione da parte dei soggetti di cui al precedente primo comma.
La partecipazione degli enti scientifici di ricerca e sperimentazione ai consorzi di cui alla lettera f) del precedente primo comma e' deliberata dall'ente pubblico di ricerca ed approvata dal Ministro vigilante sentito il parere del Ministro del tesoro e del Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica.
Possono beneficiare degli interventi del fondo di cui all'articolo precedente i seguenti soggetti:
imprese industriali;
consorzi tra le imprese industriali;
enti pubblici economici che svolgono attivita' produttiva;
societa' di ricerca costituite con i mezzi del fondo tra i soggetti delle lettere a), b), c) ed e), nonche' tra le societa' finanziarie di controllo e di gestione di imprese industriali;
centri di ricerca industriale con personalita' giuridica autonoma, promossi dai soggetti di cui alle lettere a), b) e c), nonche' dalle societa' finanziarie di controllo e di gestione di imprese industriali;
consorzi tra imprese industriali ed enti pubblici.
istituti ed enti pubblici di ricerca a carattere regionale.
g-bis) imprese artigiane, di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443.
Il fondo di cui all'articolo precedente finanzia i seguenti tipi di attivita':
1) progetti di ricerca applicata definiti autonomamente e realizzati dai soggetti di cui al precedente primo comma;
2) programmi nazionali di ricerca finalizzati allo sviluppo di tecnologie fortemente innovative e strategiche suscettibili di traduzione industriale nel medio periodo;
3) le iniziative per il trasferimento alle piccole e medie imprese delle conoscenze e delle innovazioni tecnologiche...
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