IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 77, comma secondo, della Costituzione;
Vista la tariffa per l'applicazione dei dazi doganali, approvata con il decreto del Presidente della Repubblica 26 giugno 1965, n. 723, e successive aggiunte e modificazioni;
Visto il decreto-legge 28 febbraio 1939, n. 334, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739, istitutivo di una imposta di fabbricazione sugli oli minerali e sui prodotti della loro lavorazione, e le successive modificazioni;
Vista la legge 31 dicembre 1962, n. 1852, recante modificazioni al regime fiscale dei prodotti petroliferi;
Visto il decreto-legge 23 ottobre 1964, n. 989, convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 1964, n. 1350, recante modificazioni alla disciplina fiscale dei prodotti petroliferi;
Visto il decreto-legge 9 novembre 1966, n. 913, convertito nella legge 23 dicembre 1966, n. 1140, recante modificazioni al regime fiscale delle benzine speciali diverse dall'acqua ragia minerale, della benzina e del petrolio diverso da quello lampante nonche' dei gas di petrolio liquefatti per autotrazione;
Visto il decreto-legge 2 ottobre 1967, n. 867, convertito, con modificazioni, nella legge 1 dicembre 1967, n. 1098, recante misure per assicurare l'approvvigionamento dei prodotti petroliferi nel particolare momento internazionale;
Visto il decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito, con modificazioni, nella legge 18 marzo 1968, n. 241, concernente ulteriori interventi e provvidenze per la ricostruzione e per la ripresa economica dei comuni della Sicilia colpiti dai terremoti del gennaio 1968;
Ritenuta la straordinaria necessita' e l'urgenza di modificare il regime fiscale delle benzine speciali diverse dall'acqua ragia minerale, della benzina e del petrolio diverso da quello lampante nonche' dei gas di petrolio liquefatti per autotrazione;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con i Ministri per il bilancio e la programmazione economica, per il tesoro, per la difesa, per la grazia e la giustizia, per l'industria il commercio e l'artigianato e per il commercio con l'estero; Decreta: Art. 1.
L'imposta di fabbricazione e la corrispondente sovrimposta di confine sulle benzine speciali diverse dall'acqua ragia minerale, sulla benzina e sul petrolio diverso da quello lampante sono aumentate...