LEGGE 4 gennaio 1968, n. 15 - Norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme

Coming into Force11 Febbraio 1968
End of Effective Date06 Marzo 2001
Published date27 Gennaio 1968
Enactment Date04 Gennaio 1968
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1968/01/27/068U0015/CONSOLIDATED/20010220
Official Gazette PublicationGU n.23 del 27-01-1968
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art 1.

(Produzione e formazione, rilascio, conservazione di atti e documenti)

La produzione agli organi della pubblica amministrazione di atti e documenti e la loro formazione, rilascio e conservazione da parte di tali organi sono disciplinati dalla presente legge.

Art 1.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 28 DICEMBRE 2000, N. 445

Art 2.

(Dichiarazioni sostitutive di certificazioni)

La data ed il luogo di nascita, la residenza, la cittadinanza, il godimento dei diritti politici, lo stato di celibe, coniugato o vedovo, lo stato di famiglia, l'esistenza in vita, la nascita del figlio, il decesso del coniuge, dell'ascendente o discendente, la posizione agli effetti degli obblighi militari e l'iscrizione in albi o elenchi tenuti dalla pubblica amministrazione sono comprovati con dichiarazioni, anche contestuali alla istanza, sottoscritte dall'interessato e prodotte in sostituzione delle normali certificazioni.

La sottoscrizione delle dichiarazioni deve essere autenticata con le modalita' di cui all'articolo 20.

Art 2.

(Dichiarazioni sostitutive di certificazioni)

La data ed il luogo di nascita, la residenza, la cittadinanza, il godimento dei diritti politici, lo stato di celibe, coniugato o vedovo, lo stato di famiglia, l'esistenza in vita, la nascita del figlio, il decesso del coniuge, dell'ascendente o discendente, la posizione agli effetti degli obblighi militari e l'iscrizione in albi o elenchi tenuti dalla pubblica amministrazione sono comprovati con dichiarazioni, anche contestuali alla istanza, sottoscritte dall'interessato e prodotte in sostituzione delle normali certificazioni.

COMMA ABROGATO DALLA L. 15 MAGGIO 1997, N. 127

Art 2.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 28 DICEMBRE 2000, N. 445

Art 3.

(Dichiarazioni temporaneamente sostitutive)

I regolamenti ministeriali e degli enti pubblici stabiliscono per quali fatti, stati e qualita' personali oltre quelli indicati nell'articolo 2, e' ammessa in luogo della prescritta documentazione, una dichiarazione sostitutiva sottoscritta dall'interessato e autenticata con le modalita' di cui all'articolo 20. In tali casi la normale documentazione sara' successivamente esibita dall'interessato a richiesta dell'amministrazione, prima che sia emesso il provvedimento a lui favorevole.

I regolamenti di cui al primo comma stabiliscono altresi' i casi; le modalita' ed eventualmente il termine per la regolarizzazione o la rettifica della documentazione irregolare o non conforme alla dichiarazione, nonche', ove occorra, per la rettifica della dichiarazione la cui irregolarita' attenga ad elementi non essenziali.

Art 3.

(Dichiarazioni temporaneamente sostitutive)

((I regolamenti delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, stabiliscono per quali fatti, stati e qualita' personali, oltre quelli indicati nell'articolo 2, e' ammessa, in luogo della prescritta documentazione, una dichiarazione sostitutiva sottoscritta dall'interessato. In tali casi la documentazione sara' successivamente esibita dall'interessato, a richiesta dell'amministrazione, prima che sia emesso il provvedimento a lui favorevole.

Qualora l'interessato non produca la documentazione nel termine di quindici giorni, o nel piu' ampio termine concesso dall'amministrazione, il provvedimento non e' emesso)).

I regolamenti di cui al primo comma stabiliscono altresi' i casi; le modalita' ed eventualmente il termine per la regolarizzazione o la rettifica della documentazione irregolare o non conforme alla dichiarazione, nonche', ove occorra, per la rettifica della dichiarazione la cui irregolarita' attenga ad elementi non essenziali.

Art 3.

(Dichiarazioni temporaneamente sostitutive)

I regolamenti delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, stabiliscono per quali fatti, stati e qualita' personali, oltre quelli indicati nell'articolo 2, e' ammessa, in luogo della prescritta documentazione, una dichiarazione sostitutiva sottoscritta dall'interessato. In tali casi la documentazione sara' successivamente esibita dall'interessato, a richiesta dell'amministrazione, prima che sia emesso il provvedimento a lui favorevole.

Qualora l'interessato non produca la documentazione nel termine di trenta giorni , o nel piu' ampio termine concesso dall'amministrazione, il provvedimento non e' emesso.

I regolamenti di cui al primo comma stabiliscono altresi' i casi; le modalita' ed eventualmente il termine per la regolarizzazione o la rettifica della documentazione irregolare o non conforme alla dichiarazione, nonche', ove occorra, per la rettifica della dichiarazione la cui irregolarita' attenga ad elementi non essenziali.

Art 3.

ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 20 OTTOBRE 1998, N. 403

Art 3.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 28 DICEMBRE 2000, N. 445

Art 4.

(Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta)

L'atto di notorieta' concernente fatti, stati o qualita' personali che siano a diretta conoscenza dell'interessato e' sostituito da dichiarazione resa e sottoscritta dal medesimo dinanzi al funzionario competente a ricevere la documentazione, o dinanzi ad un notaio, cancelliere, segretario comunale, o altro funzionario incaricato dal sindaco, il quale provvede alla autenticazione della sottoscrizione con la osservanza delle modalita' di cui all'articolo 20.

Art 4.

(Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta)

L'atto di notorieta' concernente fatti, stati o qualita' personali che siano a diretta conoscenza dell'interessato e' sostituito da dichiarazione resa e sottoscritta dal medesimo dinanzi al funzionario competente a ricevere la documentazione, o dinanzi ad un notaio, cancelliere, segretario comunale, o altro funzionario incaricato dal sindaco, il quale provvede alla autenticazione della sottoscrizione con la osservanza delle modalita' di cui all'articolo 20.

Quando la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' e' resa ad imprese di gestione di servizi pubblici, la sottoscrizione e' autenticata, con l'osservanza delle modalita' di cui all'articolo 20, dal funzionario incaricato dal rappresentante legale dell'impresa stessa.

Art 4.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 28 DICEMBRE 2000, N. 445

Art 5.

(Documentazione mediante semplice esibizione)

Salvo quanto disposto negli articoli 2 e 3, la data ed il luogo di nascita, la residenza, lo stato di celibe, coniugato o vedovo ed ogni altro stato o qualita' personale possono essere comprovati mediante esibizione, all'ufficio competente, di documenti, anche di identita' personale, rilasciati ai sensi delle norme vigenti dalla pubblica amministrazione e contenenti l'attestazione dei dati richiesti.

Art 5.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 28 DICEMBRE 2000, N. 445

Art 6.

(Trascrizione dei dati dai documenti esibiti)

Ai fini dell'articolo 5, i documenti ivi previsti sono esibiti al funzionario competente a ricevere la documentazione, il quale trascrive i loro estremi ed i dati da essi risultanti su apposito modulo da allegare agli atti dell'istruttoria. Il modulo e' sottoscritto dal funzionario o dall'interessato.

Nel caso in cui non sia prescritta la presentazione dell'interessato all'ufficio competente, il modulo puo' essere compilato con le predette formalita' da un funzionario autorizzato addetto ad altro ufficio dell'amministrazione, o da un notaio, cancelliere, segretario comunale, o altro funzionario incaricato dal sindaco, ed e' trasmesso all'ufficio competente a cura dell'interessato.

Art 6.

(Trascrizione dei dati dai documenti esibiti)

Ai fini dell'articolo 5, i documenti ivi previsti sono esibiti al funzionario competente a ricevere la documentazione, il quale trascrive i loro estremi e i dati da essi risultanti su apposito modulo da allegare agli atti dell'istruttoria. Il modulo e' sottoscritto dall'interessato e dal funzionario. 1

Nel caso in cui non sia prescritta la presentazione dell'interessato all'ufficio competente, il modulo puo' essere compilato con le predette formalita' da un funzionario autorizzato addetto ad altro ufficio dell'amministrazione, o da un notaio, cancelliere, segretario comunale, o altro funzionario incaricato dal sindaco, ed e' trasmesso all'ufficio competente a cura dell'interessato.

Art 6.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 28 DICEMBRE 2000, N. 445

Art 7.

(Copie autentiche)

Le copie autentiche ottenute ai sensi dell'articolo 14 possono essere validamente prodotte in luogo degli originali quando siano in regola con le disposizioni fiscali in vigore.

Art 7.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 28 DICEMBRE 2000, N. 445

Art 8.

(Dichiarazioni e documenti relativi agli incapaci)

Se l'interessato e' soggetto alla patria potesta', a tutela, o a curatela, le dichiarazioni e i documenti previsti dalla presente legge sono sottoscritti o esibiti rispettivamente dal genitore esercente la patria potesta', dal tutore, o dall'interessato stesso con l'assistenza del curatore.

Art 8.

PROVVEDIMENTO...

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