LEGGE 30 aprile 1969, n. 153 - Revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale

Coming into Force01 Maggio 1969
Published date30 Aprile 1969
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1969/04/30/069U0153/CONSOLIDATED/20080625
Enactment Date30 Aprile 1969
Official Gazette PublicationGU n.111 del 30-04-1969 - Suppl. Ordinario
Assunzione dell'onere delle pensioni sociali

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art 1.

A decorrere dal 1 gennaio 1976 lo Stato assume a suo completo carico l'onere della pensione sociale di cui all'art. 1 della legge 21 luglio 1965, n. 903, e di quella istituita con l'art. 26 della presente legge.

Finanziamento del fondo sociale
Art 2.

L'apporto dello Stato previsto per l'anno 1969 in complessive lire 454,6 miliardi dall'art. 3 lettera a) della legge 21 luglio 1965, n. 903, dall'art. 15 della legge 22 luglio 1966, n. 613, dall'art. 22 lettera b) della legge 27 luglio 1967, n. 658, e dall'art. 3 della legge 18 marzo 1968, n. 238, viene elevato per l'anno medesimo a complessive lire 904 miliardi.

Per gli anni dal 1970 al 1975 - in aggiunta all'apporto di complessive lire 474,6 miliardi previsto per l'anno 1970 dalle disposizioni indicate al primo comma, che resta confermato nello stesso importo per ciascuno degli anni successivi fino al 1975 - e'

autorizzato l'ulteriore apporto di complessive lire 2.859,4

miliardi. Gli apporti di cui ai commi precedenti sono attribuiti al fondo sociale, alle gestioni speciali per l'assicurazione invalidita' e vecchiaia dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni, degli artigiani e degli esercenti attivita' commerciali come dall'allegata tabella A.

Art 2.

L'apporto dello Stato previsto per l'anno 1969 in complessive lire 454,6 miliardi dall'art. 3 lettera a) della legge 21 luglio 1965, n. 903, dall'art. 15 della legge 22 luglio 1966, n. 613, dall'art. 22 lettera b) della legge 27 luglio 1967, n. 658, e dall'art. 3 della legge 18 marzo 1968, n. 238, viene elevato per l'anno medesimo a complessive lire 904 miliardi.

Per gli anni dal 1970 al 1975 - in aggiunta all'apporto di complessive lire 474,6 miliardi previsto per l'anno 1970 dalle disposizioni indicate al primo comma, che resta confermato nello stesso importo per ciascuno degli anni successivi fino al 1975 - e' autorizzato l'ulteriore apporto di complessive lire 2.859,4 miliardi.2

Gli apporti di cui ai commi precedenti sono attribuiti al fondo sociale, alle gestioni speciali per l'assicurazione invalidita' e vecchiaia dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni, degli artigiani e degli esercenti attivita' commerciali come dall'allegata tabella A.

Art 2.

L'apporto dello Stato previsto per l'anno 1969 in complessive lire 454,6 miliardi dall'art. 3 lettera a) della legge 21 luglio 1965, n. 903, dall'art. 15 della legge 22 luglio 1966, n. 613, dall'art. 22 lettera b) della legge 27 luglio 1967, n. 658, e dall'art. 3 della legge 18 marzo 1968, n. 238, viene elevato per l'anno medesimo a complessive lire 904 miliardi.

Per gli anni dal 1970 al 1975 - in aggiunta all'apporto di complessive lire 474,6 miliardi previsto per l'anno 1970 dalle disposizioni indicate al primo comma, che resta confermato nello stesso importo per ciascuno degli anni successivi fino al 1975 - e' autorizzato l'ulteriore apporto di complessive lire 2.859,4 miliardi.(2)

Gli apporti di cui ai commi precedenti sono attribuiti al fondo sociale, alle gestioni speciali per l'assicurazione invalidita' e vecchiaia dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni, degli artigiani e degli esercenti attivita' commerciali come dall'allegata tabella A. 5

Art 3.

All'onere di lire 449,4 miliardi relativo all'anno finanziario 1969 si provvede:

quanto a lire 95 miliardi con le maggiori entrate derivanti dal decreto-legge 15 febbraio 1969, n. 10, recante modificazioni al regime fiscale delle benzine speciali diverse dall'acqua ragia minerale, della benzina e del petrolio diverso da quello lampante, nonche' dei gas di petrolio liquefatti per autotrazione;

quanto a lire 354,4 miliardi con un netto ricavo derivante da operazioni finanziarie che il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad effettuare mediante la contrazione di mutui con il Consorzio di credito per le opere pubbliche o con emissioni di buoni poliennali del tesoro o di speciali certificati di credito.

Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

All'onere complessivo di lire 2.859,4 miliardi relativo al periodo 1970-1975 si provvede:

per un importo non inferiore a lire 1.819,4 miliardi con le previste risorse di bilancio, alle quali concorrono anche le maggiori entrate di cui al decreto-legge 15 febbraio 1969, n. 10, nonche' le disponibilita' conseguenti alla cessazione dell'onere di cui all'art. 6 della legge 21 luglio 1965, n. 903;

per un importo non superiore a lire 1.040 miliardi con il ricorso straordinario ad operazioni finanziarie che il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad effettuare in una o piu' soluzioni, mediante mutui da contrarre con il Consorzio di credito per le opere pubbliche o attraverso emissione di buoni poliennali del tesoro, o di speciali certificati di credito.

Art 3.

All'onere di lire 449,4 miliardi relativo all'anno finanziario 1969 si provvede:

quanto a lire 95 miliardi con le maggiori entrate derivanti dal decreto-legge 15 febbraio 1969, n. 10, recante modificazioni al regime fiscale delle benzine speciali diverse dall'acqua ragia minerale, della benzina e del petrolio diverso da quello lampante, nonche' dei gas di petrolio liquefatti per autotrazione;

quanto a lire 354,4 miliardi con un netto ricavo derivante da operazioni finanziarie che il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad effettuare mediante la contrazione di mutui con il Consorzio di credito per le opere pubbliche o con emissioni di buoni poliennali del tesoro o di speciali certificati di credito.

Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

((All'onere complessivo di lire 3.078,4 miliardi relativo al periodo 1970-1975 si provvede:

per un importo non inferiore a lire 1.819,4 miliardi con le previste risorse di bilancio, alle quali concorrono anche le maggiori entrate di cui al decreto-legge 15 febbraio 1969, n. 10, nonche' le disponibilita' conseguenti alla cessazione dell'onere di cui all'art. 6 della legge 21 luglio 1965, n. 903;

per un importo non superiore a lire 1.259 miliardi con ricorso straordinario ad operazioni finanziarie che il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad effettuare in una o piu' soluzioni, mediante mutui da contrarre con il Consorzio di credito per le opere pubbliche o attraverso emissione di buoni poliennali del tesoro o di speciali certificati di credito)).

Art 4.

I mutui con il Consorzio di credito per le opere pubbliche, da ammortizzare in un periodo non superiore a 20 anni, saranno contratti nelle forme, alle condizioni e con le modalita' che verranno stabilite con apposite convenzioni da stipularsi tra il Ministro per il tesoro ed il Consorzio di...

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