DECRETO LEGISLATIVO 27 luglio 1999, n. 297 - Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilita' dei ricercatori

Coming into Force11 Settembre 1999
Published date27 Agosto 1999
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1999/08/27/099G0374/CONSOLIDATED/20120626
Enactment Date27 Luglio 1999
Official Gazette PublicationGU n.201 del 27-08-1999
Titolo I
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, ed in particolare l'articolo 11, comma 1, lettera d), e l'articolo 18, comma 1, lettere c), d) ed f);

Visto l'articolo 1, comma 12, della legge 16 giugno 1998, n. 191;

Vista la legge 7 agosto 1997, n. 266;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123;

Visto il decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottato nella riunione del 7 maggio 1999;

Visto il parere espresso dalla commissione parlamentare di cui all'articolo 5 della citata legge 15 marzo 1997, n. 59;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 23 luglio 1999;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica; Emana il seguente decreto legislativo: Art. 1. Campo di applicazione

  1. Al fine di rafforzare la competitivita' tecnologica dei settori produttivi e di accrescere la quota di produzione e di occupazione di alta qualificazione, nel quadro del programma nazionale per la ricerca (PNR) di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, ove adottato, dei programmi dell'Unione europea e degli obiettivi di cui all'articolo 2 della legge 7 agosto 1997, n. 266, il presente titolo, nel rispetto della normativa comunitaria vigente in materia di aiuti di Stato per la ricerca e lo sviluppo e per quanto di competenza del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica (MURST), disciplina gli interventi di sostegno alla ricerca industriale, alla connessa formazione e alla diffusione delle tecnologie derivanti dalle medesime attivita'.

  2. Per ricerca industriale e sviluppo precompetitivo si intendono le attivita' cosi' definite dalla disciplina comunitaria vigente in materia di aiuti di Stato alla ricerca e sviluppo. Ai fini dell'ammissione agli interventi di sostegno di cui al presente titolo, la ricerca industriale puo' prevedere anche attivita' non preponderanti di sviluppo precompetitivo per la validazione dei risultati.

  3. Ai sensi del presente titolo si intendono:

  1. per imprese, i soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e b);

  2. per centri di ricerca, i soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c);

  3. per soggetti industriali, quelli di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a), b) e c);

  4. per soggetti assimilati, quelli di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d);

  5. per soggetti assimilati in fase d'avvio, quelli di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e);

  6. per soggetti associati, quelli di cui all'articolo 2, comma 2;

  7. per aree depresse del paese, quelle di cui agli obiettivi 1, 2 e 5 b), di cui al regolamento (CEE) 2052/88 del consiglio del 24 giugno 1988, relativo ai fondi strutturali dell'Unione europea e successive modificazioni, nonche' le zone ammesse a deroga ai sensi dell'articolo 92.3, lettere a) e c), del Trattato di Roma;

  8. per CIVR, il comitato di indirizzo per la valutazione della ricerca, di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204.

Art 2.

Soggetti ammissibili

  1. Sono soggetti ammissibili agli interventi di cui al presente titolo:

    1. le imprese che esercitano le attivita' di cui all'articolo 2195 del codice civile, numeri 1) e 3);

    2. le imprese artigiane di produzione di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443;

    3. i centri di ricerca con personalita' giuridica autonoma promossi dai soggetti di cui alle lettere a) e b);

    4. societa', consorzi e societa' consortili comunque costituite, con partecipazione in ogni caso superiore al 50 per cento, ovvero al 30 per cento se hanno sede in aree depresse, da imprese e centri di ricerca di cui alle lettere a), b) e c), nonche' eventualmente da altri soggetti tra: universita', enti di ricerca, ENEA, ASI, societa' di assicurazione, banche iscritte all'albo di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, intermediari finanziari iscritti nell'elenco generale di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, fondi mobiliari chiusi istituiti con legge 14 agosto 1993, n. 344, societa' finanziarie per l'innovazione e lo sviluppo istituite con l'articolo 2 della legge 31 luglio 1991, n. 317, fondi mobiliari chiusi di cui all'articolo 37 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, intermediari finanziari iscritti all'albo di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385;

    5. societa' di recente costituzione ovvero da costituire, finalizzate all'utilizzazione industriale dei risultati della ricerca, per le attivita' di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), numero 1, con la partecipazione azionaria o il concorso, o comunque con il relativo impegno di tutti o alcuni tra i seguenti soggetti:

      1) professori e ricercatori universitari, personale di ricerca dipendente da enti di ricerca, ENEA e ASI, nonche' dottorandi di ricerca e titolari di assegni di ricerca di cui all'articolo 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, sulla base di regolamenti delle universita' e degli enti di appartenenza, che ne disciplinino la procedura autorizzativa e il collocamento in aspettativa ovvero il mantenimento in servizio o nel corso di studio, nonche' le questioni relative ai diritti di proprieta' intellettuale e che definiscano le limitazioni volte a prevenire i conflitti di interesse con le societa' costituite o da costituire;

      2) soggetti di cui alle lettere a), b), c), d) e f);

      3) societa' di assicurazione, banche iscritte all'albo di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, intermediari finanziari iscritti nell'elenco generale di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, fondi mobiliari chiusi istituiti con legge 14 agosto 1993, n. 344, societa' finanziarie per l'innovazione e lo sviluppo istituite con l'articolo 2 della legge n. 317 del 31 luglio 1991, fondi mobiliari chiusi di cui all'articolo 37 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, intermediari finanziari iscritti all'albo di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385;

    6. universita', enti di ricerca, ENEA ed ASI per i casi di cui alle lettere d) ed e) e al comma 2, nonche' per le attivita' di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c), numero 2.

  2. I soggetti industriali possono presentare i progetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), numeri 1, 2 e 3, nonche' comma 1, lettera d), numero 2, anche congiuntamente con universita', enti di ricerca, ENEA ed ASI. Nel caso di progetti relativi ad attivita' svolte nelle aree depresse del paese, la partecipazione finanziaria dei soggetti industriali non puo' essere inferiore al 30 per cento dell'impegno finanziario previsto. Per progetti relativi ad attivita' svolte nelle restanti aree del paese la predetta percentuale non puo' essere inferiore al 51 per cento.

  3. I soggetti di cui al comma 1 accedono agli interventi di cui al presente titolo esclusivamente se hanno stabile organizzazione sul territorio nazionale.

Art 2.

Soggetti ammissibili

  1. Sono soggetti ammissibili agli interventi di cui al presente titolo:

    1. le imprese che esercitano le attivita' di cui all'articolo 2195 del codice civile, numeri 1) e 3);

    2. le imprese artigiane di produzione di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443;

    3. i centri di ricerca con personalita' giuridica autonoma promossi dai soggetti di cui alle lettere a) e b);

    4. societa', consorzi e societa' consortili comunque costituite, con partecipazione in ogni caso superiore al 50 per cento, ovvero al 30 per cento se hanno sede in aree depresse, da imprese e centri di ricerca di cui alle lettere a), b) e c), nonche' eventualmente da altri soggetti tra: universita', enti di ricerca, ENEA, ASI, societa' di assicurazione, banche iscritte all'albo di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, intermediari finanziari iscritti nell'elenco generale di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, fondi mobiliari chiusi istituiti con legge 14 agosto 1993, n. 344, societa' finanziarie per l'innovazione e lo sviluppo istituite con l'articolo 2 della legge 31 luglio 1991, n. 317, fondi mobiliari chiusi di cui all'articolo 37 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, intermediari finanziari iscritti all'albo di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385;

    5. societa' di recente costituzione ovvero da costituire, finalizzate all'utilizzazione industriale dei risultati della ricerca, per le attivita' di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), numero 1, con la partecipazione azionaria o il concorso, o comunque con il relativo impegno di tutti o alcuni tra i seguenti soggetti:

      1) professori e ricercatori universitari, personale di ricerca dipendente da enti di ricerca, ENEA e ASI, nonche' dottorandi di ricerca e titolari di assegni di ricerca di cui all'articolo 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, sulla base di regolamenti delle universita' e degli enti di appartenenza, che ne disciplinino la procedura autorizzativa e il collocamento in aspettativa ovvero il mantenimento in servizio o nel corso di studio, nonche' le questioni relative ai diritti di proprieta' intellettuale e che definiscano le limitazioni volte a prevenire i conflitti di interesse con le societa' costituite o da costituire;

      2) soggetti di cui alle lettere a), b), c), d) e f);

      3) societa' di assicurazione, banche iscritte all'albo di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, intermediari finanziari iscritti nell'elenco generale di cui...

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