IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Vista la legge 30 aprile 1969, n. 153, e in particolare l'art. 28 della legge medesima;
Udito il parere delle organizzazioni sindacali interessate;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per il tesoro;
Decreta;
Art
1.
Ai lavoratori soci di societa' cooperative di lavoro, disciplinate dagli articoli 2511 e seguenti del codice civile e dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, le quali svolgono le attivita' indicate nell'allegato elenco ed ai lavoratori soci di organismi di fatto, esercenti le medesime attivita', costituiti per il conseguimento degli scopi mutualistici propri delle societa' cooperative, le seguenti forme di previdenza ed assistenza sociale si applicano secondo le norme, entro i limiti e le modalita' stabiliti dalle disposizioni legislative che regolano dette forme, nonche' secondo quanto disposto nei successivi articoli:
assicurazione per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti, assicurazione contro la tubercolosi, assegni familiari, gestiti dall'istituto nazionale della previdenza sociale;
assicurazione contro le malattie e per la tutela delle lavoratrici madri, gestita dall'istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie;
assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, gestita dall'istituto nazionale contro gli infortuni sul lavoro;
assistenza dell'ente nazionale assistenza orfani lavoratori italiani;
provvidenze della gestione case per lavoratori.
L'allegato elenco di attivita' lavorative potra' essere modificato con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sentite le organizzazioni sindacali interessate.
Art
1.
Ai lavoratori soci di societa' cooperative di lavoro, disciplinate dagli articoli 2511 e seguenti del codice civile e dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, le quali svolgono le attivita' indicate nell'allegato elenco ed ai lavoratori soci di organismi di fatto, esercenti le medesime attivita', costituiti per il conseguimento degli scopi mutualistici propri delle societa' cooperative, le seguenti forme di previdenza ed assistenza sociale si applicano secondo le norme, entro i limiti e le modalita' stabiliti dalle disposizioni legislative che regolano dette forme, nonche' secondo quanto disposto nei successivi articoli:
assicurazione per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti, assicurazione contro la tubercolosi, assegni familiari, gestiti dall'istituto nazionale della previdenza sociale;
assicurazione contro le malattie e per la tutela delle lavoratrici madri, gestita dall'istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie;
assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, gestita dall'istituto nazionale contro gli infortuni sul lavoro;
assistenza dell'ente nazionale assistenza orfani lavoratori italiani;
provvidenze della gestione case per lavoratori ;
Assicurazione sociale per l'impiego.
L'allegato elenco di attivita' lavorative potra' essere modificato con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sentite le organizzazioni sindacali interessate.
Art
2.
Ai fini del presente decreto si...