DECRETO-LEGGE 29 luglio 1981, n. 402 - Contenimento della spesa previdenziale e adeguamento delle contribuzioni

Coming into Force30 Luglio 1981
Enactment Date29 Luglio 1981
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1981/07/30/081U0402/CONSOLIDATED/20071229
Published date30 Luglio 1981
Official Gazette PublicationGU n.208 del 30-07-1981
Articoli

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la necessita' e l'urgenza di adottare misure per il contenimento della spesa previdenziale e l'adeguamento delle contribuzioni;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 luglio 1981;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro; EMANA il seguente decreto:

Art 1.

Minimale di retribuzione ai fini contributivi

A decorrere dal periodo di paga in corso al 31 maggio 1981 i limiti minimi di retribuzione giornaliera, ivi compresa la misura giornaliera dei salari medi convenzionali, sono stabiliti, per tutte le contribuzioni dovute in materia di previdenza ed assistenza sociale, nelle misure risultanti dalle tabelle A e B allegate al presente decreto.

I limiti minimi di retribuzione di cui al comma precedente sono aumentati ogni anno, a partire dal 1982, nella stessa misura percentuale delle variazioni delle pensioni che si verificano in applicazione dell'art. 19 della legge 30 aprile 1969, n. 153, con arrotondamento alle 10 lire per eccesso, e sono soggetti a revisione triennale da effettuarsi con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale in riferimento ai minimi previsti dai contratti collettivi nazionale di categoria raggruppati per settori omogenei. La prima revisione triennale ha effetto dal 1 gennaio 1984.

Con la stessa decorrenza di cui al primo comma, il limite minimo di retribuzione giornaliera per i lavoratori soci di societa' e di enti cooperativi, anche di fatto, e loro organismi associati soggetti alle norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 602, per i pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne di cui alla legge 13 marzo 1956, n. 250, e per i lavoratori a domicilio, e' stabilito, per tutte le contribuzioni dovute in materia di previdenza ed assistenza sociale, in L. 10.000.

L'ammontare del limite minimo di retribuzione di cui al comma precedente varia nella stessa misura percentuale e con la stessa decorrenza delle variazioni delle pensioni che si verificano in applicazione dell'art. 19 della legge 30 aprile 1969, n. 153, con arrotondamento alle 10 lire per eccesso.

Il presente articolo non si applica ai contributi dovuti per gli addetti ai servizi domestici e familiari ed ai contributi dovuti per la prosecuzione volontaria dell'assicurazione generale obbligatoria.

Con effetto dal 1 gennaio 1981 le tabelle A, B e C allegate al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, sono sostituite dalle tabelle C, D ed E allegate al presente decreto.

Art 1.

Minimale di retribuzione ai fini contributivi

A decorrere dal periodo di paga in corso al 31 maggio 1981 i limiti minimi di retribuzione giornaliera, ivi compresa la misura giornaliera dei salari medi convenzionali, sono stabiliti, per tutte le contribuzioni dovute in materia di previdenza ed assistenza sociale, nelle misure risultanti dalle tabelle A e B allegate al presente decreto.

I limiti minimi di retribuzione di cui al comma precedente sono aumentati ogni anno, a partire dal 1982, nella stessa misura percentuale delle variazioni delle pensioni che si verificano in applicazione dell'art. 19 della legge 30 aprile 1969, n. 153, con arrotondamento alle 10 lire per eccesso, e sono soggetti a revisione triennale da effettuarsi con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale in riferimento ai minimi previsti dai contratti collettivi nazionale di categoria raggruppati per settori omogenei. La prima revisione triennale ha effetto dal 1 gennaio 1984.

Con la stessa decorrenza di cui al primo comma, il limite minimo di retribuzione giornaliera per i lavoratori soci di societa' e di enti cooperativi, anche di fatto, e loro organismi associati soggetti alle norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 602, per i pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250, e per i lavoratori a domicilio, e' stabilito, per tutte le contribuzioni dovute in materia di previdenza ed assistenza sociale, in L. 10.000.

L'ammontare del limite minimo di retribuzione di cui al comma precedente varia nella stessa misura percentuale e con la stessa decorrenza delle variazioni delle pensioni che si verificano in applicazione dell'art. 19 della legge 30 aprile 1969, n. 153, con arrotondamento alle 10 lire per eccesso.

Il presente articolo non si applica ai contributi dovuti per gli addetti ai servizi domestici e familiari ed ai contributi dovuti per la prosecuzione volontaria dell'assicurazione generale obbligatoria.

Con effetto dal 1 gennaio 1981 le tabelle A, B e C allegate al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, sono sostituite dalle tabelle C, D ed E allegate al presente decreto.

Art 2.

Calcolo dei contributi volontari.Requisiti per l'ammissione alla prosecuzione volontaria dell'assicurazione per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti.

A decorrere dal 1 aprile 1981 l'importo minimo della retribuzione settimanale sulla quale sono commisurati i contributi volontari non puo' essere inferiore a quello della retribuzione media della decima classe di retribuzione di cui alla tabella F relativa alla contribuzione volontaria, allegata al presente decreto.

L'importo del contributo volontario minimo dovuto da tutte le categorie di prosecutori volontari dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti e delle gestioni speciali per i lavoratori autonomi non puo' essere inferiore a quello stabilito, con i criteri di cui al precedente comma, per i lavoratori dipendenti comuni. Per le categorie tenute al versamento di contributi volontari mensili tale importo e' ragguagliato a mese.

Con decorrenza dal 1 aprile 1981 le aliquote a percentuale dei contributi volontari dovuti dai lavoratori gia' occupati alle dipendenze di terzi si applicano alle retribuzioni medie settimanali delle singole classi di retribuzioni di cui alla tabella F relativa alla contribuzione volontaria, allegata al presente decreto.

Gli assicurati autorizzati alla prosecuzione volontaria con decorrenza anteriore al 1 aprile 1981 sono inseriti nella classe di retribuzione della tabella di cui al comma precedente, recante lo stesso numero d'ordine della tabella precedentemente in vigore. Gli assicurati, ai quali e' stata assegnata anteriormente alla data predetta l'ultima classe di contribuzione, hanno facolta' di richiedere, con effetto dal 1 aprile 1981 ed entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'assegnazione della classe piu' elevata eventualmente loro spettante sulla base della tabella di cui al precedente comma, determinata ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1432.

A decorrere dall'anno 1982 e con effetto dal 1 gennaio di ciascun anno le retribuzioni di cui al terzo comma sono aumentate nella stessa misura percentuale delle variazioni delle pensioni che si verificano in applicazione dell'art. 19 della legge 30 aprile 1969, n. 153, entro il limite massimo di retribuzione pensionabile vigente nel periodo cui si riferisce il versamento.

Ai fini del calcolo della retribuzione pensionabile e' presa in considerazione la retribuzione media corrispondente alla classe di contribuzione assegnata, in vigore negli anni in cui risulta versata la contribuzione.

E' abrogato il secondo comma dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1432.

Il terzo comma dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1432, e' sostituito dai seguenti:

"L'autorizzazione viene concessa se nel quinquennio precedente la domanda l'assicurato puo' far valere, nell'assicurazione nella quale chiede di effettuare i versamenti volontari, uno dei seguenti requisiti di effettiva contribuzione;

36 contributi mensili;

156 contributi settimanali;

279 contributi giornalieri agricoli, per gli uomini;

186 contributi giornalieri agricoli, per le donne e i giovani;

65 contributi settimanali per i lavoratori addetti esclusivamente alle lavorazioni di cui all'art. 40, n. 9, del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, o esclusivamente alle lavorazioni soggette a disoccupazione stagionale e ai periodi di sosta di cui all'art. 76 dello stesso regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827.

I requisiti di contribuzione di cui al precedente comma sono ridotti di due terzi per coloro che presentino domanda di prosecuzione volontaria entro il 31 maggio 1982 e di un terzo per coloro che presentino la domanda nel periodo dal 1 giugno 1982 al 31 maggio 1983".

L'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1432, e' abrogato.

Art 2.

Calcolo dei contributi volontari.Requisiti per l'ammissione alla prosecuzione volontaria dell'assicurazione per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti.

A decorrere dal 1 aprile 1981 l'importo minimo della retribuzione settimanale sulla quale sono commisurati i contributi volontari non puo' essere inferiore a quello della retribuzione media della decima classe di retribuzione di cui alla tabella F relativa alla contribuzione volontaria, allegata al presente decreto.

L'importo del contributo volontario minimo dovuto da tutte le categorie di prosecutori volontari dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti e delle gestioni speciali per i lavoratori autonomi non puo' essere inferiore a...

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