LEGGE 21 luglio 1965, n. 903 - Avviamento alla riforma e miglioramento dei trattamenti di pensione della previdenza sociale

Coming into Force15 Agosto 1965
Enactment Date21 Luglio 1965
Published date31 Luglio 1965
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1965/07/31/065U0903/CONSOLIDATED/19940105
Official Gazette PublicationGU n.190 del 31-07-1965
TITOLO I RIFORMA DEL SISTEMA
CAPO I Pensione sociale e Fondo sociale

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno

approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art 1.

I titolari di pensione delle assicurazioni obbligatorie per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, dei lavoratori delle miniere, cave e torbiere, dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni, degli artigiani e loro familiari, disciplinate rispettivamente dal regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, dalla legge 3 gennaio 1960, n. 5, dalla legge 26 ottobre 1957, n. 1047, dalla legge 4 luglio 1959, n. 463, e successive modificazioni ed integrazioni, hanno diritto ad una pensione nella misura di lire 12.000 mensili a carico del Fondo sociale di cui al successivo articolo 2, a decorrere dal 1 gennaio 1965.

La pensione di cui sopra e' maggiorata di un'aliquota pari ad un dodicesimo del suo ammontare annuo da corrispondersi con la rata di dicembre.

Art 2.

Presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale e' istituito, con separata contabilita', il Fondo sociale per il finanziamento delle prestazioni di cui al precedente articolo 1.

Art 2.

Presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale e' istituito, con separata contabilita', il Fondo sociale per il finanziamento delle prestazioni di cui al precedente articolo 1.9

Art 3.

Il Fondo sociale e' inizialmente alimentato:

  1. da un contributo annuo a carico dello Stato, da corrispondersi bimestralmente, in via anticipata, nelle seguenti misure:

    lire 307.000 milioni per l'anno 1965

    lire 350.000 milioni per l'anno 1966

    lire 350.000 milioni per l'anno 1967

    lire 350.000 milioni per l'anno 1963

    lire 350.000 milioni per l'anno 1969;

  2. dall'importo di lire 401 miliardi corrispondente a quanto dovuto alla data del 31 dicembre 1964 dal lo Stato al Fondo per l'adeguamento delle pensioni, in applicazione della legge 23 agosto 1962, n. 1335, ed a titolo di conguaglio per i contributi e concorsi stabiliti dall'articolo 16 della legge 4 aprile 1952, n. 218, dall'articolo 13 della legge 20 febbraio 1958, n. 55, e dall'articolo 19 della legge 12 agosto 1962, n. 1338 e rispettive modificazioni ed integrazioni.

    Tale importo, al netto della somma di lire 80.000 milioni gia' erogata a favore del Fondo per l'adeguamento delle pensioni in applicazione dell'articolo 2, lettera a) della legge 23 agosto 1962, n. 1335, e' versato dallo Stato in ragione di:

    lire 19.730 milioni nell'anno 1965

    lire 119.270 milioni nell'anno 1966

    lire 80.000 milioni nell'anno 1967

    lire 57.000 milioni nell'anno 1968

    lire 45.000 milioni nell'anno 1969;

  3. dall'importo dei contributi posti a carico dello Stato dall'articolo 1, lettera d) del decreto-legge 23 dicembre 1964, n. 1353, convertito nella legge 19 febbraio 1965, n. 27, e dall'articolo 38 del decreto-legge 15 marzo 1965, n. 124;

  4. da un contributo annuo a carico del Fondo per l'adeguamento delle pensioni nelle seguenti misure percentuali delle retribuzioni in base alle quali sono calcolati i contributi per il finanziamento del Fondo stesso:

    5,56% per l'anno 1965

    6,61% per l'anno 1966

    7,28% per l'anno 1967

    7,28% per l'anno 1968

    7,28% per l'anno 1969;

  5. da un contributo pari a due terzi del gettito annuo del contributo per l'adeguamento delle pensioni dovuto dalle categorie interessate ai sensi della legge 26 ottobre 1957, n. 1047 e della legge 9 gennaio 1963, n. 9, per l'assicurazione obbligatoria per la invalidita' e vecchiaia dei coltivatori diretti e dei mezzadri e coloni;

  6. da un contributo pari a due terzi del gettito annuo del contributo per l'adeguamento delle pensioni dovuto dalla categoria interessata, ai sensi della presente legge, per l'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti degli artigiani;

  7. dai proventi delle sanzioni penali, civili ed amministrative irrogate in relazione ad inadempienze dell'obbligo del versamento dei contributi delle assicurazioni obbligatorie gestite dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, ivi compresi quelli per gli assegni familiari e per la Cassa integrazione guadagni, esclusi quelli relativi ai Fondi speciali di previdenza;

  8. da un contributo a carico di Enti, Fondi, Casse e Gestioni per forme obbligatorie di previdenza sostitutive dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti o che ne comportino comunque l'esonero, in misura pari al 2 per cento delle retribuzioni in base alle quali sono calcolati, i contributi, le ritenute o le quote di iscrizione agli Enti, Fondi, Casse e Gestioni suddetti;

  9. dai proventi di un'aliquota pari al 10 per cento delle contribuzioni che affluiscono ai Fondi gestori di trattamenti obbligatori di pensione a favore dei lavoratori indipendenti liberi professionisti.

    Il quinto comma dell'articolo 15 della legge 20 febbraio 1958, n. 55, e' abrogato.

    Il finanziamento del Fondo sociale per il periodo successivo all'anno 1969 sara' regolato con apposito provvedimento legislativo, in modo che il contributo dello Stato al Fondo stesso sia, in percentuale, progressivamente crescente fino a raggiungere il carico totale anche in relazione alle esigenze di miglioramento del livello della pensione sociale,

Art 4.

All'erogazione dei contributi dello Stato al Fondo Sociale di cui alle lettere a) e b) dell'articolo precedente, relativi all'anno finanziario 1965, si provvede, quanto a milioni 313.230, con gli stanziamenti iscritti ai capitoli n. 1207 (23.000 milioni); n. 1208 (4.000 milioni); n. 1211 (178.000 milioni); n. 1212 (88.500 milioni); n. 1213 (8.000 milioni); n. 1226 (11.730 milioni) dello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l'anno 1965 e, quanto a milioni 13.500, mediante riduzione di un pari importo del fondo iscritto al capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per detto anno 1965, destinato a far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.

Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni in bilancio.

Le somme versate dallo Stato alle competenti gestioni previdenziali successivamente al 31 dicembre 1964 e fino alla data di entrata in vigore della presente legge, in conto delle erogazioni di cui alle lettere a), b) e c) dell'articolo precedente sono trasferite al Fondo sociale.

Art 5.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per il tesoro, sentito il Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, le misure percentuali del contributo di cui al precedente articolo 3, lettera d), dovranno essere ridotte in relazione all'ammontare degli eventuali avanzi risultanti dalla contabilita' del Fondo sociale relativa all'esercizio precedente, tenuto conto delle esigenze di copertura del fabbisogno finanziario del Fondo sociale per

l'esercizio corrente e per quelli successivi nel quinquennio

1965-69. Gli Enti, Fondi, Casse e Gestioni per forme obbligatorie di previdenza di cui alle lettere h) ed i) del precedente articolo 3, fanno fronte agli oneri posti a loro (carico utilizzando gli eventuali avanzi di gestione e provvedendo, in difetto di tali disponibilita' all'adeguamento delle misure dei contributi relativi alle rispettive forme di previdenza, da disporsi, ai fini della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per il tesoro e con gli altri Ministri interessati, sentiti i Consigli di amministrazione degli Enti, Fondi, Casse e Gestioni predetti.

Qualora gli Enti, Fondi, Casse e Gestioni, di cui al precedente comma, presentino una situazione patrimoniale di disavanzo, su proposta dei rispettivi Consigli di amministrazione, il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, con proprio decreto, di concerto con il Ministro per il tesoro e con gli altri Ministri interessati, puo' disporre la temporanea cessazione dall'obbligo del versamento del contributo di cui alle lettere h) ed i) sopra indicate.

La disposizione di cui alla lettera h) del precedente articolo 3 non si applica ai regimi di pensione dei dipendenti delle Amministrazioni dello Stato, comprese quelle ad ordinamento autonomo, alle Casse di previdenza, amministrate dalla Direzione generale degli Istituti di previdenza del Ministero del tesoro, ai Monti pensioni o...

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