DECRETO-LEGGE 2 ottobre 1967, n. 867 - Misure per assicurare l'approvvigionamento dei prodotti petroliferi nell'attuale momento internazionale

Coming into Force05 Ottobre 1967
End of Effective Date21 Dicembre 2008
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1967/10/04/067U0867/CONSOLIDATED/20080625
Published date04 Ottobre 1967
Enactment Date02 Ottobre 1967
Official Gazette PublicationGU n.248 del 04-10-1967
Articoli
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma secondo, e 81, ultimo comma, della Costituzione;

Vista la tariffa dei dazi doganali d'importazione, approvata con il decreto del Presidente della Repubblica 26 giugno 1965, n. 723, e successive aggiunte e modificazioni;

Visto il decreto-legge 23 ottobre 1964, n. 989, convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 1964, n. 1350;

Visto il decreto-legge 9 novembre 1966, n. 913, convertito nella legge 23 dicembre 1966, n. 1140;

Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di adottare speciali provvedimenti per assicurare l'approvvigionamento dei prodotti petroliferi nell'attuale situazione del mercato internazionale;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, di concerto con i Ministri per il tesoro, per le finanze, per il commercio estero, per il bilancio e la programmazione economica; Decreta: Art. 1.

Per le importazioni, effettuate dal 1 luglio al 31 dicembre 1967, di oli minerali greggi naturali di petrolio aventi le caratteristiche indicate nella tabella C), lettera A), punto 1), allegata al decreto-legge 23 ottobre 1964, n. 989, convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 1964, n. 1350, puo' essere concesso un contributo sui maggiori costi sostenuti a causa della particolare situazione degli approvvigionamenti petroliferi.

Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma secondo, e 81, ultimo comma, della Costituzione;

Vista la tariffa dei dazi doganali d'importazione, approvata con il decreto del Presidente della Repubblica 26 giugno 1965, n. 723, e successive aggiunte e modificazioni;

Visto il decreto-legge 23 ottobre 1964, n. 989, convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 1964, n. 1350;

Visto il decreto-legge 9 novembre 1966, n. 913, convertito nella legge 23 dicembre 1966, n. 1140;

Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di adottare speciali provvedimenti per assicurare l'approvvigionamento dei prodotti petroliferi nell'attuale situazione del mercato internazionale;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, di concerto con i Ministri per il tesoro, per le finanze, per il commercio estero, per il bilancio e la programmazione economica; Decreta: Art. 1.

Per le importazioni, effettuate dal 1 luglio al 31 dicembre 1967, di oli minerali greggi naturali di petrolio aventi le caratteristiche indicate nella tabella C), lettera A), punto 1), allegata al decreto-legge 23 ottobre 1964, n. 989, convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 1964, n. 1350, puo' essere concesso un contributo sui maggiori costi sostenuti a causa degli eventi bellici del giugno 1967 in Medio Oriente e delle loro conseguenze sugli approvvigionamenti petroliferi.

Art 2.

Il contributo e' determinato per ciascun mese, a decorrere dal luglio 1967, per ciascuna area di caricazione, con decreto del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, di concerto con il Ministro per il tesoro, sentita la Commissione di cui al successivo art. 7, tenendo conto:

  1. della provenienza degli oli minerali greggi naturali di petrolio;

  2. del maggior fabbisogno di naviglio cisterniero dipendente dai mutamenti di provenienza e dagli aumentati tempi di percorrenza;

  3. delle variazioni delle rate di nolo sul mercato internazionale, rispetto alla situazione delle stesse nel periodo gennaio-maggio 1967;

  4. delle variazioni intervenute all'origine nel prezzo degli oli minerali greggi naturali di petrolio;

  5. del maggior importo dovuto per l'assicurazione e per il diritto per servizi amministrativi, previsto dalla legge 15 giugno 1950, n. 330, relativi ai quantitativi di oli minerali greggi naturali di petrolio importati e nazionalizzati;

  6. della situazione del mercato interno petrolifero.

Le modalita' per l'applicazione dei criteri sopra indicati, ai fini del calcolo del contributo, sono stabilite con decreto del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, di concerto con i Ministri per le finanze e per il tesoro.

Art 2.

Il contributo e' determinato per ciascun mese, a decorrere dal luglio 1967, per ciascuna area di caricazione, con decreto del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, di concerto con il Ministro per il tesoro, sentita la Commissione di cui al successivo art. 7, tenendo conto:

  1. della provenienza degli oli minerali greggi naturali di petrolio;

  2. del maggior fabbisogno di naviglio cisterniero dipendente dai mutamenti di provenienza e dagli aumentati tempi di percorrenza;

  3. delle variazioni delle rate di nolo sul mercato internazionale, rispetto alla situazione delle stesse nel periodo gennaio-maggio 1967;

  4. delle variazioni intervenute all'origine nel prezzo degli oli minerali greggi naturali di petrolio;

  5. del maggior importo dovuto per l'assicurazione e per il diritto per servizi amministrativi, previsto dalla legge 15 giugno 1950, n. 330, relativi ai quantitativi di oli minerali greggi naturali di petrolio importati e nazionalizzati;

  6. della situazione del mercato interno petrolifero.

Le modalita' per l'applicazione dei criteri sopra indicati, ai fini della determinazione del contributo, sono stabilite con decreto del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, di concerto con i Ministri per le finanze e per il tesoro.

Art 3.

Possono ottenere il contributo gli imprenditori che gestiscono stabilimenti di lavorazione e che risultino intestatari delle bollette di importazione, o che:

1) abbiano ricevuto, per la successiva lavorazione, gli oli minerali greggi naturali di petrolio per i quali sono richiesti i contributi;

2) o abbiano ottenuto, a scarico di bolletta di temporanea importazione per conto proprio, prodotti anche se successivamente trasferiti e nazionalizzati presso depositi doganali di terzi.

Hanno altresi' titolo al contributo coloro che, anche se non sono intestatari di bolletta d'importazione:

  1. abbiano commissionato per proprio conto ad altri imprenditori la lavorazione degli oli minerali greggi naturali di petrolio;

  2. abbiano avviato alla esportazione od al bunkeraggio internazionale, in base ad autorizzazione ministeriale, prodotti finiti ottenuti dalla lavorazione in temporanea importazione di oli minerali greggi naturali di petrolio, valutariamente acquisiti al mercato interno, a fronte di nazionalizzazioni di prodotti finiti provenienti dalla lavorazione di oli minerali greggi naturali di petrolio di proprieta' di committente estero.

Il...

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