LEGGE 1 dicembre 1967, n. 1098 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 2 ottobre 1967, n. 867, concernente misure per assicurare l'approvvigionamento di prodotti petroliferi nell'attuale momento internazionale

Coming into Force03 Dicembre 1967
End of Effective Date21 Dicembre 2008
Published date02 Dicembre 1967
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1967/12/02/067U1098/CONSOLIDATED/20080625
Enactment Date01 Dicembre 1967
Official Gazette PublicationGU n.301 del 02-12-1967
Articoli
Art 1.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Articolo unico.

E' convertito in legge il decreto-legge 2 ottobre 1967, n. 867, concernente misure per assicurare l'approvvigionamento dei prodotti petroliferi per il periodo 10 luglio-31 dicembre 1967, con le seguenti modificazioni:

All'articolo 1 le parole: "della particolare situazione degli approvvigionamenti petroliferi" sono sostituite dalle altre: "degli eventi bellici del giugno 1967 in Medio Oriente e delle loro conseguenze sugli approvvigionamenti petroliferi".

All'articolo 2, ultimo comma, le parole: "ai fini del calcolo" sono sostituite dalle altre: "ai fini della determinazione". All'articolo 5: il primo comma e' sostituito dai seguenti commi:

"Il contributo concesso per gli oli minerali greggi naturali di petrolio, dai quali sono stati ricavati prodotti petroliferi nazionalizzati soggetti e non soggetti alla disciplina del Comitato interministeriale prezzi - fatta eccezione per quelli ottenuti dalla lavorazione di oli minerali greggi naturali di petrolio di produzione nazionale - deve essere assoggettato al recupero nel caso che tali prodotti siano esportati o utilizzati in bunkeraggi internazionali, dal giorno successivo a quello dell'arrivo, per ciascun importatore, del primo carico di oli minerali greggi naturali di petrolio ammesso al contributo e fino al 31 marzo 1968.

Il recupero e' operato nei confronti degli importatori a favore dei quali viene concesso il contributo";

gli ultimi tre commi sono sostituiti dai seguenti:

"I prodotti esportati e bunkerati sono ragguagliati ad un corrispondente quantitativo di oli minerali greggi naturali di

petrolio, aumentato di una perdita di lavorazione dell'uno per

cento. Il recupero non viene operato per le esportazioni ed i bunkeraggi internazionali di prodotti petroliferi nazionalizzati effettuati in conto permuta con prodotti a scarico di temporanea importazione per conto di committente estero.

Per i prodotti immessi in consumo, non soggetti alla disciplina del Comitato interministeriale prezzi, ottenuti da oli minerali greggi naturali di petrolio per i quali sia stato concesso il contributo di cui al presente decreto, il recupero e' effettuato nella misura percentuale che sara' indicata con decreto del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, di concerto con i Ministri...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT