LEGGE 11 agosto 1972, n. 485 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 giugno 1972, n. 267, concernente miglioramenti ad alcuni trattamenti pensionistici ed assistenziali

Coming into Force27 Agosto 1972
Published date26 Agosto 1972
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1972/08/26/072U0485/ORIGINAL
Enactment Date11 Agosto 1972
Official Gazette PublicationGU n.222 del 26-08-1972
Articoli
Art 1.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Articolo unico

E' convertito in legge ii decreto-legge 30 giugno 1972, n. 267, concernente miglioramenti ad alcuni trattamenti pensionistici ed assistenziali, con le seguenti modificazioni:

Dopo l'articolo 2 e' aggiunto il seguente articolo 2-bis:

"A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto i titolari della pensione sociale di cui all'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153, ed i loro familiari conviventi a carico indicati all'articolo 1 della legge 4 agosto 1955, n. 692, hanno diritto all'assistenza di malattia, sempreche' la assistenza stessa non spetti per altro titolo o in virtu' di assicurazione propria o di altri membri della famiglia.

All'assistenza di malattia in favore dei soggetti indicati nel precedente comma provvedono, con separata contabilita', l'istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie e la Cassa mutua di malattie di Trento e Bolzano nell'ambito della rispettiva competenza territoriale.

Per l'assistenza di cui al comma precedente si applicano le forme, i limiti e le modalita' previsti all'articolo 3 della legge 4 agosto 1955, n. 692, e successive modificazioni e integrazioni.

All'onere derivante all'Istituto ed alle Casse suddette dalla corresponsione dell'assistenza di malattia ai titolari di pensione sociale ed ai loro familiari, a norma dei commi precedenti, si fa fronte con un contributo annuo a carico dello Stato, che sara' ripartito fra l'Istituto e le Casse medesime in relazione all'effettivo fabbisogno.

Il contributo dello Stato per il 1972 e' stabilito in lire 25 miliardi e per gli anni successivi in lire 60 miliardi all'anno".

All'articolo 3, il primo comma e' sostituito con il seguente:

"A decorrere dal 1 luglio 1972 le pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per invalidita', vecchiaia e superstiti dei lavoratori dipendenti e della gestione speciale dei lavoratori delle miniere, cave e torbiere, aventi decorrenza anteriore al 1 maggio 1968 sono aumentate nelle misure seguenti:

pensioni aventi decorrenza anteriore al 1 gennaio 1952: 50 per cento;

pensioni aventi decorrenza negli anni dal 1952 al 1957: 40 per cento;

pensioni aventi decorrenza negli anni dal 1958 al 1960: 30 per cento;

pensioni aventi decorrenza negli anni 1961 e 1962: 25 per cento;

pensioni aventi decorrenza negli anni 1963 e 1964: 20 per cento;

pensioni aventi decorrenza negli anni 1965 e 1966: 15 per cento;

pensioni aventi decorrenza nel periodo dal 1 gennaio 1967 al 30 aprile 1968: 10 per cento".

L'articolo 4 e' sostituito con il seguente:

"I titolari di pensione di invalidita' a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti, liquidate o da liquidare con decorrenza anteriore al 1 maggio 1968, i quali successivamente alla data di decorrenza della pensione stessa abbiano prestato opera retribuita alle dipendenze di terzi, hanno facolta' di optare, entro 240 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, per la riliquidazione della pensione in godimento secondo le norme di cui all'articolo 11, primo e terzo comma, ed agli articoli 14, 15 e 16 della legge 30 aprile 1969, n. 153.

La riliquidazione di cui al primo comma ha effetto dal 1 luglio 1972.

La stessa facolta' di cui al primo comma e' concessa ai superstiti di titolare di pensione di invalidita' che avrebbe avuto diritto di avvalersi della norma di cui al comma medesimo".

L'articolo 5 e' sostituito con il seguente:

"Con effetto dal 1 luglio 1972 al superstite di assicurato o di pensionato titolare di pensione indiretta o di riversibilita' a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la...

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