LEGGE 26 settembre 1981, n. 537 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, concernente norme per il contenimento della spesa previdenziale e l'adeguamento delle contribuzioni

Coming into Force29 Settembre 1981
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1981/09/28/081U0537/ORIGINAL
Published date28 Settembre 1981
Enactment Date26 Settembre 1981
Official Gazette PublicationGU n.266 del 28-09-1981
Articoli
Art 1.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Articolo unico

E' convertito in legge il decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, recante norme per il contenimento della spesa previdenziale e l'adeguamento delle contribuzioni, con le seguenti modificazioni:

All'articolo 1, al terzo comma, le parole: "13 marzo 1956" sono sostituite dalle seguenti: "13 marzo 1958".

All'articolo 2, sono soppressi l'ottavo ed il nono comma.

L'articolo 3 e' soppresso.

L'articolo 5 e' soppresso.

L'articolo 8 e' soppresso.

All'articolo 12:

al primo comma, numero 1, lettera b), sono soppresse le parole: "di cui lo 0,02 a carico del lavoratore";

dopo il quarto comma, e' aggiunto il seguente:

"Per il primo anno di applicazione del presente decreto, il termine di cui al comma precedente e' posticipato al 10 gennaio 1982";

sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

"Il contributo dovuto globalmente dagli iscritti alle casse di previdenza dei liberi professionisti anche per l'assistenza sanitaria che sia stata gestita direttamente dalle casse medesime e' ridotto, in via definitiva, con decorrenza dal 1 gennaio 1981, nella misura percentuale determinata con decreto del Ministro del tesoro di concerto con il Ministro della sanita' e con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, da emanarsi entro il termine di tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

La percentuale di cui al comma precedente deve dar luogo ad una riduzione complessiva del contributo dovuto per l'anno 1981 dagli iscritti alla rispettiva cassa pari all'importo totale dei contributi dovuti dagli iscritti stessi ai sensi del sesto e settimo comma del presente articolo.

Ciascuna cassa fornisce al Ministero del tesoro, entro il termine di tre mesi dalla entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i dati necessari per la determinazione della percentuale di cui all'ottavo ed al nono comma. A tale fine ciascun iscritto deve comunicare alla rispettiva cassa, con dichiarazione resa ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, entro due mesi dalla entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il proprio reddito derivante dalla attivita' professionale assoggettato ai fini dell'IRPEF e relativo all'anno 1980".

All'articolo 13:

dopo il primo comma, sono aggiunti i seguenti:

"Per il...

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