LEGGE 18 marzo 1968, n. 238 - Nuovi termini per l'emanazione dei provvedimenti di cui all'art. 39 della legge 21 luglio 1965, n. 903, e norme integrative della medesima

Coming into Force28 Marzo 1968
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1968/03/28/068U0238/CONSOLIDATED/19691224
Published date28 Marzo 1968
Enactment Date18 Marzo 1968
Official Gazette PublicationGU n.81 del 28-03-1968
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art 1.

Entro il 31 dicembre 1970, il Governo della Repubblica, sentita la commissione parlamentare di cui all'ultimo comma dell'articolo 39 della legge 21 luglio 1965, n. 903, integrata da tre rappresentanti dei lavoratori e da tre rappresentanti dei datori di lavoro, e' delegato ad emanare, con decreti aventi forza di legge, su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con gli altri Ministri competenti, anche con provvedimenti separati, norme intese a regolare le materie di cui alle lettere a), b), g) ed h) del menzionato articolo secondo i criteri in esso indicati, nonche' a riformare gli organi dell'Istituto nazionale della previdenza sociale secondo le indicazioni del programma di sviluppo economico. Per quanto riguarda le altre lettere del citato articolo 39 e le materie ad esse inerenti, si provvede nei termini, coi finanziamenti e con le modalita' previste dalle disposizioni seguenti.

Art 1.

ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 30 APRILE 1969, N. 153

Art 2.

Per l'anno 1970 restano ferme, a favore del fondo sociale, le contribuzioni ed i finanziamenti gia' previsti dalla legge 21 luglio 1965, n. 903, per l'anno 1969, a carico dello Stato, del fondo adeguamento pensioni nonche' delle altre gestioni di cui all'articolo 3 della legge stessa e da ogni altra disposizione in materia, fatta eccezione per la quota di ammortamento a carico dello Stato che ha termine col 1969 a norma della lettera b) del citato articolo 3, nonche' per la parte della contribuzione di cui alla lettera i) dello stesso articolo, riferibile al contributo individuale dovuto dai lavoratori autonomi liberi professionisti. -

Art 3.

Nel periodo 1 maggio 1968-31 dicembre 1970 lo Stato concorre, inoltre, al ripianamento della gestione del fondo sociale, ed agli oneri della gestione speciale dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni con un contributo di lire 300 miliardi, cosi' ripartito: per l'anno 1968, lire 80 miliardi; per l'anno 1969, lire 100 miliardi; per l'anno 1970, lire 120 miliardi; il predetto contributo dello Stato sara' corrisposto all'Istituto nazionale della previdenza sociale in rate bimestrali e sara' attribuito, annualmente, con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con il Ministro per il tesoro alle predette due gestioni, garantendo al fondo sociale almeno due terzi di ogni annualita'; all'onere di lire 80 miliardi derivanti allo Stato dall'applicazione del presente articolo, per l'anno 1968, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per lo stesso anno, destinato a far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.

il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art 3.

Nel periodo 1 maggio 1968-31 dicembre 1970 lo Stato concorre, inoltre, al ripianamento della gestione del fondo sociale, ed agli oneri della gestione speciale dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni con un contributo di lire 300 miliardi, cosi' ripartito: per l'anno 1968, lire 80 miliardi; per l'anno 1969, lire 100 miliardi; per l'anno 1970, lire 120 miliardi; il predetto contributo dello Stato sara' corrisposto all'Istituto nazionale della previdenza sociale in rate bimestrali e sara' attribuito, annualmente, con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con il Ministro per il tesoro alle predette due gestioni, garantendo al fondo sociale almeno due terzi di ogni annualita'; all'onere di lire 80 miliardi derivanti allo Stato dall'applicazione del presente articolo, per l'anno 1968, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per lo stesso anno, destinato a far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.

il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 1

Art 4.

Il Governo della Repubblica, su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con il Ministro per il tesoro, e' delegato ad emanare entro il 30 aprile 1968, anche con decreti separati aventi forza di legge, norme intese a stabilire che per il periodo 1 agosto 1968-31 dicembre 1970:

  1. i contributi dovuti al fondo per l'adeguamento delle pensioni dai lavoratori e dai datori di lavoro sono aumentati nella misura dell'1,65 per cento delle retribuzioni imponibili, di cui i due terzi a carico dei datori di lavoro ed un terzo a carico dei lavoratori;

  2. sono prorogati i massimali retributivi di cui al decreto-legge 21 dicembre 1967, n. 1211, convertito nella legge 17 febbraio 1968, n. 56, nonche' il termine di cui alla legge 8 giugno 1966, n. 434, per il versamento degli accantonamenti al fondo per l'indennita' agli impiegati e per l'adeguamento dei contratti previsti dal decreto-legge 8 gennaio 1942, n. 5. Entro il periodo di proroga, si provvedera', sentite le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori, a stabilire il futuro riproporzionamento delle aliquote contributive in funzione della modifica dei massimali predetti;

  3. il contributo dovuto all'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo, a norma dell'articolo 31, comma 3°, della legge 4 aprile 1952, n. 218, e' elevato al 10 per cento delle retribuzioni imponibili;

  4. i contributi base dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti sono dovuti nelle misure stabilite dalla tabella...

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