DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 aprile 1968, n. 488 - Aumento e nuovo sistema di calcolo delle pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria

Coming into Force30 Aprile 1968
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1968/04/30/068U0488/CONSOLIDATED/20061227
Published date30 Aprile 1968
Enactment Date27 Aprile 1968
Official Gazette PublicationGU n.109 del 30-04-1968
TITOLO I AUMENTO E NUOVO SISTEMA DI CALCOLO DELLE PENSIONI DELLA PREVIDENZA SOCIALE

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Visti gli articoli 4, 5, 6 e 8 della legge 18 marzo 1968 n. 238, concernente nuovi termini per l'emanazione dei provvedimenti di cui all'art. 39 della legge 21 luglio 1965, n. 903, e norme integrative della medesima;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia, per il bilancio e per il tesoro; Decreta:

Art 1.

A decorrere dal 1 maggio 1968, le pensioni ordinarie e supplementari a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, aventi decorrenza anteriore al 1 maggio 1968, sono aumentate nella misura di lire 2.400 mensili.

Art 1.

A decorrere dal 1 maggio 1968, le pensioni ordinarie e supplementari a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, aventi decorrenza anteriore al 1 maggio 1968, sono aumentate nella misura di lire 2.400 mensili.7

Art 2.

Gli importi dei trattamenti minimi delle pensioni liquidate a carico dell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti previsti dall'art. 16 della legge 21 luglio 1965, n. 903, sono elevati, con effetto dal 1 maggio 1968 a:

lire 18.000 mensili, per i titolari di eta' inferiore a 65 anni;

lire 21.900 mensili, per i titolari che abbiano compiuto i 65 anni di eta'.

Art 2.

Gli importi dei trattamenti minimi delle pensioni liquidate a carico dell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti previsti dall'art. 16 della legge 21 luglio 1965, n. 903, sono elevati, con effetto dal 1 maggio 1968 a:

lire 18.000 mensili, per i titolari di eta' inferiore a 65 anni;

lire 21.900 mensili, per i titolari che abbiano compiuto i 65 anni di eta'.1

Art 3.

A decorrere dal 1 maggio 1968, gli importi mensili delle pensioni ordinarie e supplementari a carico delle gestioni speciali per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni, per gli artigiani e per gli esercenti attivita' commerciali, sono aumentati di lire 1.200.

A decorrere dalla stessa data, il trattamento minimo spettante ai pensionati delle gestioni indicate al precedente comma e' elevato, per tutte le categorie di pensioni, a lire 13.200 mensili.

Art 3.

A decorrere dal 1 maggio 1968, gli importi mensili delle pensioni ordinarie e supplementari a carico delle gestioni speciali per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni, per gli artigiani e per gli esercenti attivita' commerciali, sono aumentati di lire 1.200.

A decorrere dalla stessa data, il trattamento minimo spettante ai pensionati delle gestioni indicate al precedente comma e' elevato, per tutte le categorie di pensioni, a lire 13.200 mensili.1

Art 4.

A decorrere dal primo periodo di paga successivo a quello in corso alla fine del mese di aprile 1968, le tabelle A e B n. 1 dei contributi base dovuti per le assicurazioni sociali obbligatorie allegate alla legge 21 luglio 1965, n. 903, sono sostituite dalle tabelle A e B, allegate al presente decreto.

Art 5.

Ferme restando le vigenti disposizioni sulla contribuzione figurativa, nonche' quelle per l'acquisizione del diritto, l'importo annuo delle pensioni a carico della assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, da liquidare con decorrenza successiva al 30 aprile 1968, si determina applicando alla retribuzione annua pensionabile la percentuale indicata nell'annessa tabella D, in corrispondenza all'anzianita' di contribuzione effettiva in costanza di lavoro e figurativa.

Per retribuzione annua pensionabile si intende la terza parte della somma delle retribuzioni determinati ai sensi dell'articolo 27 e seguenti del testo unico delle norme sugli assegni familiari, estese all'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti dall'articolo 17 della legge 4 aprile 1952, n. 218, risultanti dalle ultime 156 settimane coperte da contribuzione effettiva in costanza di lavoro o figurativa antecedenti la data di decorrenza della pensione. A tal fine, con decreti del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per il tesoro, sentito il consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, entro il 31 dicembre 1968 sara' stabilito un nuovo sistema di versamento dei contributi dovuti all'assicurazione generale predetta, che consenta la rilevazione diretta della retribuzione assoggettata a contributo.

Per i periodi rispetto ai quali non e' possibile la rilevazione sopra prevista, l'ammontare delle retribuzioni soggette a contributo per l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti percepite nelle ultime 156 settimane di contribuzione si desume da dichiarazione rilasciata dal datore di lavoro nella forma e con le modalita' contenute in apposito modulo fornito dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, che dovra' attestare, fra l'altro, la corrispondenza dei dati alle scritture del libro paga e l'avvenuto versamento dei contributi assicurativi nella misura dovuta sull'intero importo delle retribuzioni.

Non si prendono in considerazione, per la parte eccedente, le retribuzioni che superino il limite massimo della penultima classe della tabella in vigore alla data di decorrenza della pensione, aumentato del 5 per cento.

La dichiarazione di cui sopra deve essere presentata all'Istituto nazionale della previdenza sociale contestualmente alla domanda di pensionamento e comunque non oltre 60 giorni.

La retribuzione pensionabile, ove non possa essere accertata applicando i criteri di cui ai precedenti commi 3, 4 e 5, e' determinata direttamente dall'Istituto nazionale della previdenza sociale in misura pari a 52 volte la retribuzione settimanale indicata nell'annessa tabella C, in corrispondenza alla 156ª parte, eventualmente arrotondata per eccesso, dei contributi base delle ultime 156 settimane coperte da contribuzione effettiva in costanza di lavoro e figurativa precedenti la data di decorrenza della pensione. Tale sistema di calcolo si applica, in particolare, allorche' la dichiarazione di cui al comma precedente risulti incompleta o non sia presentata entro il termine previsto, quando il datore di lavoro non sia soggetto all'obbligo della tenuta del libro paga, nonche' quando la contribuzione si effettua su salari medi o convenzionali. In questo ultimo caso la retribuzione pensionabile si determina sulla base delle retribuzioni medie o convenzionali medesime.

Per i lavoratori agricoli con qualifica di salariati fissi e di giornalieri di campagna ed assimilati la misura delle retribuzioni da prendere in considerazione, ai fini del calcolo della pensione, per i periodi di attivita' lavorativa in qualunque tempo prestata anteriormente alla emanazione dei decreti previsti nel primo comma del successivo articolo 28, e' quella stabilita nel terzo comma dell'articolo medesimo.

Ai fini del calcolo della retribuzione pensionabile da desumersi dai contributi figurativi, si fa riferimento, per ogni contributo base, alla corrispondente retribuzione indicata nella annessa tabella C.

Nei casi in...

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