LEGGE 18 marzo 1968, n. 241 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, concernente ulteriori interventi e provvidenze per la ricostruzione e per la ripresa economica dei comuni della Sicilia colpiti dai terremoti del gennaio 1968

Coming into Force29 Marzo 1968
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1968/03/28/068U0241/CONSOLIDATED/20091214
Enactment Date18 Marzo 1968
Published date28 Marzo 1968
Official Gazette PublicationGU n.81 del 28-03-1968
Articoli
Art 1.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Articolo unico.

E' convertito in legge il decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, concernente ulteriori interventi e provvidenze per la ricostruzione e per la ripresa economica dei comuni della Sicilia colpiti dai terremoti del gennaio 1968, con le seguenti modificazioni:

All'articolo 1, il primo comma e' sostituito con il seguente:

Nei comuni delle province di Agrigento, Palermo e Trapani colpiti dai terremoti del gennaio 1968, indicati nei decreti-legge 22 gennaio 1968, n. 12 e 15 febbraio 1968, n. 45, con le modifiche apportate in sede di conversione in legge, e in quegli altri comuni delle stesse province che possono venire determinati con decreti del Ministro per i lavori pubblici di concerto con quelli per l'interno e per il tesoro, da emanarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro per i lavori pubblici e' autorizzato a provvedere:

Alla lettera d) dopo la parola: commerciali, sono aggiunte le altre: ivi comprese le farmacie.

Dopo l'ultimo comma e' aggiunto il seguente:

I comuni indicati ai sensi del presente articolo sono dichiarati, agli effetti dell'art. 7, lettera c), della legge 26 giugno 1965, n. 717, territori caratterizzati da particolare depressione.

L'articolo 2 e' sostituito con il seguente:

L'eventuale appartenenza alla categoria sismica dei comuni indicati ai sensi dell'art. 1 sara' stabilita per ciascun comune, a tutti gli effetti della legge 25 novembre 1962, n. 1684, con decreti del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per l'interno sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Nei comuni di cui all'articolo 1 per gli edifici aventi oltre tre piani e' obbligatoria l'intelaiatura in cemento armato o in acciaio.

All'articolo 3, quarto comma, dopo le parole: ammortizzabili in 35 anni, sono aggiunte le altre: La differenza tra il tasso d'interesse praticato dall'istituto di credito e quello indicato sara' corrisposta dallo Stato direttamente agli istituti di credito interessati in unica soluzione capitalizzata al tasso di interesse legale.

Al quinto comma, la lettera a) e' sostituita con la seguente:

a) al 90 per cento della spesa per i proprietari di una sola unita' immobiliare utilizzata personalmente o da un prossimo congiunto che pur risultando iscritti per l'anno 1967 nei ruoli dell'imposta sui redditi di ricchezza mobile, non risultino iscritti nei ruoli dell'imposta complementare, nonche' per gli alloggi di proprieta' degli enti pubblici di cui all'articolo 16 del testo unico sull'edilizia economica e popolare approvato con regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165, e successive modificazioni e integrazioni;

Al quinto comma, lettera b) sono soppresse le parole: di alloggi di proprieta' degli enti pubblici e delle cooperative edilizie, nonche'.

All'ultimo comma dopo le parole: stesso comune, sono aggiunte le altre: o di altro comune terremotato della Sicilia, e sono soppresse le parole: In tal caso il contributo e' commisurato al solo valore della costruzione.

Dopo l'articolo 3 e' inserito il seguente articolo 3-bis:

I contributi di cui al precedente articolo possono essere concessi anche se i lavori siano stati eseguiti anteriormente all'entrata in vigore della presente legge, finche' il competente ufficio del genio civile abbia accertato l'entita' dei danni arrecati dall'evento sismico e purche' i lavori rispondano alle prescrizioni del presente decreto.

Dopo l'articolo 4 e' inserito il seguente articolo 4-bis:

Le disposizioni di cui agli articoli 3 e 4 del presente decreto si applicano anche a favore dei proprietari di unita' immobiliari appartenenti ad abitati da trasferire per ragioni di sicurezza se anche non colpite dal terremoto.

All'articolo 5, dopo la parola: pubblici, sono aggiunte le altre: che sara' emesso entro 60 giorni dalla entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

All'articolo 6, secondo comma, sono aggiunte le parole: L'erogazione della residua somma sara' corrisposta in base a stati di avanzamento fino all'80 per cento del contributo spettante.

Al quarto comma, le parole: entro sei mesi, sono sostituite con le altre: entro un anno.

All'ultimo comma, le parole: La concessione dei contributi e la corresponsione della residua somma dovuta a seguito della anticipazione eventualmente accordata ai sensi del presente articolo, e' subordinata, sono sostituite con le altre: La concessione del contributo e del saldo dovuto a seguito dei pagamenti gia' corrisposti e' subordinata.

All'art. 7, primo comma, dopo le parole: piu' persone, sono aggiunte le altre: o e' dato in locazione; dopo le parole: di esse, sono aggiunte le altre: e dal locatario rispettivamente; dopo la parola: comproprietario, sono aggiunte le altre: o del proprietario.

Al secondo comma, dopo la parola: comproprietario, sono aggiunte le altre: o il locatario che hanno; dopo la parola: comproprietari, sono aggiunte le altre: o proprietario; dopo le parole: tra i comproprietari, sono aggiunte le altre: e concedenti e locatori.

All'articolo 8, terzo comma, dopo le parole: nonche' ad istituti, sono aggiunte le altre: o enti.

All'articolo 9, secondo comma, dopo le parole: ai comuni, sono aggiunte le altre: ai consorzi di comuni di cui all'articolo 4 della legge regionale siciliana 3 febbraio 1968, n. 1.

All'articolo 10, primo comma, dopo le parole: e' affidata agli Istituti, sono aggiunte le altre: autonomi per le case popolari.

Al terzo comma, e' aggiunto il seguente periodo: I suddetti decreti dovranno prevedere la preferenza di assegnazione alle famiglie numerose e povere ovvero di...

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